Accordi quadro: le FAQ aggiornate da ANAC

L’Anac ha aggiornato la sezione FAQ (Frequently asked questions) sui contratti pubblici del sito istituzionale con la pubblicazione delle domande e risposte sulla tematica dell’Accordo quadro. L’Autorità intende in questo modo fornire indicazioni al mercato per il corretto utilizzo di uno strumento spesso adottato dalle stazioni appaltanti in maniera distorta.

Le nuove Faq tengono conto dell’innovazione apportata dall’attuale codice dei contratti che consente l’applicabilità dell’accordo quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente che limitava questo istituto esclusivamente ai lavori di manutenzione escludendo esplicitamente i servizi di progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale: ora invece gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti.

L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Anche se gli accordi quadro non sono più limitati ai soli lavori di manutenzione, chiarisce Anac nelle Faq, non significa siano lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l’Amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di utilizzare l’accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L’impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo. Le Faq infine danno risposta a dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più operatori economici, dando indicazioni sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conto annuale 2021: i chiarimenti del MEF

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25 del 10 giugno 2022 sul conto annuale 2021 (allegato). L’invio dei dati relativi all’anno 2021, previsto entro il 20 luglio p.v., avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2020.  Al fine di supportare gli enti nella compilazione del conto annuale, la RGS ha diffuso le FAQ in cui chiarisce la compilazione di alcune tabelle.

Scheda Informativa 1A
A. Le aree formative indicate in risposta alla specifica domanda: “n. dipendenti che nell’anno di rilevazione hanno partecipato a corsi di formazione”  hanno carattere di generalità in quanto destinate a raccogliere l’eterogeneità dei percorsi formativi realizzati da ciascuna amministrazione in funzione degli obiettivi dalla stessa individuati. È necessario, dunque, che gli enti, attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti disciplinari dei corsi realizzati, collochino gli stessi nelle aree formative proposte. Secondo tale criterio i corsi su materie giuridico amministrative andranno classificati a seconda della tematica trattata. Similmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta una possibile confluenza di materie formative in talune delle suddette aree:
Area tematica
Sicurezza: vigilanza, sicurezza sul lavoro, polizia locale
Patrimonio, investimenti, finanziamenti: ambiente
Appalti e contratti: tecnico-manutentiva, urbanistica e strade, sicurezza costruzione edifici
Politiche sociali ed educative: culturale

B. Nel caso in cui l’ente abbia approvato una convenzione per la gestione del servizio di segreteria (periodo 2020-2023), ma nel corso del 2021 l’ente ha avuto però solo un segretario in disponibilità pagato direttamente dall’Albo regionale, il cui rimborso sarà evidenziato nella tabella 14, alla domanda se l’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12/2021 si potrà rispondere NO, poiché manca la figura titolare della convenzione (il segretario effettivo). La finalità della rilevazione del conto annuale è quella di registrare la situazione di fatto dell’ente. Per fornire completezza all’informazione occorre inserire nel Campo Note della scheda informativa 1 e nel campo note dei rimborsi presente nella tabella 14 la circostanza verificatasi nel 2021.

Tabella 13
Nell’allegato alla circolare n. 25/2022, contenente le istruzioni per la rilevazione del Conto annuale 2021, al “CAPITOLO 7 – Istruzioni specifiche di comparto FUNZIONI LOCALI”, si chiarisce che le somme erogate a titolo di maggiori prestazioni di lavoro straordinario al personale della Polizia locale legato all’emergenza Covid (articolo 115 del d.l. 18/2020) vanno rilevate nella Tabella 13, colonna cod. T101 voce “Straordinario”.

Tabella 1
L’articolo 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti, qualora previsto nello Statuto, possano conferire incarichi a tempo determinato per la copertura di posti in dotazione organica oltre che a Dirigenti e ad Alte specializzazioni anche a Responsabili dei servizi o degli uffici. Nella nuova qualifica presente nella tabella 1 “RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI IN D.O.” va rilevato esclusivamente il personale cui è stato conferito l’incarico ai sensi dell’articolo 110, comma 1 sopra richiamato. NON vanno rilevati, pertanto, i dipendenti a tempo indeterminato ancorché titolari di posizione organizzativa in quanto trattasi di figure professionali completamente differenti sia sotto l’aspetto normativo sia sotto l’aspetto contrattuale. Il primo è un incarico a tempo determinato conferito a copertura di posti in dotazione organica, il secondo è l’ordinario dipendente facente parte del personale di ruolo del comune cui è stata attribuita la PO.
Nel caso di dipendente con contratto art. 110, comma 1 (RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI IN D.O) già presente nel 2020, ma registrato in altra qualifica nel precedente Conto annuale, deve essere considerato direttamente nella nuova qualifica a far data dal 1° gennaio 2021. Il controllo del SICO non è effettuato per le qualifiche introdotte per la prima volta nel sistema. La squadratura segnalata dal controllo on-line va ignorata ed è necessario concludere ordinariamente la rilevazione poiché il risultato definitivo è demandato al processo notturno di controllo. La SQ1 e la SQ4 generata per la vecchia qualifica deve essere segnalata alla Ragioneria territoriale di competenza che comunicherà all’Ufficio III della RGS la richiesta dettagliata di eccezione.

 

La redazione PERK SOLUTION

FAQ PNRR – Uno strumento per orientarsi

La Fondazione IFEL, nell’ambito del progetto EASY, l’Osservatorio investimenti comunali e il Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi Politiche Europee, ha attivato una linea di azione per l’approfondimento degli aspetti attuativi del PNRR. Il documento “Raccolta FAQ PNRR” vuole essere il riferimento per orientarsi all’individuazione delle FAQ più adatte alle esigenze specifiche dei soggetti attuatori e dei beneficiari degli avvisi, prodotte dalle diverse amministrazioni titolari. Il documento si compone di due capitoli principali: il primo ha lo scopo di individuare le FAQ già prodotte da amministrazioni centrali che riguardano temi generali per l’attuazione del PNRR, il secondo relativo alle FAQ prodotte dalle singole amministrazioni.

Il documento, aggiornato a maggio 2022 e che sarà costantemente attualizzato dal team di IFEL-EASY, è disponibile al seguente link.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviso PNRR asilo nido, nuove Faq del Ministero dell’Istruzione

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione ulteriori chiarimenti e FAQ 21 marzo 2022 sull’avviso pubblico Pnrr asili nido e scuola infanzia, i cui termini sono stati riaperti fino al 31 marzo prossimo solo per la parte asili nido.

Il Ministero precisa che per poter partecipare al bando non è necessario disporre di un livello minimo di progettazione e non necessario, altresì, essere inseriti nella programmazione regionale o nazionale. Si chiarisce che tra le spese ammissibili rientrano anche i costi per le attività di assistenza e supporto al RUP acquisite nelle varie possibili modalità, ivi comprese figure di assistenza e supporto al RUP, specificamente dedicate alle attività e ai progetti oggetto di finanziamento con risorse PNRR. La rimodulazione del quadro economico, fermo restando l’importo complessivo del progetto candidato, è sempre possibile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per i comuni marginali, le FAQ

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha pubblicato le Faq relative al Fondo per i comuni marginali previsto dal DPCM 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n.296.

In attuazione dell’art 1, comma 198, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per l’anno 2021), che, nel ridenominare il Fondo di cui all’articolo 1, comma 65 ter della legge n. 205/2017 in Fondo di sostegno ai Comuni marginali, ha previsto l’incremento della relativa dotazione, pari a 90 milioni di euro (30 mln per ciascun anno dal 2021 al 2023, ex comma 65 sexies della medesima legge n. 205/2017), per ulteriori 90 milioni di euro, ripartiti in ragione di 30 Mln per ciascuna delle annualità 2021-2022-2023, in data 30 settembre 2021 è stato adottato il DPCM avente ad oggetto le modalità di ripartizione, termini e modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere su tale Fondo.

Tale DPCM individua come beneficiari i cd. “Comuni svantaggiati” ossia gli enti locali aventi simultaneamente le seguenti caratteristiche: essere esposti a rischio di spopolamento; soffrire di deprivazione sociale; avere un livello di redditi della popolazione residente basso (inferiore al primo quartile della distribuzione dei comuni italiani).

Gli interventi che i Comuni beneficiari delle risorse possono attivare sono di tre tipologie:

  • adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
  • concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
  • concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working, i chiarimenti della Funzione Pubblica

Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile. Ciò consente di prevedere l’utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza contenuta nelle linee guida potrà essere raggiunta anche al termine della programmazione. In sintesi, ciascuna amministrazione potrà equilibrare lavoro agile e in presenza secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, anche considerando l’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo. Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo a otto quesiti in materia di smart working.

In risposta ai sindacati e a alle forze politiche che invocano lo smart working generalizzato nella Pa, il Dipartimento rileva che chi sta invocando lo smart working generalizzato nella Pubblica amministrazione non si accontenta del lavoro agile regolato, strutturato e ampiamente flessibile che è stato disegnato in maniera condivisa e partecipata in questi mesi – attraverso il confronto con i sindacati, e con l’intesa del Governo, delle Regioni, dei Comuni e delle Province – ma chiede il ritorno alla situazione del lockdown di marzo 2020. Allora, con un decreto legge, l’attività ordinaria nella Pa divenne quella in lavoro agile, ma non per tutti i dipendenti. In quella fase drammatica, una parte di lavoratori pubblici, non potendo svolgere smart working per la natura delle loro mansioni, fu costretta a ricorrere all’utilizzo di ferie e permessi pregressi, fino ad arrivare, in alcuni casi, all’esonero dal servizio, continuando a percepire la retribuzione. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, nei casi in cui lo smart working non era possibile, si fece massiccio ricorso alla cassa integrazione. L’Italia viveva un’emergenza sanitaria caratterizzata dal dilagare di un virus sconosciuto contro il quale non esistevano vaccini. Per questo il Governo era stato costretto a chiudere tutte le attività e i servizi sull’intero territorio nazionale, tranne quelli essenziali, e a limitare la circolazione delle persone. Oggi, fortunatamente, non siamo più in lockdown e il Paese sta tenendo aperte le sue attività, grazie alla campagna vaccinale e alla strategia del green pass e del super green pass. Il lavoro agile di massa non è più giustificato e ci sono tutti gli strumenti, comprensivi di diritti e di tutele per i lavoratori e per gli utenti dei servizi pubblici, che garantiscono ampia flessibilità organizzativa alle singole amministrazioni.

Vai alle FAQ

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per investimenti di rigenerazione urbana, aggiornamento FAQ

Il Ministero dell’Interno comunica che è stata aggiornata la serie di risposte e chiarimenti alle domande più frequenti (FAQ) relative al Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.56 del 6 marzo 2021).
Le FAQ chiariscono che non sono ammessi i casi in cui un singolo CUP identifica contemporaneamente e collettivamente più opere, ad eccezione dei casi in cui le opere presentino più lotti funzionali. Ogni intervento deve essere candidato con il proprio CUP. Nel caso in cui la richiesta riguardi un insieme coordinato di interventi, è comunque necessario richiedere un CUP per ciascuno di questi. Per l’ammissibilità al finanziamento non è necessario che al momento dell’invio dell’istanza il CUP candidato sia stato già monitorato e trasmesso alla BDAP per il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) in modo completo, ma devono risultare trasmesse le informazioni relative alla localizzazione dell’intervento e agli indicatori fisici con l’indicazione delle corrispondenti tabelle del tracciato del MOP. Inoltre, viene specificato che, ai fini della presentazione dell’istanza, non è necessario che gli interventi siano inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, ma sarà sufficiente aver approvato la delibera di Giunta comunale con la quale si avvia la procedura di modifica del programma triennale con l’indicazione dell’opera per la quale si richiede il finanziamento, che dovrà essere comunque deliberato dal Consiglio Comunale entro la data di assegnazione del contributo (3 Agosto 2021).

FAQ. Contributo per investimenti di rigenerazione urbana (Aggiornamento)
FAQ. Contributo per investimenti di rigenerazione urbana

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto “Cura Italia”: le risposte alle FAQ relative alle misure per i lavoratori disabili e per chi presta assistenza a soggetti disabili

In ottemperanza alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della Protezione Civile e della sicurezza dei cittadini, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato e a favore di famiglie e imprese previste dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso disponibili le risposte alle FAQ relative alle misure per i lavoratori disabili e per chi presta assistenza a soggetti disabili, che di seguito si riportano:

A) Di quanti giorni di permesso della legge n. 104/1992 dispongo nei mesi di marzo e aprile?
I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020: ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide.
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purché entro il 30 aprile. Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

B) L’estensione dei permessi è concessa anche ai lavoratori disabili (art. 33, comma 6, legge n. 104/1992)?
Si. L’estensione dei permessi è prevista per:
– i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
– i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

C) Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992), posso restare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio.
Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

D) Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, possono assentarsi dal servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

E) Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) posso chiedere di lavorare con modalità agile (smart working)?
Sì. Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION