Con la nuova circolare del 5 aprile 2024, n. 15, la Ragioneria Generale dello Stato fornire chiarimenti ed indicazioni in merito ad alcuni profili applicativi della normativa vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento concernenti, in particolare, la definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni, la possibilità di estendere i termini di pagamento, come previsto dall’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, l’adozione da parte delle amministrazioni dei piani relativi ai flussi di cassa, l’audit interno e le funzioni di controllo dei Ministeri.
In merito alla nozione di transazione commerciale, si chiarisce che la disciplina, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 si applica, dal punto di vista oggettivo, a tutti i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, con riferimento anche alle obbligazioni per prestazioni professionali, nonché ai contratti di appalto di lavori pubblici. Recenti sentenze (Corte di Cassazione sentenza n. 5803 del 2019, che richiama il precedente costituito da Cons. Stato, 11/02/2014, n. 657, inerente ad un contratto di locazione relativo “ad un immobile concesso in locazione alla Provincia appellante e destinato ad uso scolastico”) hanno espressamente chiarito che “la nozione di “transazione commerciale”, di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio, e pertanto anche i contratti di utilizzazione di beni collegati o connessi ad un rapporto commerciale, ivi ricompresi i contratti di locazione (e di affitto)”. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il decreto legislativo n. 231 del 2002 precisa che la norma si riferisce alle “transazioni commerciali” intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione. Quindi, le singole pubbliche amministrazioni avranno cura di valutare la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi per definire le fattispecie di spesa che, pur correlate con l’emissione di una fattura elettronica, potrebbero non rientrare nell’alveo delle transazioni commerciali.
Per quanto riguarda l’utilizzo della facoltà prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, stabilisce che il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione è, in generale, pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. L’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”, come prescritto dalla normativa di riferimento.
Di importanza rilevante è l’attenzione posta sull’adozione di piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento, in relazione alle esigenze dell’impegno ad esigibilità e delle conseguenti effettive scadenze dei pagamenti, valutando attentamente l’effettiva spendibilità delle risorse sia in conto competenza che in conto residui. Funzionale a tale obiettivo è il costante monitoraggio e conseguente aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti di cui all’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge 196), con il quale modulare il fabbisogno di cassa all’effettività della spesa desumibile dal cronoprogramma; tale operazione deve riguardare tutti i pagamenti previsti e non essere limitata ai soli pagamenti imminenti con l’approssimarsi della scadenza. Al fine di consentire un’efficace attuazione delle normative sopra richiamate, considerato che tali disposizioni sono state emanate per evitare i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, gli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile avranno cura di effettuare, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza, opportuni accertamenti volti a riscontrare che il responsabile della spesa dell’Amministrazione adotti il programma dei pagamenti e a verificare la compatibilità dello stesso con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di contabilità e finanza pubblica. L’esito delle predette attività di controllo andrà riportato all’interno della verbalizzazione delle riunioni dei medesimi organi.
La redazione PERK SOLUTION