Decreto asset (DL n. 104/2023), anche la Camera vota la fiducia

La Camera dei Deputati, con 202 voti favorevoli e 128 contrari, ha approvato la fiducia posta dal governo al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici.

Il provvedimento oggetto di conversione consta di 41 articoli, suddivisi in 5 capi:
– Capo I, misure urgenti a tutela degli utenti (artt. 1-4);
– Capo II, misure urgenti in materia di attività economiche (artt. 5-12);
– Capo III, disposizioni in materia di investimenti (artt. 13-23):
– Capo IV, disposizioni finanziarie (artt. 24-27);
– Capo V, disposizioni finali (artt. 28-29).

Tra le disposizioni di interesse degli enti locali segnaliamo i seguenti articoli:

  • articolo 19 che istituisce un apposito Fondo, denominato ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni‘ con l’obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, con una dotazione di 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025. Al Fondo potranno accedere i comuni individuati in relazione al rispettivo numero di abitanti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Fondo consente il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia che sarà
    determinata dal decreto interministeriale sopra citato. Nell’ambito del finanziamento saranno considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Da ultimo si prevede che nell’anno 2023, le risorse del Fondo saranno prioritariamente assegnate ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del Codice della Protezione civile;
  • articolo 21, che reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l’attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. Viene prevista, poi, l’attribuzione, fino all’importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli
    anni 2024, 2025 e 2026, di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e con durata fino all’anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla
    riduzione dell’arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. Il comma 6 del medesimo articolo prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana;
  • articolo 21-bis, che prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possano
    impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato
    programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio;
  • articolo 21-ter, che attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L’esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l’adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Inoltre, l’articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.
  • articolo 22, il quale stabilisce che le Regioni possano conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali.
    La disposizione in esame è stata introdotta, nel provvedimento d’urgenza in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Milleproroghe, Enti in dissesto finanziario: Assunzioni di personale anche in esercizio provvisorio

Il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dal Senato dispone all’art. 1, comma 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e autorizzate per l’anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: possibile adottare un PIAO provvisorio prima dell’approvazione del bilancio di previsione

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 48/2023, ammette la possibilità di approvare un PIAO provvisorio nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio.

Nel caso di specie, il Comune istante ha rappresentato il seguente dubbio interpretativo:  “se, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e, conseguentemente, di quello per l’approvazione del PIAO, per applicare l’art. 3 del d.l. 80/2021 sia comunque consentito agli enti locali – nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle regole di cui all’art. 163 del Tuel per l’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio – procedere alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile di cui alla richiamata norma, provvedendo ad aggiornare – nelle more dell’approvazione del bilancio e del PIAO – la sola sotto-sezione 3.3 del PIAO destinata alla programmazione dei fabbisogni di personale, ovvero, nel caso dovesse prevalere la tesi secondo la quale il PIAO deve essere approvato come strumento integrato in cui i piani in esso assorbiti sono coordinati e orientati al valore pubblico, se sia consentito -valorizzando le disposizioni dell’art. 5, comma 1 ter del d.lgs 150/2009, che non sono state abrogate dalla normativa sopravvenuta – approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio”.

La Sezione ricorda, preliminarmente, come il PIAO costituisca una rilevante innovazione introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allo scopo «di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (ad esempio, il piano triennale dei fabbisogni, il piano della performance, il piano di prevenzione della corruzione ed il piano organizzativo del lavoro agile), racchiudendoli in un unico atto».  In fase di esercizio provvisorio, l’impossibilità di assumere a cui allude il Comune discende dalla indisponibilità, in tale arco temporale, di un Piano triennale dei fabbisogni di personale aggiornato che contempli le assunzioni che si intendono effettuare nell’esercizio in corso. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza contabile, «Il combinato disposto del citato art. 6 con il successivo art. 35, comma 4, del d. lgs. 165/2001 e s.m.i. – a mente del quale tutte le “determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento sono adottate (…) sulla base del piano triennale dei fabbisogni” – attribuisce, infatti, a tale provvedimento la natura di condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione» (Sez. Contr. Veneto, deliberazione n. 113/2019/PAR).

La norma istitutiva del PIAO rimarca l’attitudine dello stesso a configurarsi, non già quale mera sommatoria espositiva di atti o provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti ad esso assegnati. I criteri in materia di redazione e adozione del PIAO, ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi, non paiono in sintonia con una procedura, come quella delineata dall’Ente, orientata a realizzare una approvazione per “stralci” del citato documento ovvero una sua non meglio precisata “formazione progressiva”. La Sezione ritiene, invece, condivisibile l’opzione dell’ente relativa alla possibilità di approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio».

Nel merito, la Corte dei conti ha costantemente sottolineato l’importanza della tempestività nella adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti deleteri e le situazioni di rischio legate al protrarsi dell’esercizio provvisorio (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 2/SEZAUT/2022/INPR; n. 14/SEZAUT/2017/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR e n. 23/SEZAUT/2013/INPR). In particolare, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR, la Sezione delle Autonomie, dopo aver rappresentato le implicazioni negative derivanti dal reiterato slittamento del termine per l’approvazione del bilancio preventivo, ha espresso «la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo».

Tali principi sono stati poi ribaditi, nel tempo, dalle Sezioni regionali di controllo focalizzando l’attenzione sulla loro concreta attuazione soprattutto con riferimento al ciclo di gestione della performance, in considerazione sia della centralità che, rispetto a tale processo, riveste la tempestiva definizione e assegnazione di obiettivi pur nelle more del bilancio di previsione (a garanzia del buon andamento delle attività nonché ai fini della successiva distribuzione delle risorse incentivanti), sia del disposto di cui all’art. 5, comma 1-ter del d.lgs. 150/2009, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 e tuttora vigente, secondo cui «[N]el caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa» (cfr., tra le molte, Sez. Contr. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, deliberazione n. 10/2020). Il Collegio ritiene che, nonostante gli incisivi mutamenti apportati all’ordinamento nell’ultimo periodo, i suddetti orientamenti non siano divenuti inattuali e possano trovare adeguata declinazione anche nel rinnovato contesto normativo e, di conseguenza, anche in rapporto al PIAO. Pertanto, è esattamente a fronte della consapevolezza che il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione si accompagna, tra l’altro, alla «mancata approvazione del Piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti» che è stata raccomandata l’adozione di strumenti «quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio». Il fatto che alcuni dei contenuti del Piano esecutivo di gestione (e cioè il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance), come sopra ricordato, trovino ora collocazione nel PIAO, non scalfisce in alcun modo la validità e la pregnanza di tale ragionamento, rendendolo casomai estensibile, in parte qua, a quest’ultimo strumento.

Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, si osserva che questa, qualora espressa all’interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l’assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.
Resta fermo, più in generale, che l’Ente, tanto nella programmazione quanto nella gestione in esercizio provvisorio, dovrà attenersi al principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 ed operare costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli equilibri di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assunzione di personale a tempo determinato in esercizio provvisorio

È possibile procedere ad assunzione di personale a tempo determinato con risorse etero-finanziate, nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l’annualità in corso. È quanto ha affermato il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel parere n. 6369 del 19 maggio 2020. Il Ministero fa presente che la problematica è stata specificatamente affrontata, per gli enti sottoposti al controllo centrale ex art. 155 del Tuel, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29.4.2020. In particolare la Cosfel, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, Sez. Campania, nella deliberazione 28/2020 (che ha escluso la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli enti che operano in esercizio provvisorio), le cui conclusioni si fondano, in via generale, sulle finalità che il legislatore persegue mediante i limiti di spesa imposti durante l’esercizio provvisorio tese a garantire in maniera permanente gli equilibri di bilancio e il pareggio effettivo, ha ritenuto che, fin tanto che la gestione dell’ente si svolge ai sensi dell’art. 163 Tuel durante l’esercizio provvisorio non possono essere consentite assunzioni di unità di personale a tempo indeterminato. Per le assunzioni a tempo determinato, invece, la predetta Commissione ha confermato il proprio orientamento ritenendo possibili dette assunzioni nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l’annualità in corso. In definitiva, la Cosfel ha confermato la possibilità per gli enti sottoposti a controllo centrale di procedere alle assunzioni a tempo determinato integralmente etero-finanziate, ciò in quanto l’integrale etero finanziamento non comporta per l’ente squilibri di bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION