Utilizzo quote delle risorse del fondone covid in favore di Fondazioni

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 282/2021, ritiene possibile utilizzare una quota delle risorse erogate dal fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, c.d. Fondone covid, per effettuare trasferimenti in favore della fondazione (che nel caso di specie gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale ed un Centro Diurno Integrato), al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza pandemica.
La Sezione ricorda che l’obiettivo del fondo è quello di attribuire agli enti locali delle risorse in grado di compensare la perdita di gettito subita a causa dell’emergenza pandemica, evitando che la riduzione delle risorse disponibili possa interferire con la capacità degli enti di realizzare le funzioni fondamentali agli stessi attribuite. La possibilità di destinare tali risorse in favore di una fondazione che, per effetto dell’emergenza pandemica, abbia dovuto far fronte a maggiori spese ed a minori entrate deve essere valutata alla luce dei principi generali in tema di assegnazione di contributi economici.
È pertanto astrattamente possibile per un comune utilizzare una quota delle suddette risorse per effettuare trasferimenti in favore delle fondazioni, a condizione che queste ultime concorrano all’esercizio delle funzioni fondamentali del comune stesso ed al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza pandemica. Per effettuare il trasferimento è, tuttavia, necessario che il comune, con riferimento alla situazione concreta, valuti l’effettiva ricorrenza di tutti i presupposti ai quali la consolidata giurisprudenza contabile subordina l’erogazione di contributi pubblici al fine di assicurare il perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate all’ente e la corretta gestione delle risorse pubbliche erogate.
È necessario, per la Corte, che i rapporti fra la fondazione e l’ente locale siano disciplinati da una specifica convenzione, nel cui ambito inquadrare i contributi che l’ente locale eroga allo scopo di incrementare il patrimonio della fondazione e così contribuire al raggiungimento dello scopo della fondazione, escludendo in ogni caso che le risorse possano essere utilizzate per il ripiano di perdite pregresse ed assicurando al contempo una adeguata rendicontazione dell’attività svolta che consenta di verificare che le risorse attribuite sono state effettivamente utilizzate per gli scopi previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferimento beni in uso a fondazioni

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 44/2020, nel dichiarare inammissibile la richiesta di parere di un Comune in merito alla corretta imputazione nel bilancio dell’ente, e nei bilanci delle fondazioni da esso partecipate, dei beni patrimoniali da conferire a tali organismi ai sensi dell’art. 115, comma 7 del d.lgs. 42/2004 (Testo Unico Beni Culturali), ha tuttavia fornito indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, spettando, comunque, all’Amministrazione comunale l’adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale. La Sezione precisa che sia necessario fare riferimento ai principi generali ed alle specifiche disposizioni di legge che, nel quadro dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, si riferiscono alle modalità di imputazione a bilancio di atti di conferimento di beni del patrimonio dei soggetti di cui all’art. 112, comma 5, del Codice dei Beni Culturali. In effetti, per quanto risulta, gli immobili, oggetto dell’usufrutto rivestono interesse artistico storico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 42/2004, “Codice dei beni Culturali e del paesaggio” (come sostituito dall’art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, modificato dall’art. 1, comma 175, lett.c, legge n. 124 del 2017). Ciò premesso, sulla base dei riferimenti rinvenibili nell’allegato 4/3 del D. Lvo 118/2011 sulla contabilità economico patrimoniale (v., in particolare, punti sub 4.18 e sub 6.1.2), i beni culturali “non sono assoggettati ad ammortamento”. Peraltro, la funzione dell’allegazione al bilancio di uno stato patrimoniale è quella di consentire ai terzi di conoscere l’ammontare delle risorse patrimoniali ed il titolo in base al quale se ne dispone. Il conto economico nel bilancio deve, a sua volta, dare distinta indicazione dei costi relativi al patrimonio destinato, e ciò per offrire una rappresentazione dell’attività e della razionalità della scelta operata dall’organo competente con la imputazione del patrimonio destinato. Di conseguenza, la previsione normativa di non assoggettabilità ad ammortamento del bene non sembra ragionevolmente poter far propendere per un’attribuzione di valore patrimoniale pari a zero dello stesso ma che il valore del bene nel tempo, anche in assenza di interventi di manutenzione, non sia, ex se, assoggettabile a un coefficiente di svalutazione automatica. L’attribuzione di un valore pari a zero, peraltro, non pare sostenibile neppure alla luce del fatto che il bene, conferito in uso, resti, comunque, in capo al Comune, il quale, da una parte, ne conserva la nuda proprietà, che è fonte di oneri manutentivi e, dall’altra, può rientrare all’interno del patrimonio comunale in piena proprietà in qualsiasi momento, ad esempio, qualora l’ente decidesse di cessare dalla partecipazione nella Fondazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION