Le entrate locali devono confluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con deliberazione n. 31/2024, in riscontro all’istanza di parere formulata da un Comune, ha ribadito che ai sensi dell’art.1, c. 790, l. 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali di cui all’art. 52, c.5, lett. b), d.lgs. 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing”.

Nel caso di specie, l’Ente intende istituire aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e “che al fine di agevolare le modalità di fruizione del servizio, oltre all’utilizzo di carte di credito e monete, vorrebbe offrire la possibilità di pagare la sosta tramite il servizio messo a diposizione da società operanti nel settore le quali consentono il pagamento mediante l’utilizzo di App da scaricare sugli smartphone degli utenti”. L’Ente aggiunge che “Le convenzioni tipo predisposte da queste società prevedono, in genere, la riscossione diretta di tali somme su conti correnti delle società stesse, le quali si impegnano a riversare con cadenza prestabilita dal contratto le somme introitate, previa trattenuta del corrispettivo pattuito”. Quindi, il Comune chiede alla Sezione se tali soggetti siano obbligati ad introitare i proventi su conti correnti dedicati intestati all’Ente ai sensi art. 1, c.790, l. 160/2019, oppure se possano riscuotere tali somme su propri conti correnti e poi procedere al riversamento.

La Sezione, nel ripercorrere il quadro normativo, ricorda come la disciplina sull’acquisizione delle entrate degli enti locali sia stata oggetto di riforma negli ultimi anni, in particolare, ad opera, prima del DL 193/2016, conv. con legge n. 225/2016 e, tre anni più tardi, della legge n. 160/2019, con la finalità di assicurare il tempestivo incasso delle entrate da parte dell’ente locale, anche nel caso di affidamento a terzi dell’attività di riscossione. La normativa vieta agli operatori incaricati della riscossione l’incasso diretto, con eccezione delle società indicate al numero 3 della lett.b) del comma 5 dell’art.52 d.lgs. 446/1997, vale a dire, le società in house providing.

Al riguardo, il Ministero delle Finanze, su sollecitazione del settore bancario, ha adottato nel 2020 una circolare (n.3/DF, n.46157 del 27.10.2020), contenente le linee guida in ordine all’applicazione delle previsioni del comma 790. Nella circolare il Mef evidenzia che “L’applicazione della norma in parola comporta che, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto affidatario, che non può riscuotere direttamente alcuna somma, di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e di riscossione coattiva, sia ai fini del calcolo del proprio compenso, come concordato contrattualmente con l’ente”. Il Mef ha, altresì, precisato che, anche nel caso in cui il pagamento avvenga mediante il sistema PagoPa, l’ente deputato a ricevere il versamento è l’ente locale.

Qualora il servizio affidato a terzi esuli dallo stretto ambito applicativo del richiamato art.52 (accertamento e riscossione entrate) ed integri la gestione di un diverso servizio, che implichi per l’affidatario l’introito diretto da parte dell’utenza di corrispettivi anche di spettanza locale, la norma contenuta nell’art.1, c.790, l. 160/2019 non troverà applicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulle concessioni di gestione dei servizi di accertamento e riscossione a canone fisso

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla possibilità di continuare ad affidare la concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate locali secondo la formula corrispettiva del c.d. “canone fisso”. Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2-bis del DL n. 193/2016, che dispongono il versamento obbligatorio delle entrate comunali sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, IFEL ha espresso il proprio parere, secondo il quale l’obbligo in questione trova applicazione solo con riferimento alle entrate, di qualsiasi natura, che sono comunque spettanti all’ente locale e quindi destinate ad essere riversate, non operando, invece, per i casi in cui le entrate, pur nella potestà dell’ente, sono destinate ad essere trattenute, per la particolare forma contrattuale, dal soggetto affidatario. Nel caso della concessione del prelievo sulla pubblicità (o di altre fattispecie analoghe) a fronte di un canone fisso annuale, anziché ad aggio o ad altra forma di remunerazione del servizio, l’incasso del concessionario (fatto salvo il versamento del canone fisso dovuto all’ente impositore) non configura le condizioni di maneggio e custodia di denaro pubblico che hanno condotto il Legislatore ad intervenire nel senso di rendere obbligatorio il versamento diretto all’ente impositore, ma si connota piuttosto quale incasso diretto del corrispettivo devoluto contrattualmente al concessionario a fronte dell’attività eseguita in forza della concessione. Secondo IFEL, il divieto posto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, ovvero l’esclusione delle attività di incasso diretto dal novero delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, non può intendersi riferito, a somme di spettanza del concessionario, come quelle relative alle somme del canone unico di cui all’art. 1, comma 816, legge 160/2019 nell’ipotesi di affidamento a “canone fisso” e non ad aggio sul riscosso, perché trattasi di somme non destinate ad essere riversate all’ente locale. Di conseguenza, il divieto posto dall’art. 53 citato va letto in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016 e quindi non può che riferirsi al divieto di incasso diretto delle entrate dei Comuni e degli altri enti locali. Conclusivamente, l’istituto si ritiene che, anche a seguito del mutato quadro normativo, sia salvaguardata la possibilità di affidamento a canone fisso, tipico delle piccole realtà comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Entrate locali, società miste pubblico-private escluse dalla disciplina dei versamenti diretti

L’art. 111 del D.L. n. 104/2020 modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell’ente. In particolare, la disposizione intervenendo sui commi 786 e 788 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), fa venir meno la possibilità di incasso diretto delle entrate degli enti locali alle società a capitale misto pubblico-privato (di cui al numero 4, lett. b), comma 5 dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997), affidatarie delle attività di accertamento e riscossione. La norma restituisce tale facoltà alle società in house interamente costituite con capitale pubblico. Si tratta della società a capitale interamente pubblico affidatarie del servizio di riscossione mediante convenzione, a condizione che:

  • l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  • la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla.

Si ricorda che il comma 786 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, amplia la portata applicativa del dispositivo di accreditamento diretto delle entrate riscosse attraverso l’attività di soggetti affidatari esterni. Le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale e a qualsiasi titolo riscosse, quindi anche a seguito della procedura di accertamento o di riscossione coattiva, dovranno confluire direttamente alla tesoreria dell’ente impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema di versamenti unitari o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la piattaforma PagoPA. Le stesse modalità di versamento si applicano anche alla riscossione delle entrate patrimoniali, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del d.lgs. 241/97. La lettera c) del comma 786 recava una precisazione, probabilmente frutto di errore materiale, laddove equiparava ai versamenti diretti a favore dell’ente affidatario quelli effettuati sui conti delle società miste pubblico-private iscritte all’Albo di cui all’articolo 53 del d.lgs. 446/1997 (la fattispecie di cui al “numero 4” dell’art. 52, co.5, lett.b, dello stesso decreto). L’art. 111 del D.L. 104/2020 correggere, dunque, l’errore materiale contenuto nella legge di bilancio 2020 e consente alle società in house, interamente costituite con capitale pubblico, l’incasso diretto delle entrate degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION