Riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione in caso di mancato accantonamento del FAL

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 152/2021/SRCPIE/PRSE, nell’esaminare la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2019 di un Comune ha rilevato diverse criticità, tra le quali il mancato accantonamento del fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, con la conseguente errata determinazione delle relative quote disponibili, ancorché l’ente abbia in corso un piano di restituzione di un’anticipazione di liquidità ex D.L. n. 66/2014 di euro 65.500,00, il cui debito residuo di parte capitale al 30/04/2021 ammonta ad euro 54.051,41.
La Sezione, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ricorda che l’art. 52, del DL n. 73/2021, emanato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, detta nuove disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL; modifiche recepite nel principio contabile della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2021 (par. 3.20-bis) in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021.
Per effetto delle modifiche, gli enti locali sono tenuti: i) ad iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.
La Corte, nel rilevare la non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del D.L. n. 66/2014, atteso il mancato accantonamento del relativo fondo e la conseguente alterazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, ha “invitato” l’ente alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, provvedendo al ripiano del disavanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 188 del TUEL, ove, a seguito della riapprovazione del suddetto prospetto dimostrativo, emerga una parte disponibile negativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, contabilizzazione riduzione e utilizzo del FAL

La Commissione Arconet, con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito alla contabilizzazione della riduzione e dell’utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 73/2021.

Come noto, l’art. 52, del DL n. 73/2021, emanato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, e in particolare il comma 1-ter detta nuove disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti: i) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.

In applicazione di tale norma, a decorrere dall’esercizio 2021, la Commissione chiarisce che gli enti locali non possano più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021:

  • nell’allegato a) – “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” – è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;
  • nell’allegato a/1 – “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, sono registrati sia la riduzione del FAL nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.

Per maggiori approfondimenti, la Commissione rinvia all’esempio di contabilizzazione del FAL consultabile nel Resoconto della riunione del 17 novembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti in dissesto, rientra nella competenza dell’OSL la restituzione del FAL

La Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, in risposta ad un quesito posto da un Comune di dissesto finanziario, in merito alla corretta rappresentazione contabile della quota di accantonamento del Fondo anticipazione di liquidità, DL n. 35/2013, acquisita in periodo antecedente al dissesto, ha evidenziato che i pagamenti per parte capitale e interessi in favore della Cassa depositi e prestiti successivi alla dichiarazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debito del Comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive potranno costituire debiti verso la Cassa, con gestione di diretta competenza dell’Organo straordinario di liquidazione (OSL).

La Finanza Locale ha ricordato che l’art. 255, comma 10 del TUEL prevede fattispecie derogatorie, rispetto al criterio generale dell’articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra OSL e Comune, che non possono essere interpretate estensivamente. Nel merito, con sentenza n. 15 del 5/08/2020, il Consiglio di Stato ha chiarito che rientrano nella competenza dell’OSL, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione del dissesto ma anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscono comunque diretta ed immediata conseguenza di atti e fatti gestionali pregressi alla medesima dichiarazione.

Anche la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 21/2020, ha precisato che rientrano nella competenza dell’OSL i debiti correlati a prestazioni contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato quando gli effetti economici connessi all’esecuzione si siano realizzate entro il predetto termine.

Pertanto, per i comuni in dissesto finanziario non vi è l’obbligo di prevedere l’accantonamento del FAL nel rendiconto di gestione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39-ter del DL 162/2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo anticipazione di liquidità e riparto altri fondi all’esame della Conferenza Stato-città

È stata convocato per oggi, 19 maggio 2021, alle ore 17 la Conferenza Stato-città er l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto dell’incremento di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo relativo all’IMU di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto per l’anno 2021 del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU e della TARI per unità immobiliari ad uso abitativo, possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

3. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo, con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2021, relativo al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero dal pagamento dei canoni di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Periodo 1° aprile 2021 – 30 giugno 2021. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’articolo 30, comma 1, lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. Interventi di sostegno agli enti locali in condizioni di debolezza finanziaria – effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021. (RICHIESTA ANCI-UPI)
Esame ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante attribuzione ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del contributo, per l’anno 2021, a titolo di compensazione derivante dall’esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Informativa ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La sterilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità

Con sentenza n. 4 del 28.1.2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 6, del DL. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017 per contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione.
Si ricorda che l’art. 2, comma 6 consentiva agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di utilizzare la quota del FAL accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, mentre l’art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 (norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78)  concedeva di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5/2 annesso al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che avessero approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.
Nella sentenza 4/2019 la Corte Costituzionale, soffermandosi sulle operazioni da eseguire al fine di ovviare agli effetti della pronuncia, ha precisato che “Con riguardo alla situazione venutasi a creare a causa della non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e dell’extradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more della presente decisione (non risulta allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in grado di compensare l’allargamento della spesa), l’ente locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini di legge. È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge”.
A seguito della sentenza della Corte costituzione, durante l’iter parlamentare di conversione in legge del DL 30.12.2019, n. 162 (c.d. decreto milleproroghe), è stato inserito l’art. 39-ter, rubricato «Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali», il quale:

  • dispone che, in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali accantonino il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31.12.2019 (comma 1);
  • introduce una misura che consente gradualità nel ripiano del peggioramento del disavanzo 2019 determinato dall’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità rispetto l’esercizio precedente (comma 2);
  • detta una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del fondo di anticipazione liquidità (comma 3);
  • precisa che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità sia applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione (comma 4).

Di fatto, la norma consente agli enti locali di sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione del finanziamento della quota capitale oggetto di restituzione annuale, mediante la contropartita da stanziare in entrata sub specie di “utilizzo del risultato di amministrazione” (espressione che designa, in sostanza, un mero accantonamento contabile utile a preservare il pareggio finanziario di competenza), operando simmetricamente alle registrazioni contabili che consentono di neutralizzare gli effetti dell’accertamento dell’anticipazione nell’esercizio della sua concessione.
In merito all’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, per effetto dell’accantonamento a Fondo anticipazioni di liquidità dell’importo complessivo incassato e ancora non rimborsato, la Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione n. 44/2020, offre utili indicazioni operative in ordine alle modalità di ripiano del disavanzo medesimo, secondo la ratio ispiratrice della disciplina prevista dall’art. 39-ter del D.L. 162/2019. Preliminarmente la Corte osserva che la norma non può, né deve intendersi come introduttiva della facoltà di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione, poiché qualunque disposizione che consentisse di considerare separatamente più disavanzi di amministrazione, calcolando la quota di accantonamento – ai fini del risanamento – indipendentemente dall’entità complessiva del deficit dovrebbe ritenersi inesorabilmente incostituzionale.

Al fine di consentire il ripiano del disavanzo nel più ampio termine di cui alla previsione normativa, è necessario, secondo la Corte, operare il confronto tra il disavanzo complessivo determinato a rendiconto 2019 con il saldo 2018 non diminuito dall’accantonamento. Determinato il disavanzo è possibile distinguere tra diverse ipotesi:

  1. Emersione del disavanzo solo a decorrere dal rendiconto 2019, di importo inferiore o pari all’incremento dell’accantonamento al FAL: Tale “incremento”, di regola, coincide con la complessiva anticipazione da restituire al 31 dicembre 2019, salvi i casi – in verità, del tutto asistematici – di “utilizzazione” parziale della facoltà consentita dalle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, in ragione di un FAL di importo superiore al FCDE;
  2. Emersione del disavanzo solo a decorrere dal rendiconto 2019, di importo superiore all’incremento dell’accantonamento al FAL: in aggiunta alla quota pari alla sorta capitale annua dell’anticipazione da rimborsare, occorre considerare un’ulteriore quota relativa alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento”. Tuttavia, quest’ultima quota, non operando per essa la norma derogatoria introdotta dall’articolo 39-ter, sarà assoggettata alle ordinarie regole in materia di periodo di ripiano (di regola triennale, tenuto conto della sua emersione a decorrere dal 2019 e della previsione dell’articolo 188 TUEL).
  3. Peggioramento del disavanzo entro l’incremento dell’accantonamento a FAL: se non risulta superato il limite dato dall’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, il Legislatore consente di determinare le quote in misura pari all’importo annualmente rimborsato dell’anticipazione, con la conseguente possibilità di estendere il periodo di ripiano fino a farlo coincidere con il totale degli esercizi di restituzione dell’anticipazione ancora da rimborsare al 31 dicembre 2019. L’ente locale sarà tenuto a iscrivere in bilancio, come prima voce della spesa, sia la quota di ripiano corrispondente all’importo della rata di anticipazione da rimborsare e riferita al peggioramento del disavanzo, sia le quote di recupero del risultato negativo precedente al 2019 ancora non ripianate, per queste ultime continuando ad applicarsi le ordinarie regole che disciplinavano l’arco temporale di ripiano in ragione della natura del disavanzo;
  4. peggioramento del disavanzo oltre l’incremento dell’accantonamento a FAL. Occorre considerare nel calcolo del disavanzo complessivo da applicare nell’esercizio 2020 e nei successivi, in aggiunta alla quota pari alla sorta capitale annua dell’anticipazione da rimborsare, l’ulteriore quota relativa alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento” (assoggettata alle ordinarie regole in materia di periodo di ripiano, non operando per essa la norma derogatoria introdotta dall’articolo 39-ter). In sede di quantificazione dell’importo da iscrivere, come prima voce di spesa, nei bilanci di previsione 2020-2022 e successivi, l’ente locale sarà tenuto a distinguere idealmente tre valori parziali, rispettivamente corrispondenti alle quote di recupero del disavanzo originario ancora non ripianate, alla rata annuale dell’anticipazione da rimborsare e all’ulteriore somma riferita alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento”, ciascuno dei quali seguirà le regole riguardanti il rispettivo periodo di ripiano.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Sollevata la questione di legittimità costituzionale sul ripiano del disavanzo del FAL

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con ordinanza n.39/2020/PRSP, nel giudizio per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Lecce, con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 7.1.2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, nell’ambito dei controlli sui piani di riequilibrio previsti dal Titolo VIII del TUEL,  in merito all’art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. 30.12.2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8), in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Costituzione, ordinando la sospensione del giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame della questione.
Le disposizioni introdotte dall’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 prevedono meccanismi di ripiano dell’eventuale peggioramento del disavanzo conseguente all’incremento dell’accantonamento al FAL effettuato in sede di rendiconto 2019 (comma 2) e di contabilizzazione del medesimo fondo (comma 3) direttamente incidenti sulla sostenibilità del piano di riequilibrio del Comune. Invero, avendo quest’ultimo fatto applicazione delle disposizioni, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2020, che consentivano l’utilizzo del FAL per il finanziamento del FCDE, il disavanzo oggetto di recupero mediante il piano di riequilibrio subisce un incremento di circa € 30 mln (corrispondente al nuovo accantonamento a titolo di FAL nel risultato di amministrazione 2019) che l’Ente – sulla base delle disposizioni in esame – potrebbe recuperare in un arco temporale corrispondente a quello del piano di restituzione dell’anticipazione ricevuta (fino a 30 anni) mediante un meccanismo di contabilizzazione del FAL svincolato dall’effettiva realizzazione dei residui attivi e che, diversamente dal vigente principio contabile, lo esonera dalla necessità di reperire risorse per assicurare la restituzione della liquidità incassata.
Secondo i giudici contabili, i commi 2 e 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 si pongono in contrasto con i parametri di cui agli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Cost. In particolare, con il comma 2 dell’art. 39-ter, l’eventuale peggioramento del disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, trova un unico indifferenziato sistema di rientro, scisso e indipendente dagli esercizi nei quali si è formato, che viene calibrato sulla restituzione delle rate annuali residue delle anticipazioni di liquidità ricevute negli anni, aventi un orizzonte massimo trentennale. Il disavanzo in ipotesi emergente dall’obbligatorio accantonamento dell’intera anticipazione non rimborsata alla data del 31.12.2019 viene a essere ripianato, annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell’esercizio, con conseguente incremento della capacità di spesa. Si assiste, secondo la Corte, a una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo; e ciò in assenza di circostanze eccezionali, espresse o comunque rinvenibili nell’ordinamento finanziario degli enti locali, che possano giustificare tale divaricazione. La norma in esame, abbandonando la disciplina ordinaria, ne vulnera i principi ispiratori, producendo l’effetto perverso di consentire il trasferimento dell’onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell’anticipazione. In tal modo risultano ingiustificatamente incisi «elementari principi di equità intergenerazionale», comportanti «la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo».  La scelta normativa di consentire un rimborso delle anticipazioni esteso fino a tre decadi appare, dunque, permeata da uno scetticismo di fondo in ordine alle possibilità di realizzazione dei crediti precedenti. La nuova disciplina di cui al comma 3 dell’art. 39-ter – prevedendo l’iscrizione fra le entrate dell’esercizio 2020 di un importo pari al FAL accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e dal 2021 in poi l’applicazione fra le entrate del fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente – sembra tendenzialmente coerente, prescindendo dall’anomalo orizzonte temporale dell’ammortamento, con lo schema dell’anticipazione di cassa, non richiedendo risorse nuove per la restituzione delle rate annuali. Tale coerenza è, tuttavia, compromessa dalla mancata previsione legislativa di un vincolo formale fra la progressiva riduzione del FAL e la connessa riduzione (per effetto della riscossione) dei residui attivi.
Si verificherebbe, dunque, un’operazione artificiosa e deleteria: ogni anno il FAL verrebbe gradualmente a diminuire senza assistere alla corrispondente realizzazione (e quindi riduzione) dei pertinenti residui attivi, con negative ripercussioni, in particolare, sulla divaricazione tra cassa e competenza che, al contrario, l’istituto voleva risolvere. Pertanto, la disposizione in esame è in contrasto con i parametri della sana ed equilibrata gestione finanziaria, comprensivi dell’indicato divieto d’indebitamento, nella parte in cui non prevede che la riduzione annuale del FAL trovi corrispondenza nella realizzazione dei correlati residui attivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION