Limiti assunzionali, escluse le spese finanziate con risorse di terzi

Il comma 3-septies dell’art. 57, del D.L. n. 104/2020, in corso di conversione, come introdotto in sede referente dal Senato, dispone, a decorrere dal 2021, l’esclusione – ai fini del calcolo della capacità assunzionale di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 – delle spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché delle relative entrate poste a copertura.
Come noto, l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, stabilito con decreto interministeriale del 17/03/2020, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l’avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION