ANAC, Abnorme ritardo per lavori non conclusi a dieci anni dall’aggiudicazione

Con la delibera n. 331 del 2024, all’esito di istruttoria condotta nell’ambito del procedimento di vigilanza su un appalto di un piccolo Comune, ha evidenziato la cattiva gestione di un intervento riguardante la realizzazione di lavori di collegamento delle reti fognarie al depuratore comunale, di manutenzione di tratti di fognatura e ampliamento della rete fognaria, che a circa dieci anni dall’indizione della gara non risulta ancora concluso.

Nel caso di specie, l’intervento – con progetto esecutivo del 2003, poi adeguato nel 2008 – è andato in gara nell’agosto 2014, è stato aggiudicato solo nel marzo 2019 per poi essere contrattualizzato nell’ottobre successivo; nel marzo 2020 è stata effettuata la consegna parziale, nel marzo 2021 la consegna definitiva e alla scorsa estate non era ancora concluso, presentando un avanzamento pari a circa l’80%: una “abnorme dilatazione temporale” afferma la delibera, specificando come tale circostanza abbia di fatto vanificato la consistente riduzione del tempo di esecuzione dei lavori che era stata offerta dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, con un dimezzamento da 530 a 265 giorni, insieme a un ribasso e a interventi aggiuntivi in Frazioni del Comune.

L’esecuzione dei lavori risulta caratterizzata da continue modifiche al progetto posto a base di gara, da una contabilizzazione lacunosa degli stessi tanto da suscitare la richiesta della Regione della revoca del SAL. n. 1, da una perizia di variante disposta sia a causa della non rispondenza del progetto alle mutate esigenze della popolazione e del territorio sia a causa di carenze nel progetto esecutivo originario.

Per l’Autorità, risulta in contrasto ai criteri di efficacia ed efficienza la gestione di un appalto di lavori, relativi al sistema fognario-depurativo comunale, che a circa dieci anni dall’indizione della gara non siano ancora conclusi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici, esecuzione lavori e requisiti di qualificazione

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8025/2020, ha chiarito che qualora, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara per l’affidamento di lavori pubblici, il bando richiede a titolo di esperienza l’effettuazione di un determinato importo di lavori analoghi, è necessario che la relativa attestazione riguardi l’avvenuta regolare esecuzione dei lavori nella loro interezza, coincidendo tale circostanza con l’esatto adempimento del contratto che, a sua volta, dipende dal collaudo delle opere (e, quindi, dalla verifica di regolarità che presuppone il loro compimento).
La regolare esecuzione di lavori analoghi da far valere ai fini del possesso di un determinato fatturato per interventi ascrivibili alle categorie richieste dal bando deve attenere a lavori non solo regolarmente, ma anche completamente eseguiti, salvo diverse previsioni della lex specialis: solo laddove il bando lo preveda è possibile ipotizzare che sia spendibile un’attestazione di lavori parziale, sempre che questi siano certificabili (nel caso di stralci autonomi e funzionali dell’opera).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION