Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, la circolare della RGS

Pubblicata la circolare n. 15 del 15 marzo 2022 del MEF-Rgs, avente ad oggetto: “Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-2023”. Nel documento, il Mef conferma di valutare la tenuta degli equilibri prescritti dall’articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 2012 a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Con la circolare n. 5/2020, la Rgs ha chiarito che l’equilibrio ai sensi dell’articolo 9, legge 243/2012 (saldo senza utilizzo di avanzi, FPV e debito), in linea con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale e che costituisce presupposto per la legittima contrazione del debito. I singoli enti sono tenuti, quindi, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, vale a dire il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l’ utilizzo dell’avanzo, il FPV e il debito.

Con l’attuale circolare – al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’ articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis a livello regionale e nazionale – si evidenzia che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2022-2023, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, compatibile l’erogazione dei servizi per assistenza disabili con il provvedimento di blocco della spesa

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 235/2021, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Comune (interessato dal blocco della spesa disposto dalla Corte che ha accertato il perdurare della situazione finanziaria e della sofferenza di cassa ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL), ritiene, in termini generali, che l’erogazione di servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità rientri nelle funzioni derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili e quindi sia compatibile con il provvedimento di blocco della spesa adottato ai sensi dell’art.148 bis del TUEL. Sarà tuttavia cura dell’Ente valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, le modalità di erogazione di servizi specifici e la congruità della spesa ad esse associata, in considerazione della perdurante situazione di gravi squilibri di bilancio.
La Sezione ricorda che la Corte costituzionale ha più volte affermato che “Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”. Nella stessa sentenza è stato, altresì, puntualizzato che “La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità…”. Anche le pronunce del Consiglio di Stato sono pervenuti alla conclusione che “il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno, atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità a ricondotto il servizio a favore della persona disabile”.
È stato altresì evidenziato che la fruizione dei servizi garantiti dalla legge n. 104/1992 assume la consistenza di diritto soggettivo per la persona disabile, rientrando in quel “nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati, che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Circolare RGS, Regole di finanza pubblica e verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio

La RGS, con la Circolare n. 8 del 15/03/2021, fornisce chiarimenti agli enti territoriali circa il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2021 e 2022, ed ex post, per l’anno 2019, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La RGS precisa che il saldo non negativo previsto dall’articolo 9 della legge n. 243/2012, inteso quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito, deve essere conseguito – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce “criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali” – dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.
I singoli enti sono tenuti, invece, a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall’articolo 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla RGS, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione da parte della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto.
Nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. Tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2021-2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza COVID-19 e sostegno ai Comuni: il Presidente ANCI scrive al Premier

Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha scritto una lettera (vai al testo) indirizzata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dell’Economia Gualtieri per chiedere misure di forte sostegno alla vita dei Comuni, sia dal punto di vista sociale che economico. Secondo il Presidente ANCI, la tenuta funzionale e organizzativa dei Comuni, sul piano operativo e, soprattutto, sul piano finanziario, è messa a dura prova dall’emergenza coronavirus. Maggiori oneri, entrate ridotte avranno un impatto negativo sui bilanci dei Comuni, approvati e in corso di approvazione; un quadro che allarma tutti i sindaci. Il Paese rischia il collasso dell’unica istituzione di prossimità sul territorio nazionale. Decaro, quindi, a nome dei sindaci ribadisce che non si può aspettare l’evolversi della crisi e avanza delle proposte già inviate al governo prima che si approvasse il ‘Cura Italia’, senza successo.

Le norme urgenti per sostenere gli enti locali nell’emergenza COVID-19 proposte da ANCI

Sono quattro le proposte normative indifferibili e indispensabili elaborate da ANCI per la sopravvivenza del sistema (v. nota tecnica allegata alla lettera):

  • destinare un miliardo per le spese di questo semestre con l’istituzione di un tavolo tecnico per concordare su come dimensionare e sostenere gli equilibri;
  • liberare ulteriori quote di avanzo di amministrazione, estendendole agli enti in disavanzo;
  • abbattere al 60 per cento l’obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che significa liberare risorse di spesa corrente per 5 miliardi di euro;
  • estendere la sospensione delle rate dei mutui alla Cassa depositi e prestiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION