Niente esenzione IMU per un ente religioso che svolge attività sanitaria convenzionata con la PA

Un ente religioso non è esente dal pagamento dell’IMU per gli immobili in cui si svolge un’attività sanitaria, convenzionata con la Pubblica Amministrazione, a fronte del pagamento di un corrispettivo. È quanto evidenziato nella sentenza del 26/06/2023 n. 4008 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

I giudici hanno ricordato come la questione sulla pretesa esenzione abbia trovato giurisprudenza contraria della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 10124/2019) che, in riferimento alla esenzione IMU per l’attività sanitaria convenzionata, ha avuto modo di chiarire che “…in questo settore non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l’attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere che le tariffe convenzionali siano comunque, dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, salvo che in ragione di specifiche circostanze fattuali aventi, nel caso di specie assenti, possa dirsi che l’immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logica del profitto e del mercato. Né assume rilievo ai fini in questione l’osservazione che la prestazione sanitaria sia stata svolta in un mercato non concorrenziale dal momento che la qualifica dell’attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato. Nè è dirimente il fatto che l’attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel servizio pubblico (Servizio Sanitario Nazionale) gestito direttamente da una Istituzione pubblica. Il Servizio Sanitario infatti è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione ed i suoi rapporti con il cittadino utente ma nel caso in cui la P.A. si avvalga dell’opera di privati l’attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell’adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso. Non può avere effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009 secondo cui “lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse (…) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte (…) in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qualificazione giuridica dell’attività che è invece demandata al giudice. Per completezza di esposizione può osservarsi che nessun valore vincolante può essere attribuito sul punto al D. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 2. Esso non ha valore di legge, tanto più che lo stesso appare, per questa parte, essere stato emanato ultra vires, dato che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, non demandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di “modalità non commerciali” ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell’immobile stesso.

Secondo tale principio, i giudici tributari hanno respinto l’appello del contribuente. Nella fattispecie, infatti, i giudici di seconde cure hanno rilevato che l’attività non è svolta in forma gratuita o semigratuita, ma che, pur essendo in convenzione con la PA, le tariffe sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU per gli alloggi sociali in locazione

L’esenzione IMU, riservata dalla Legge 147/2012 agli alloggi sociali, si estende anche alle unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale rappresentata dalla salvaguardia della coesione sociale, dalla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. del 08/02/2023 n. 1886, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso dell’ente proprietario di alcuni immobili appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, locati come abitazione principale agli assegnatari. Inoltre, l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (Cass.sez.V, sent. n. 23680 del 28/10/2020).

Per i giudici napoletani, l’esenzione non può invece essere applicata agli immobili diversi da quelli di categoria A, mancando il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non essendo nemmeno provato un ipotetico vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU scuole paritarie: le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico

In tema di esenzioni IMU per gli enti non commerciali e, in particolare, per le scuole paritarie, per beneficiare di tale agevolazione le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 29/11/2022 n. 35123, pronunciandosi sul ricorso proposto da un Istituto educativo, titolare di una scuola paritaria, in materia di avvisi di accertamento relativi all’ICI/IMU per gli anni 2010 -2015, invocando l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 lett. i). Si tratta nella fattispecie, dell’ICI per gli anni 2010 e 2011 e dell’IMU per gli anni 2012-2015.

La Corte ha ricordato, preliminarmente, che la Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, nel valutare se tanto l’ICI che l’IMU costituiscano aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione, e segnatamente dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, ha concluso che mentre l’esenzione ICI costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, non lo è invece l’analoga esenzione IMU, considerando sia la maggiore chiarezza della norma IMU (che parla di attività non commerciali anziché di attività che non abbiano  esclusivamente natura commerciale) che la norma regolamentare, la quale precisa, da un lato, che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato
solo per escludere il diritto all’esenzione (come indicano le parole “in ogni caso”) e non implica a contrario che possano beneficiare dell’esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. Inoltre, la Commissione UE, con specifico riferimento alla attività didattica, rimarca che l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.

Tali considerazioni consentono anche di definire il significato e la portata dei i criteri stabiliti dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200, e dal D.M. 26 giugno 2014, che devono essere applicati in armonia con quanto stabilito dalla Commissione UE con decisione 19.12.2012, e secondo i principi posti dalla giurisprudenza nazionale. Il decreto 26 giugno 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze chiarisce i due nodi fondamentali della questione.  In primo luogo specifica che, per avere natura simbolica, il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio e, in secondo luogo che il compenso che supera la metà del prezzo medio del servizio esclude il diritto all’esenzione.

Nel caso di specie risulta, dunque, corretta la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che ha rigettato il ricorso dell’istituto, poiché le rette applicate agli studenti superano il 50% del costo del servizio e, pertanto, si tratta di una attività commerciale non esente da imposta comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION

IMU: Legittima la doppia esenzione per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare

In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell’esclusione del beneficio fiscale in esame, l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Nel caso di specie è, dunque, legittima la doppia esenzione a vantaggio sia del coniuge residente nel comune parte in causa, che del coniuge residente in altro comune per motivi di lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza del 03/11/2022 n. 655.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU per l’immobile che ospita una scuola d´infanzia parificata

L’attività didattica, finalizzata all’adempimento di scopi sociali e erogata attraverso modalità di esercizio dell’attività non commerciali, beneficia dell’esenzione dell’assoggettamento a IMU dell’immobile che la ospita. Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado friulana, con sentenza del  12/09/2022 n. 199, ha accolto l’appello dell’istituto religioso che gestiva l’attività didattica.

Nel caso di specie, con sentenza della CTP di Trieste veniva rigettato il ricorso proposto dell’istituto, avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune aveva accertato in Euro 5.342,00 l’imposta dovuta oltre sanzioni e interessi per l’ICI relativa agli anni 2010/2011 per un totale di Euro 14.667,00 sul fabbricato destinato a svolgimento dell’attività didattica di scuola dell’infanzia.  La C.T.P. aveva ritenuto che la gestione di scuola dell’infanzia parificata comportava, nel caso di specie, il pagamento di rette scolastiche rivelatrici dell’esercizio di attività con modalità commerciali essendo irrilevante lo scopo di lucro e potendo escludersi il carattere imprenditoriale solo quando l’attività fosse stata svolta in modo del tutto gratuito.

I giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado spiegano che tale istituto non ha natura societaria né commerciale, che l’immobile è di fatto adibito principalmente a residenza delle religiose e ad attività di culto, che vi è mancanza di discriminazione di qualsiasi tipo nell’accesso alla scuola da parte degli alunni, che la richiesta di rette simboliche, soprattutto per la refezione scolastica, è tale da coprire solo una parte del costo effettivo. La presenza di tali caratteristiche evidenzia, pertanto, che l’attività di esercizio della scuola materna paritetica sia orientata allo svolgimento di sole attività meritorie, prive del carattere commerciale che giustificherebbe l’assoggettamento dell’immobile a IMU.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU per il personale militare in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica

Non è dovuta l’Imu, spettando l’esenzione ex art.2 del d.l.. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 124 del 28 ottobre 2013, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che il contribuente, nella fattispecie alloggiato in una caserma, presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione da presentare al Comune con la quale attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali dell’immobile per il quale si chiede il riconoscimento del beneficio, onere previsto dalla legge n. 124 del 28/10/2013, art. 2 comma 5 bis. È quanto ribadito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3722 del 6/9/2022.

Nel caso di specie oltre al rigetto dell’appello del contribuente per il mancato adempimento dell’onere, è stata riconosciuta la correttezza della notifica dell’atto impugnato, inviato dal Comune con raccomandata del 24 dicembre 2018 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2019, realizzata secondo la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valida, come sancito da giurisprudenza costituzionale, sent. n. 477/2002, e copiosa giurisprudenza di Cassazione e di merito, con riguardo agli atti processuali.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI: Per l’esenzione degli edifici di culto non rileva l’accatastamento dei locali in cat. E/7

Ai fini della esenzione Tari, occorre accertare non solo che i locali appartengano ad una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l’esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto e pertanto non è sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto, né si può presumere che tutti i locali così classificati siano effettivamente destinati al culto. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18137 del 6-6-2022.
È necessario che si accerti se effettivamente la parte contribuente abbia dichiarato che i locali siano destinati al culto nella denuncia originaria o in quella di variazione, e che tale effettiva destinazione sia stata debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; con la precisazione che la mancanza del primo di questi requisiti e cioè la denuncia o la variazione non è emendabile in giudizio, mentre in caso di contestazione lo è il secondo requisito e cioè la prova della effettiva destinazione dei locali (Cass. 2125/2017; Cass. 21011/2021; Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019).
Nel caso di specie, è risultato che in difetto di regolare denuncia da parte della Associazione religioso – dal momento che la denuncia D.Lgs. n. 503 del 1997, ex art. 70, era stata compilata da un soggetto non avente titolo e senza indicare la destinazione d’uso dei locali – il Comune abbia proceduto ad accertare sulla base di rilievi planimetrici quali fossero i locali effettivamente adibiti al culto. Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere posto in discussione e che non possa neppure essere contrastato in virtù del rilievo che l’intero edificio sia stato accatastato in E/7, perché una interpretazione coerente con le Direttive Europee impone di accertare se in concreto i locali sono adibiti ad un uso incompatibile con la produzione di rifiuti.
Ciò non interferisce in alcun modo con il diritto fondamentale al libero esercizio del culto, posto che non si vuole mettere in discussione la libertà religiosa, tutelata dalla nostra Costituzione nonché dalle norme sovranazionali e convenzionali, quanto ribadire il diverso principio che chi intende beneficiare di una esenzione fiscale deve offrire la prova della sussistenza dei suoi presupposti (Cass. 04/10/2017, n. 23228); e in particolare per quanto attiene alla Tarsu, ribadire che chi richiede l’esenzione deve anche assolvere all’onere della preventiva specifica indicazione, in una regolare denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1997, artt. 62 e 70, di quali sono le superfici non tassabili.
Per i giudici, la denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell’ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono – secondo il contribuente – i requisiti della esenzione, così da consentire all’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli, nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, L’esenzione dal canone unico è disciplinata dal regolamento del Comune

“Si ritiene che sia corretto che il regolamento dell’ente, nel disciplinare il canone, stabilisca anche che per avere diritto alla esenzione per l’attività in questione occorra presentare una specifica richiesta alla quale allegare copia del volantino per il quale si chiede l’esenzione. Ciò ai sensi dell’articolo 1, comma 821 della legge 160/2019 il quale stabilisce, appunto, che il suddetto regolamento vada adottato dal Consiglio comunale o provinciale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. È quanto affermato da Anci, considerando la richiesta di chiarimenti da parte di un Comune in relazione all’esenzione dell’applicazione del canone unico sulla diffusione di messaggi pubblicitari (volantini commerciali). A tal fine richiamano anche il Regolamento elaborato sul Canone Unico da IFEL che, a proposito di riduzioni del canone per certi esercizi commerciali, all’articolo 21 coma 3 recita: “Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU sull´abitazione principale: dubbi della Consulta sul diverso trattamento tra famiglie, unioni civili e coppie di fatto

Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l’esenzione dall’IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo – per far scattare l’esenzione dall’imposta – far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare?
Con questi dubbi, la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità dell’articolo 13, secondo comma, quarto periodo, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, là dove stabilisce che, per ottenere l’esenzione IMU, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare. L’ordinanza n. 94/2022 spiega ora perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale alla questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli: quest’ultima chiede infatti di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che – secondo l’interpretazione della Corte di cassazione – esclude per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
L’ordinanza della Corte precisa che il riferimento al “nucleo familiare”, contenuto nel quarto periodo della norma in oggetto, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, «poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale».
La Corte ha quindi richiamato la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 179 del 1976) sull’incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove si è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati».
Ha poi concluso che, sebbene l’articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi», la disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a «un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto». Di qui la decisione di sollevare – con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale della norma indicata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imu: sui limiti dell’esenzione per il nucleo familiare, la Consulta solleva questione di costituzionalità davanti a se stessa

La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
L’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane.