PNRR: FAQ contributo piccoli comuni a copertura degli oneri del personale e per segretari comunali

Sono state pubblicate le FAQ elaborate dal Ministero dell’interno d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica con le quali si forniscono chiarimenti su alcuni aspetti relativi all’assegnazione del contributo a copertura degli oneri sostenuti sia per l’assunzione del personale PNRR di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, e s.m.i., sia per i segretari comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Ministero Interno: Risposte a quesiti

Con la Circolare DAIT n. 94 dell’8 agosto 2023, il Ministero dell’interno, al fine di fornire un costante supporto ai presidi territoriali, ha diffuso una serie di quesiti con le relative risposte proposti nel corso della sessione formativa del 12 luglio u.s.

In materia di principio di DNSH (Do Not Significant Harm) è stato chiarito che, sia per le piccole e media opere, la relativa scheda deve essere allegata ad ogni rendiconto; la scheda va allegata anche ai rendiconti intermedi, in quanto si riferisce all’intervento nel suo complesso e non ad una specifica fase di rendicontazione.

In merito alla data di fine lavori per le Piccole Opere delle annualità 2020-2021, non essendo il termine di fine lavori imposto normativamente, si ritiene possibile per il soggetto attuatore concludere le opere entro il 31 dicembre 2023, ivi compresa la fase di implementazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione nel sistema Regis. In caso di pagamenti con split payment, è necessario che il soggetto attuatore carichi a sistema il relativo F24. Ai fini dell’attestazione del pagamento dell’IRAP, IRPEF e/o altre spettanze tributarie, il soggetto attuatore dovrà caricare, tra i giustificativi di pagamento, il mandato quietanzato mentre, tra i giustificativi di spesa dovrà caricare ogni relativo documento probatorio (es. F24, etc.).

Per quanto riguarda i passaggi ai fini dell’erogazione delle risorse, dopo aver implementato la Sezione relativa al rendiconto, quest’ultimo passerà in stato “in verifica”. Terminato il controllo da parte da parte dei funzionari della Prefettura competente il rendiconto passerà in stato “verificato formalmente” e di conseguenza il rendiconto sarà idoneo al pagamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Definizione agevolata: le risposte dell’Agenzie delle entrate alle domande più frequenti

L’Agenzia delle entrate-Riscossioni ha aggiornato le FAQ relative alla definizione agevolata, introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal DL n. 51/2023.

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Il DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: il Ministero dell’Ambiente pubblica le FAQ per gli investimenti di economia circolare

Sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti giunte al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica su due importanti investimenti del PNRR nell’ambito dell’economia circolare: i progetti “faro” e la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli esistenti.

Le FAQ forniscono puntuali indicazioni operative a una platea ampia di soggetti attuatori sugli elementi di caratterizzazione della gestione dei progetti di cui sono responsabili. Tra questi, a titolo di esempio, la generazione dei CUP, la compilazione e la trasmissione dell’atto d’obbligo, la gestione finanziaria delle risorse trasferite e l’emissione delle fatture.

Inv.1.1: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/FAQ-M2C1-I1.1-v1.0-10052023.pdf

Inv.1.2: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/FAQ-M2C1-I1.2-v1.0-10052023_1.pdf

Per maggiori informazioni e per visualizzare gli aggiornamenti futuri, è possibile consultare le pagine del sito web del MASE dedicate agli investimenti di economia circolare:

Investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno: Pubblicazione FAQ – PNRR (Piccole Opere)

Sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, le frequently asked questions – (FAQ) riguardanti l’attuazione della misura M2C4I.2.2, linea di finanziamento di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019. I citati quesiti con le relative risposte saranno ostantemente aggiornate in seguito ad eventuali nuovi quesiti non trattati nelle precedenti pubblicazioni.

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 32, come modificato dall’articolo 13 del decreto-legge del 10/09/2021 n. 121, della legge n. 160 del 2019, il Soggetto attuatore dell’intervento di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, è tenuto a:

  • iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (15 novembre per il 2020 e 31 dicembre per il 2021);
  • concludere, per i contributi relativi agli anni 2022-2024, i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge n. 160 del 2019, confluite nell’ambito della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 % delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati ad interventi di efficientamento energetico. Non è possibile utilizzare i contributi assegnati per la manutenzione straordinaria delle strade. È in corso un approfondimento con i servizi della Commissione europea per verificare la possibilità che i contributi assegnati per la manutenzione straordinaria delle strade siano da considerarsi ammissibili se finalizzati al contenimento di fenomeni di dissesto idrogeologico.

Per i contributi afferenti alle annualità 2022-2024, le eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’Ente, mentre per i contributi riguardanti il periodo 2020-2022, le economie di progetto sono vincolate fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e sono utilizzabili solo previa generazione di un nuovo CUP che andrà monitorato e rendicontato su Regis nel pieno rispetto dei principi del PNRR. Per i contributi in oggetto non occorre alimentare i dati di monitoraggio sul sistema BDAP-MOP. È infatti sufficiente alimentare correttamente il sistema informatico Regis. Nel caso delle opere afferenti all’annualità 2020 che hanno già ricevuto il 100% del finanziamento, le stesse devono essere ugualmente rendicontate sul sistema Regis. Per le annualità 2022-2024 l’assenza del Cup in ReGis potrebbe dipendere dalla mancata associazione del template dedicato o dal momentaneo mancato aggiornamento del sistema informatico.

In merito all’obbligo di apporre il logo “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” anche agli atti amministrativi (DD, Delibere ecc.), viene precisato che i relativi loghi del PNRR con cui si attesta che il progetto è finanziato su Next Generation EU devono essere apposti su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento. Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo- contabile è mancante dei riferimenti relativi al Pnrr (titolo del progetto, finanziamento Next Generation e Cup), dovrà essere approvato un apposito atto di riconducibilità della documentazione al Pnrr, firmata dal Rup o Dirigente Responsabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Le FAQ del Ministero dell’Interno

Con comunicato del 25 gennaio 2023, la Direzione centrale della Finanza Locale informa che sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali le FAQ inerenti quesiti di carattere generale e specifico afferenti alle misure della M2C4I2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni (piccole e medie opere); M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale (rigenerazione urbana); M5C2I2.2. Piani Urbani Integrati. Progetti Generali (PUI) del PNRR di competenza del Ministero dell’interno.

I citati quesiti con le relative risposte, allegate al presente comunicato, sono anche disponibili sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali al seguente indirizzo internet https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/pnrr e saranno costantemente aggiornati in seguito ad eventuali nuovi quesiti non trattati nelle precedenti pubblicazioni.

Le eventuali ulteriori richieste di carattere specifico da parte dei soggetti attuatori che non trovino riscontro nelle FAQ e nella documentazione già prodotta da questo Dipartimento, possono essere trasmesse esclusivamente ai seguenti indirizzi dedicati al PNRR:

  • piccoleopere.fl@interno.it relativamente ai quesiti della misura M2.C4.I2.2 per i contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 160 del 2019 (opere di piccola portata);
  • medieopere.fl@interno.it relativamente ai quesiti della misura M2.C4.I2.2 per i contributi di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 145 del 2018, decreti del 23 febbraio 2021 e dell’8 novembre 2021 (opere di media portata);
  • rigenerazioneurbana.fl@interno.it relativamente ai quesiti della misura M5.C2.I2.1 per i contributi di cui all’articolo 42 e seguenti della legge 160 del 2019;
    pui.fl@interno.it relativamente ai quesiti della misura M5.C2.I2.2 a) e b) dei Piani Urbani Integrati (general project) e Fondo dei Fondi BEI.

 

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ANAC, Contratti pubblici: aggiornate le FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari

E’ stata aggiornata la sezione FAQ “Tracciabilità dei flussi finanziari” mediante l’inserimento della “Sezione E – Tracciabilità servizi sociali”.
Le FAQ sono state elaborate per dare indicazioni sulle prescrizioni e gli adempimenti a carico delle organizzazioni di volontariato e delle imprese di promozione sociale a seguito della delibera Anac n. 371 del 27 luglio 2022, in vigore dal 27 agosto 2022, che ha aggiornato le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vai alle FAQ.

 

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PNRR: Le FAQ di Arconet

La Ragioneria Generale dello Stato, allo scopo di offrire un supporto operativo alle amministrazioni nella realizzazione dei loro investimenti a valere sulle risorse del PNRR, ha istituito nella sotto-sezione “Arconet”, uno spazio dedicato alle FAQ, quale riferimento per orientarsi all’individuazione delle risposte in materia contabile nella gestione delle risorse. Sono cinque, le FAQ attualmente pubblicate.

FAQ n. 1- CUP e CIG in caso di emissione di mandato cumulativo

Si ribadisce l’obbligatorietà di inserire il CUP e il CIG in tutti gli atti amministrativi a partire dagli atti di gara, al contratto, alle fatture di riferimento e agli atti di pagamento (mandato/bonifico ecc). Con riferimento ai pagamenti, in linea generale si suggerisce di verificare la possibilità operativa/informatica di indicare il CUP (e il CIG laddove previsto) anche in un campo note della disposizione di pagamento specificando la quota parte del pagamento riferita al progetto. Nel caso di emissione di mandati cumulativi e verificata l’impossibilità di indicare il CUP, al fine di assolvere all’obbligo della tracciabilità della spesa a valere delle risorse del PNRR, ad esempio per le spese del personale (e connessi oneri e contributi), si dovrà procedere rispettivamente:

  • per il pagamento delle competenze fisse, al netto degli oneri accessori, se il mandato cumulativo prevede delle sotto operazioni di dettaglio deve essere specificato il nominativo e soprattutto l’IBAN di ciascun dipendente pagato con le risorse del PNRR e risulta altresì opportuno, per garantire la tracciabilità, indicare nella causale del bonifico o in apposito campo note il relativo CUP associato al progetto. Nel caso di impossibilità operativa/informatica a soddisfare tale modalità è necessario ricondurre la specifica spesa, in aggiunta all’idonea documentazione (atti, provvedimenti, relazioni etc), con un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile. Tale modalità di perimetrazione è utilizzabile anche nel caso che sia necessario perimetrare la spesa di un dipendente assunto a valere delle risorse del PNRR che lavora su più di un progetto dell’ente.
  • per il pagamento degli oneri e contributi previdenziali a seguito dell’emissione di un mandato cumulativo è necessaria un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile con allegato un prospetto di raccordo degli F24 che evidenzi, nel dettaglio, la quota di competenza (ritenute/oneri e contributi sociali) relativa al personale dedicato al progetto di riferimento specificato con l’indicazione della Missione, componente, investimento e CU.

FAQ n. 2- Evidenza dell’utilizzo di eventuali cofinanziamenti in fase di rendicontazione

I cofinanziamenti dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale ed indicati in sede di approvazione del progetto per poi essere tracciati nei successivi atti amministrativo/contabili di progetto. L’importo del co-finanziamento, quindi, sarà definito in sede di indicazione del costo di progetto ammesso in quota parte sulle risorse del PNRR e in quota parte su altre fonti. L’indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta si ritiene necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l’indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo/contabili a supporto dei mandati di pagamento e con la produzione di idonea documentazione (es. atti/provvedimenti di riconduzione, relazioni etc).

FAQ n. 3- Gestione cassa vincolata

Le risorse relative ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l’art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali. I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l’accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l’integrazione della descrizione di tali capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi.

FAQ n. 4- Utilizzo normative regionali e provinciali per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome

Le Regioni a statuto speciale e Province autonome possono utilizzare le normative regionali e provinciali. Qualora presente nei dispositivi attuativi il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all’articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando.

FAQ n. 5- Perimetrazione risorse PNRR

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della RGS n. 29 del 2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l’accensione di appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. L’obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l’utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno – Le FAQ ministeriali

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le FAQ concernenti la dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno, in scadenza il prossimo 30 settembre.

Con DM 29-04-2022 sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, agli effetti dell’imposta di soggiorno disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23 laddove istituita, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Il modello di dichiarazione deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

 

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La tempestività dei pagamenti – Le FAQ di IFEL

Con il webinar del 19 luglio scorso, ANCI-IFEL e la RGS, hanno riepilogato la disciplina sui tempi di pagamento dei debiti commerciali, fornendo indicazioni utili sulle modalità di applicazione delle misure di garanzia e riportando i principali risultati del monitoraggio.

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d’infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l’Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

Tra gli argomenti trattati:

  • la possibilità di monitorare lo stock di debiti in corso d’anno (Attraverso il servizio dedicato allo stock del debito di AreaRGS è possibile visualizzare i dati rilevati per l’esercizio in corso. Relativamente allo stock 2022 vengono prese in considerazione tutte le fatture non pagate alla data dell’ultimo aggiornamento. Per quanto riguarda il calcolo dei tempi, per le fatture non pagate alla data dell’ultimo aggiornamento il sistema attribuisce la data del 31.12.2022 [cfr. quesito 18]);
  • l’ordine da seguire nel pagamento delle fatture (Si rammenta l’opportunità che le fatture già scadute vengano pagate, di norma, in ordine cronologico e non in base alla scadenza della fattura, nel rispetto della “par condicio creditorum” [cfr. quesito 29]);
  • le modalità di gestione in PCC delle autofatture comunitarie (a breve il sistema sarà in grado di intercettare attraverso il contenuto dell’autofattura l’identificativo e la data del documento associato in modo tale da riuscire ad associare attraverso il numero dell’autofattura il pagamento, per il quale in alternativa sull’OPI potrà essere messo o il numero della fattura cartacea o il numero del documento elettronico. Quando verrà messo a punto questo meccanismo saranno fornite indicazioni agli enti di non caricare più manualmente questi documenti su PCC. Nel frattempo, la soluzione temporanea è quella di chiudere con il CH i documenti elettronici di autofattura e continuare ad inserire le fatture dei fornitori esteri su PCC ed inserire nell’OPI gli identificativi della fattura analogica come caricata su PCC [cfr. quesito 32]).

 

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