Esenzione IMU in caso di immobile in comodato a un imprenditore agricolo

Ai fini del conseguimento dell’esenzione dall’IMU, ex art. 1, comma 708, L. 147/13, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, D.L. 201/11, conv. in L. 214/11, non è in alcun modo prescritto che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta. E’, di conseguenza, richiesto il soddisfacimento del solo requisito oggettivo realizzato dalla circostanza che il fabbricato rurale sia una costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile. È quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 1409/2022.

I giudici toscani ricordano che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, prima per l’esenzione dall’ICI e successivamente per quella dall’IMU, basate sui medesimi presupposti normativi e fattuali, che “secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI (art. 23, c. 1 bis, cit., in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a) si correlava al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d. lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), cit., laddove se l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI “, ribadendo la “rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso, e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale”, giungendo perfino a fare prevalere le “obiettive emergenze catastali” anche nel caso di cessazione dell’attività agricola (vedasi da ultimo Cass. Ord. n. 23386/2021); peraltro la citata Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18.5.2012, non ha affermato la irrilevanza della categoria catastale D/10 attribuita, ai fini dell’esenzione di cui trattasi, sostenendo invece che “la classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 non è condizione unica per il riconoscimento dell’agevolazione, poiché rientrano nell’agevolazione anche le fattispecie presenti nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, che non rientrano necessariamente in D/10”, e quindi è pur sempre una condizione. La norma, quindi, non esige che la qualifica di imprenditore agricolo sia posseduta direttamente dal soggetto d’imposta.

 

La redazione PERK SOLUTION