Trattamento fiscale applicabile alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 767/2021 all’interpello in merito alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ha evidenziato che la Società costituita per la gestione della manutenzione straordinaria, le nuove realizzazioni e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica – anche con l’utilizzo di finanziamenti regionali/statali/comunali che riceve direttamente – ha, normalmente, diritto alla detrazione sugli acquisti ed in particolare, nel caso di specie, dell’IVA addebitata in rivalsa dalle ditte appaltatrici per l’esercizio delle attività delegate, a condizione che tali servizi siano destinati all’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate. Al riguardo, infatti, l’articolo 168 della Direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.

Con riferimento al mandato senza rappresentanza, in virtù del quale i Comuni, proprietari degli immobili, singolarmente o in forma associata, danno mandato alla società di effettuare in nome proprio, ma per conto degli enti territoriali finanziatori degli interventi, l’attività di manutenzione straordinaria, le nuove realizzazioni e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ne discende che ai fini IVA trovi applicazione l’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA, secondo cui le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Da questo tipo di mandato discendono due distinti rapporti giuridici, entrambi rilevanti agli effetti dell’IVA ed entrambi soggetti ad autonoma fatturazione, l’uno avente ad oggetto “la prestazione di servizio tra mandatario e terzo” e l’altro avente ad oggetto la “prestazione di servizio tra mandante e mandatario”.

Nel caso di specie, quindi, la Società, in qualità di mandataria senza rappresentanza, deve emettere fattura nei confronti dei Comuni per i servizi da essa acquistati in esecuzione della Convenzione. Tale ribaltamento dovrà avvenire mediante l’emissione di una fattura in regime di scissione dei pagamenti (c.d split payment) di cui all’articolo 17-ter del Decreto IVA (cfr. circolare n. 15/E del 13 aprile 2015) che comporta l’addebito dell’IVA al Comune, il quale provvederà a versarla direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Essendo la società oggetto passivo IVA destinataria della disciplina della scissione dei pagamenti, i fornitori pertanto sono tenuti a fatturare in regime di split payment i beni e/o servizi acquistati dall’Istante, a esclusione degli acquisti per i quali la Società è debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Tra split payment e reverse charge infatti vige il principio di alternatività in base al quale nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo dell’inversione contabile, c.d. reverse charge, non si applica la scissione dei pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION