Esenzione IMU su immobili occupati

Il comma 81 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, legge di bilancio 2023, introduce una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. Il successivo comma 82 istituisce un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, per ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle nuova lettera g-bis).

A tale proposito si ricorda che il comma 759 prevede che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente esenzione IMU per le scuole paritarie se l’attività è svolta con modalità commerciali

La gratuità dell’attività è un requisito indispensabile per l’esenzione IMU della scuola paritaria. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24243 dell’8 settembre 2021, accogliendo il ricorso presentato dal Comune nei confronti della una sentenza della CTR, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP, che aveva accolto il ricorso di una scuola paritaria avverso un avviso di accertamento IMU 2013; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’attività di ospitalità fornita dall’Istituto contribuente possedesse tutti i requisiti di legge per ritenerla esente dal pagamento dell’IMU, trattandosi di scuola parificata, i cui ricavi non sembravano costituire un reddito riconducibile ad un’attività commerciale.
I giudici di Cassazione hanno ricordato che l’esenzione dall’IMU è fruibile da parte dei soggetti, che rispondano a requisiti di carattere soggettivo e oggettivo; il requisito soggettivo consiste nello svolgimento di un’attività non lucrativa; il requisito oggettivo consiste che negli immobili venga svolta, con modalità effettivamente non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle di cui all’art. 16 lettera a) della legge n. 222 del 1985. Occorre pertanto far riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell’attività nei singoli immobili, affinché possa essere concessa l’esenzione IMU. Tale attività dev’essere priva di scopo di lucro e, conformemente al diritto dell’Unione europea, per sua natura non deve porsi in concorrenza con altri operatori del mercato e deve costituire espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Inoltre, l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero di versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agevolazione IMU prima casa per i coniugi residenti in comuni diversi

In tema di IMU l’agevolazione per l’abitazione principale è fruibile da entrambi i coniugi ove residenti in comuni diversi. La sola esclusione riguarda il caso in cui i due coniugi dichiarino diverse abitazioni principali all’interno dello stesso Comune. Con tali motivazioni i giudici della CTR, con sentenza del 12/11/2020, n. 665, hanno ribadito l’esito del giudizio di primo grado favorevole al contribuente e respinto l’appello del Comune. Alla base di tale orientamento vi è l’interpretazione espressa dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia che, con la circolare n. 3/DF 2012, ha affermato il principio secondo cui l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi, come inequivocabilmente risulta nel caso di specie, e abbiano anche addotto le ragioni puntuali per cui abbiano operato tale scelta.
Sebbene il Collegio sia consapevole che sono state prese posizioni contrarie all’interpretazione ministeriale nella giurisprudenza di merito e di legittimità, appare corretto ritenere persistere il diritto all’esenzione in caso di coniugi residenti in immobili situati in differenti comuni, come nel caso di specie. Ne può ritenersi contraddittoria la circostanza che con riferimento a due possibili abitazioni principali la legge faccia riferimento ad un unico nucleo familiare. Infatti la definizione di “nucleo familiare designa un’unità sociologica che vive nello stesso alloggio, oltre che una famiglia tradizionale, una persona fisica che vive sola (in una casa, in un appartamento) in pratica fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ex art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, norma che chiarisce che, agli effetti anagrafici per famiglia si intende una serie di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, specificandosi che una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Se cosi è ciascun coniuge può costituire una sua distinta famiglia anagrafica nell’ambito di comuni diversi.
L’importante, ai fini dell’esclusione dall’IMU/TASI è che, alla residenza anagrafica presso quell’immobile indicato come “abitazione principale”, corrisponda il dato sostanziale dell’abitualità della dimora presso quell’abitazione. Ciò costituisce il dato scriminante che deve essere oggetto di prova (in tal senso C.T.P. Brescia 605/2016 dep. 14.7.2016). Nel merito poi sono parimenti condivisibili le valutazioni della C.T.P. I primi giudici hanno correttamente, ad avviso del Collegio, rilevato che, nella sostanza, il resistente Comune non ha contestato gli assunti della ricorrente relative all’abitazione e alle dimore ubicate distintamente da parte di ciascuno dei coniugi in comuni diversi, né ha fornito prova contraria sul punto. Peraltro sia nel presente che nel precedente giudizio la contribuente ha ampiamente documentato le ragioni delle proprie scelte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte di Cassazione, Niente esenzione IMU a coniugi residenti in comuni diversi

Ai fini del pagamento dell’IMU, l’agevolazione relativa all’abitazione principale non si estende anche ad altri immobili di proprietà dei coniugi ubicati in Comuni diversi, nei quali ciascuno di loro è dimorante abituale, anche per esigenze lavorative. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20130/2020. Nel caso di specie, i giudici hanno accolto il ricorso di una società di riscossione avverso la sentenza della CTP che, relativamente ad una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per IMU per l’anno di imposta 2013, ha ritenuto sussistente il presupposto per fruire dell’aliquota agevolata IMU da abitazione principale, giacché la contribuente medesima aveva la residenza anagrafica all’interno dell’immobile e la residenza anagrafica del coniuge in altro comune per esigenze lavorative.
Nella decisione è stato confermato che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“. Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.
Come indiretta conferma di quanto sopra osservato, la Corte rileva anche la modifica apportata all’art. 13, comma 3, dal comma 3a) relativo all’abbattimento della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, in caso di rispetto dei requisiti ivi previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Non spetta l’esenzione ICI agli enti religiosi per lo svolgimento di attività commerciale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18831/2020, ha accolto il ricorso presentato dal Comune avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l’esenzione ICI di un fabbricato di proprietà di un Ente religioso adibito ad uso scolastico. La Corte – rifacendosi a un costante indirizzo – ha ribadito che “non era quindi sufficiente provare che l’attività, cui l’immobile era destinato, rientrasse fra quelle esenti, dovendosi altresì provare che detta attività non venisse svolta con modalità proprie di un’attività commerciale.” Ai fini dell’esenzione, risulta necessario accertare la sussistenza di due requisiti, uno soggettivo ovvero la natura non commerciale dell’ente ed uno oggettivo ovvero che l’attività svolta rientrasse fra quelle previste dal citato art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992. Continua la Corte “sono pertanto irrilevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche, che certamente connotano le attività ricettive svolta dalla Parrocchia anzidetta, occorrendo al contrario verificare se l’attività recettiva svolta da detta Parrocchia fosse rivolta ad un pubblico indifferenziato ovvero a categorie predefinite di soggetti; se il servizio venisse offerto per l’intero anno solare; se la struttura funzionasse o meno come un normale istituto scolastico; quale tipo di tariffa venisse applicata e quale tipo di compenso venisse richiesto, se cioè esso avesse una qualche rilevanza ovvero fosse meramente simbolico”.
Secondo la Cassazione, “la CTR non ha svolto gli accertamenti ai quali era tenuta, essendosi limitata ad affermare, in modo non condivisibile, che l’esclusiva destinazione dell’immobile all’esercizio di un’attività didattica non richiedeva l’accertamento che l’attività esente avvenisse con modalità non commerciali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU a coniugi in comuni diversi

La Commissione tributaria provinciale di Lecce, seconda sezione, con sentenza n. 945 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune per omesso pagamento IMU, non ritenendo – il Comune – applicabile l’esenzione per abitazione principale, considerato che nell’immobile in questione non risiedeva l’intero nucleo familiare della ricorrente.
Secondo i giudici salentini “Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto. Il legislatore del 2011 si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent’anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione dall’Imu, ciascuno per la propria abitazione principale. D’altronde, per evitare di premiare comportamenti elusivi, lo stesso legislatore ha, coerentemente e condivisibilmente, introdotto il limite dell’esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune. Qui è lo stesso legislatore che non considera oggettivamente giustificata la scelta di abitare in case diverse e sancisce una sorta di presunzione ex lege di un intento elusivo”. Sempre secondo la CTP di Lecce l’interpretazione accolta è coerente con l’evoluzione sociale.
La pronuncia dei giudici di merito, però, non è in linea con quanto affermato dalla Cassazione anche con recenti pronunce (ordinanza 4166/2020). Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Secondo la Cassazione, ciò comporta «la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION