Fattura elettronica, esente da imposta di bollo solo se l’operazione è interamente assoggettata ad IVA

Le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni interamente assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 7/2022. Nello specifico, il soggetto istante (incaricato per la progettazione di un sistema informatico per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi al pagamento degli indennizzi erogati in seguito alla violazione del termine ragionevole di durata del processo) chiede di conoscere in quali casi vada applicata, dall’Amministrazione che effettua il pagamento, l’imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall’importo totale da fatturare e se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista, che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, sia sempre prevista l’emissione di fattura elettronica intestata all’Amministrazione che abbia effettuato la liquidazione.

L’imposta di bollo si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile Iva, in riferimento all’art. 13 dell’Allegato A, Tariffa, Parte I, al d.P.R. n. 642 del 1972. Detto articolo prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo in misura fissa di 2,00
euro, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando la somma indicata supera 77,47 euro. L’art. 6 dell’Allegato B, al citato d.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l’elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, prevede che sono esenti dall’imposta di bollo “le fatture ed altri documenti (…) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”. Di conseguenza, l’imposta di bollo di 2 euro va applicata solo se la fattura, oltre a indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate a Iva, attestano anche pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. L’Agenzia ricorda, anche, che le fatture emesse, per qualsiasi motivo, nei confronti di una Pubblica amministrazione, anche se riferite a importi non soggetti a Iva, devono essere in formato elettronico e devono viaggiare attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fatturazione elettronica, dal Garante un si condizionato alle nuove regole tecniche dell’Agenzia delle entrate

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle nuove regole tecniche per la memorizzazione delle fatture elettroniche, da utilizzare per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria. Dovranno però essere assicurate maggiori tutele a protezione dei dati e adeguata la normativa che regola il settore.

Lo schema presentato al Garante disciplina le modalità con cui l’Agenzia intende memorizzare e rendere disponibili, al proprio personale e alla Guardia di finanza, i file in formato xml delle fatture elettroniche e i dati in essi contenuti, inclusi, salvo alcune eccezioni, quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquistati.

Per valutare adeguatamente, in concreto, la proporzionalità del trattamento prospettato dall’Agenzia, il Garante ha acquisito un campione rappresentativo delle fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori (quasi un miliardo l’anno) per settori di attività che presentano maggiori rischi per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce della tipologia dei beni e dei servizi fatturati e della non rilevanza – a fini di detrazione/deduzione – delle spese sostenute.

Dall’analisi è emerso che le fatture possono contenere dati estremamente delicati, riferibili a specifiche persone fisiche, come quelli giudiziari relativi a cause di risarcimento danni, oppure informazioni relative a servizi investigativi, dettagli sui beni acquistati (tra cui prodotti intimi), alimenti consumati, luoghi dove si è dormito e con chi, modalità di spostamento. Ma anche dati riferibili a minorenni, come quelli giudiziari relativi a cause di affidamento minori.

La memorizzazione integrale delle fatture elettroniche, con la conseguente imponente raccolta di dati sui comportamenti di acquisto, determina la costruzione di uno specifico, dettagliato “profilo” di tutti i consumatori in base ai loro gusti, alle loro scelte, alle loro abitudini.

Alla luce dei gravi rischi connessi al trattamento dei dati proposto, il Garante ha chiesto all’Agenzia delle entrate di adottare ulteriori misure a tutela della privacy dei consumatori, al fine di renderlo conforme ai requisiti imposti dalla normativa europea (Gdpr) e nazionale sulla protezione dei dati.

Le informazioni contenute nelle fatture elettroniche – ad esclusione dei controlli svolti in relazione a richieste di detrazione/deduzione delle spese sostenute – non potranno essere utilizzate nei confronti del consumatore se non in conseguenza di verifiche fiscali già avviate su operatori economici, le quali lascino presuppore un rischio di evasione fiscale del consumatore stesso. Dovranno essere inoltre attivati sistemi di controllo e monitoraggio sul rispetto di tali garanzie nell’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche. I dati relativi al settore legale dovranno essere resi inintelligibili.

Il Garante, inoltre, contestualmente al rilascio del parere all’Agenzia delle entrate, ha segnalato al Parlamento e al Governo l’opportunità di introdurre una disposizione legislativa per limitare l’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche alle sole finalità di contrasto all’evasione fiscale, limitando i diritti di accesso alla documentazione amministrativa da parte di soggetti non collegati alla fattura, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di liceità e correttezza, di limitazione della finalità e di minimizzazione del trattamento.

Il Garante infine sta intervenendo presso le associazioni di categoria degli operatori economici per ricordare che non devono essere emesse fatture elettroniche al posto di altri documenti commerciali, come lo scontrino fiscale, se non nei casi previsti dalla legge o su richiesta del consumatore stesso.

Regolarizzazione automatizzata per le fatture elettroniche emesse senza bollo

Arbitri, funzionari e pubblici ufficiali non hanno l’obbligo di inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 570 del 30 agosto 2021. Tramite il Sistema di Interscambio, la fattura elettronica che non è in regola ai fini dell’imposta di bollo si trova nella disponibilità dell’Agenzia, prima di esser ricevuta dal soggetto cui è destinata e che rientra fra quelli definiti dal secondo periodo dell’articolo 19 del D.P.R. n. 642 del 1972. Pertanto il competente dell’ufficio del Registro è nella condizione di regolarizzare detta fattura, ancor prima che la stessa pervenga al suo destinatario. Con provvedimento del 4 febbraio 2021 il direttore dell’Agenzia delle entrate ha specificato che, nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Inipec (articolo 6-bis Dlgs n. 82/2005), contenente:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
d) gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata
e) l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
L’Agenzia ritiene, dunque, che la le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal predetto provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi dell’articolo 19 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fatturazione elettronica con operatori di San Marino, al via la fase transitoria

Con comunicato del 26 maggio u.s. il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto lo scambio di lettere fra il ministro italiano dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il segretario di Stato Finanze e Bilancio di San Marino, Marco Gatti, con il quale viene superato il precedente scambio di lettere del 1993, introducendo nelle operazioni commerciali fra i due Paesi le più recenti modalità di fatturazione elettronica. Lo scambio di lettere, avvenuto oggi al Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione di un colloquio sui principali temi di interesse e collaborazione bilaterale, rappresenta un ulteriore tassello del consolidato rapporto fra Italia e San Marino. Nel dettaglio, dal primo ottobre prenderà il via un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2022, durante il quale gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. In particolare, gli operatori dei due Paesi potranno emettere fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero. Il sistema entrerà a regime dal primo luglio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di bollo su fatture elettroniche, calcolo e integrazione dell’Agenzia delle entrate

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 4 febbraio 2021, definisce le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle fatture inviate tramite SdI per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Sono inoltre definite le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, in applicazione dell’articolo 12-novies del D.L. n. 34/2019 e del relativo decreto attuativo (DM 4 dicembre 2020).
L’Agenzia delle entrate renderà disponibile al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato – mediante un apposito servizio web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre – due distinti elenchi contenente gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A) e delle fatture elettroniche inviate tramite il SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta ma per le quali emerge tale obbligo (elenco B). Il cedente/prestatore può modificare o integrare l’elenco B, con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta. Le modifiche potranno essere effettuate, in modalità puntuale o massiva, più volte ed entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. Solo l’ultima modifica elaborata sarà utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia. Il cedente/prestatore effettuerà il pagamento nei termini previsti dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo come determinato dall’Agenzia delle entrate. In alternativa, il cedente /prestatore potrà effettuare il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. Il servizio web consentirà per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati. In caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata dall’Agenzia, questa trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC. Entro 30 giorni è comunque possibile presentare chiarimenti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia. Nel caso in cui non si provveda al versamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’importo omesso sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fatture verso la PA, valide anche se successivamente rifiutate

L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020, ha evidenziato che ai fini dell’emissione della fattura nei confronti della PA non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA medesima. Laddove le fatture per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto, emesse nei confronti della PA in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IIVA, si considerano comunque emesse al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio, anche se successivamente rifiutate dalla PA.
L’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (Dpr n. 633/1972), le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Secondo quanto stabilito dall’art. 24 del decreto è necessario emettere fattura entro 12 giorni  dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, il momento di emissione della fattura può anche essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, dopo la verifica e l’accettazione della prestazione), ma in ogni caso prima del pagamento del corrispettivo. In tal caso, nel rispetto delle disposizioni IVA, il documento emesso in deroga agli accordi contrattuali risulta ugualmente valido anche se successivamente rigettato dalla PA.
Il principio ricorda che, al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, l’articolo 15- bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (in corso di emanazione) l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore. Con decreto del MEF n. 132/2020 sono state definite le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. Più precisamente, le PA possono rifiutare le fatture elettroniche nei seguenti casi:

  • fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
  • omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le pubbliche amministrazioni non possono, comunque,  rifiutare  la fattura nei casi in  cui  gli  elementi  informativi  possono  essere corretti mediante le procedure di variazione. L’avvenuto rifiuto della fattura, infine, deve essere comunicato al cedente/prestatore con un documento predisposto in formato xml, che deve indicare la causa del rifiuto riferendosi ai casi elencati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fatture PA, in G.U. il regolamento che individua le cause del rifiuto

È stato pubblicato in G.U. n. 262 del 22 ottobre 2020 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132, recante “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”.
In sintesi la disposizione stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, all’atto della ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, possono rifiutarla esclusivamente nei seguenti casi:

  • fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore delsoggetto destinatario della trasmissione;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
  • omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
  • omessa o errataindicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque  rifiutare  la fattura nei casi in  cui  gli  elementi  informativi  possono  essere corretti mediante le procedure di variazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamenti in forma elettronica dei compensi dei CTU disposti dall’Amministrazione di Giustizia

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 13, ha chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica – disposto dai commi 209 e seguenti dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed il conseguente principio secondo cui, a decorrere dal 31 marzo 2015 le amministrazioni pubbliche non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio – si applica anche in relazione alle fatture emesse nei confronti dell’amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione. Tale obbligo ricorre nonostante con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 i citati compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello split payment (art. 17-ter DPR n. 633/1972), nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del CTU e, conseguentemente, l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti. Nel documento, l’Agenzia ricorda che dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come controparte la PA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION