Estrazione organo di revisione solo negli enti locali

La modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria, mediante estrazione dall’apposito Elenco curato dal Ministero,  è applicabile solo a comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di un Ente Parco, finalizzata all’attivazione della procedura prevista dal Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, di estrazione del revisore dei conti.

Il comma 25 dell’art. 16 del decreto legge n.138 del 2011 e successivo Regolamento attuativo, approvato con Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n.23  si riferisce testualmente ai “revisori degli enti locali”. Al fine della qualificazione quale ente locale occorre, allo scopo, fare riferimento all’articolo 2, comma 1, del d.lgs.18 agosto 2000, n.267. In coerenza con la previsione normativa, il regolamento ministeriale, all’articolo 2, comma 3, prevede l’articolazione dell’elenco con specifico riferimento a tali tipologie di enti. Le disposizioni non risultano, conseguentemente, applicabili ad enti diversi da quelli espressamente previsti, stante l’assenza di una specifica disposizione di legge circa la composizione degli organi di revisione in tali enti unitamente all’assenza di una banca dati anagrafica nazionale ad essi riferita.

Il sistema informatico in uso per le estrazioni, in definitiva, è stato concepito esclusivamente per il sorteggio con riferimento agli enti locali sopra citati, ferma restando la possibilità per gli altri enti di far ricorso, in forma autonoma, ai medesimi criteri di scelta, con riferimento ai nominativi iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito internet della Direzione centrale della Finanza Locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non può accettare l’incarico il revisore che al momento dell’estrazione non è più residente nella regione

Il Revisore non può accettare l’incarico se al momento dell’estrazione a sorte non è più residente nella regione nel cui elenco era stato originariamente inserito, ma si dovrà procedere con la prima riserva estratta per la nomina del revisore dell’ente locale. È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito posto dalla Prefettura. Nel caso di specie è emerso che il revisore, prima dell’estrazione, ha cambiato residenza in un’altra regione (senza comunicarlo al Ministero) e che, a seguito dell’estrazione, avrebbe manifestato l’intenzione di accettare l’incarico e di cambiare nuovamente residenza nella regione. Il Ministero chiarisce che il revisore al momento della modifica della propria residenza avrebbe dovuto contestualmente comunicare  il cambio di residenza. Infatti, l’articolo 7 del regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei revisori degli enti locali, di cui al DM n.23 del 2012 , stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta di inserimento nell’elenco, ove al comma 2, si specifica che nella domanda di iscrizione si fa riferimento alla regione di residenza e alle province per le quali si manifesta l’indisponibilità alla scelta. Di talché, risulta evidente che l’elemento dell’iscrizione ad una regione piuttosto che ad un’altra è fondamentale ai fini del sorteggio. In altri termini, il revisore non può accettare l’incarico in quanto al momento dell’estrazione a sorte non era residente nella regione; di conseguenza non sarebbe stato estratto se avesse comunicato tempestivamente il cambio di residenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION