Il tardivo pagamento del contributo ANAC non comporta l’esclusione dalla gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il tardivo versamento del contributo in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non costituisce causa di esclusione dell’impresa dalla gara, salvo che la lex specialis stabilisca altrimenti. Lo ha confermato il TAR Calabria, Reggio Calabria, con sentenza 15 settembre 2020, n. 543, accogliendo il ricorso di una Società che aveva impugnato la determinazione della Città Metropolitana di esclusione dalla gara, avente ad oggetto la fornitura dei servizi per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, a causa del mancato versamento del contributo ANAC ai sensi della legge n. 266/2005 nel termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento (4 giugno 2020), ancorché la ricorrente vi abbia provveduto entro il termine assegnato dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio (23 giugno 2020). Conformemente all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386, i giudici amministrativi hanno evidenziato che, fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara. Ciò anche in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C-27/15) nella parte in cui è stato affermato “che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”. Di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento (versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica e di quella tecnica. Di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell’impresa partecipante. Il diverso ed opposto orientamento giurisprudenziale richiamato dalla stazione appaltanti negli atti istruttori e propedeutici al provvedimento espulsivo (sentenza C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2020, n. 746), secondo il quale il contributo ANAC assurgerebbe a condizione di ammissibilità dell’offerta, appare non pienamente aderente ai principi di derivazione eurounitaria di trasparenza e parità di trattamento laddove, come nel caso di specie, non si rinviene alcuna disposizione del disciplinare di gara intesa a prescrivere espressamente a pena di esclusione l’assolvimento di un onere siffatto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: il RUP è competente a disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), rientra nella competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. È quanto ribadito dal TAR Sicilia, sezione III, con sentenza 30 luglio 2020, n. 1673. Tra i motivi di ricorso presentati dalla società ricorrente – operante nel settore della gestione dei rifiuti, che ha partecipato alla procedura aperta, indetta dall’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato “Jato Ambiente”, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – lamenta la violazione e falsa applicazione art. 33 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la violazione di legge art. 9, comma 20, l.r. n. 12 dell’11 luglio 2011 in relazione all’art. 31 d.lgs. n. 50/2016 ed al paragrafo 19 del disciplinare di gara. I giudici hanno rilevato che, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali, competenza che, nella sua qualità di dominus della gara, si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti (C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104; T.A.R. Venezia, Sez. I, 1° febbraio 2019, n. 128; T.A.R. Trieste, Sez. I, 29 ottobre 2019, n. 450). Tale assetto non muta per la Regione Siciliana in cui l’invocato art. 9, comma 20, della l.r. n. 12/2011 che riserva alla stazione appaltante la verifica dei requisiti carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, stante il pieno rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 disposto dall’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 (cfr. parere n. 121/2018 del C.G.A.R.S.).
In ogni caso, deve rilevarsi come, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, permane sempre in capo alla stazione appaltante la doveroso verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, anche successivamente alla fase dell’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto (C.d.S., Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730), sicché, come evidenziato nelle difese dell’amministrazione resistente, non è predicabile in capo al ricorrente alcun legittimo affidamento sul consolidarsi di posizioni di vantaggio fondate sull’intervenuta aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION