Enti sciolti per mafia, rimborso oneri per funzionamento commissione straordinaria

Con comunicato del 9 maggio 2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto dirigenziale del 4 maggio 2022, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 704 della legge n. 296/2000. Il rimborso in esame ha riguardato il saldo per l’anno 2021 e/o l’acconto per l’anno 2022 da destinare a spese di investimento.

Entro il prossimo 15 ottobre 2022 tutti gli enti la cui gestione commissariale è ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2022 oppure, nel caso di cessazione della gestione commissariale, una certificazione a consuntivo (allegato mod. B) delle spese sostenute nell’anno 2022. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione a consuntivo anche gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2019, 2020 e 2021 e risultano, ad oggi, ancora inadempienti. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate.

La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al n. 06/46548043 ed alla e-mail pasqualelucio.franciosi@interno.it (non abilitata alla ricezione e/o trasmissione di P.E.C.).

Ai fini della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, il Ministero riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

“… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta.
Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

Allegati:

Modello A 2022
Modello B 2022
Modello B 2021
Modello B 2020
Modello B 2019

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Recupero rate dell’anticipazione del fondo di rotazione per gli enti in piano di riequilibrio e sciolti per mafia

La Direzione Centrale della Finanza locale comunica che le rate di restituzione delle anticipazioni, disposte ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del TUEL, dell’articolo 33 del decreto-legge n.66 del 2014, dell’articolo 14 del decreto-legge n.113 del 2016 e dell’articolo 1, comma 907, della legge n.145 del 2018, scadenti il 31 marzo, 30 aprile, 30 settembre ed il 31 ottobre del 2021, non versate dagli enti interessati alla data del 29 dicembre 2021, sono state comunicate all’Agenzia delle entrate per il recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012 n.228.

I dati sono consultabili sul sito internet di questa Direzione Centrale – Area Cetificati (TBEL).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per mafia, rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento della commissione straordinaria

Com’è noto, la legge 27 dicembre 2006, n.296, ha previsto all’art. 1, comma 704, che, a decorrere dall’anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta.

Al riguardo, la Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto dirigenziale del 24 novembre 2021, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Il rimborso in esame ha riguardato il saldo e/o acconto per l’anno 2021 nonché il saldo per gli anni 2019 e 2020.

Entro il prossimo 31 marzo 2022 tutti gli enti dovranno produrre una certificazione (allegato mod. B) a consuntivo delle spese sostenute nell’anno 2021. Sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione anche gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2019 e 2020 e risultano, ad oggi, ancora inadempienti. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate.

Gli enti, la cui gestione commissariale si protrarrà anche per l’anno 2022, entro la medesima data del 31 marzo 2022 possono trasmettere la certificazione (allegato mod. A), nella quale indicare espressamente la previsione dell’intero fabbisogno finanziario per l’esercizio 2022. L’acquisizione della predetta certificazione consentirà alla Direzione Centrale per la Finanza Locale di procedere, entro il mese di aprile 2022, ad un pagamento in acconto sulle spese da sostenere per la commissione straordinaria. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, la Direzione centrale riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della Commissione straordinaria:

“… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

Da ultimo, la Direzione  rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 704, della legge n.296 del 2006, gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Allegati:
Modello A – anno 2022
Modello B – anno 2019
Modello B – anno 2020
Modello B – anno 2021

Effettuati i pagamenti dei contributi agli investimenti per i Comuni sciolti per mafia

La Direzione centrale della Finanza Locale, con comunicato del 3 novembre 2021, rende noto che le risorse che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attribuite con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 26 ottobre 2021, sono state erogate con decreto dirigenziale del 28 ottobre 2021.

Ciascun Comune che beneficia dell’assegnazione del contributo in esame è tenuto, ai sensi dell’articolo 158 del predetto legislativo n.267 del 2000, alla presentazione del rendiconto a questo Ministero entro il termine stabilito dal medesimo articolo. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Turno elettorale a novembre per i comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto con il quale è stata fissata la data del turno autunnale di elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso.

Le consultazioni si svolgeranno domenica 7 novembre 2021, con l’eventuale turno di ballottaggio nella giornata di domenica 21 novembre 2021.

I comuni interessati sono 7: Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), nonché Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.

Allegati:

Decreto del ministro del 6 settembre 2021 -1

Decreto del ministro del 6 settembre 2021 -2

Contributi opere pubbliche per gli enti sciolti per mafia

Con comunicato del 7 luglio 2021, il Ministero dell’Interno, rende noto che ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, a decorrere dall’anno 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui da ripartire tra gli enti che si trovano nella condizione di scioglimento di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.O.E.L.). Come previsto dalla richiamata normativa, le risorse finanziarie assegnate devono essere destinate alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche.
Per l’anno 2021, il predetto fondo di 5 milioni di euro è stato ripartito con D.M. del 1° luglio 2021, pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “I contenuti” – “I DECRETI”, a favore degli enti che alla data del citato provvedimento si trovavano nella condizione di cui al ripetuto articolo 143 del T.U.O.E.L.
Il riparto del fondo è stato effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2018 – foglio 1 – reg. n.1495, che attribuisce priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.
Con decreto dirigenziale datato 5 luglio 2021 è stata disposta l’erogazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun ente.
Con l’occasione il Ministero raccomanda la celerità nell’utilizzo delle risorse stesse ed il rispetto delle disposizioni dell’articolo 158 del TUEL in materia di rendicontazione di contributi straordinari. Riguardo tale ultimo aspetto si ritiene che l’adempimento possa essere assolto inviando alla Direzione Centrale un apposito quadro economico sintetico dell’utilizzo del contributo ricevuto, opportunamente integrato da una breve nota descrittiva, in termini di efficienza ed efficacia, dell’intervento e/o degli interventi effettuati.
I comuni che hanno già beneficiato del contributo in esame nelle precedenti annualità e non hanno presentato il rendiconto sono invitati ad assolvere a detto adempimento con la massima sollecitudine.
La mancata presentazione del rendiconto, ai sensi dell’art. 158 del TUEL, comporta la restituzione del contributo straordinario assegnato.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail pasqualelucio.franciosi@interno.it.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per mafia, la relazione del ministro dell’Interno sulle attività delle Commissioni

Sono state in tutto 54 le Commissioni straordinarie che, nel 2020, hanno amministrato enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Si tratta, nello specifico, di 52 comuni, per una popolazione complessiva di 704.728 abitanti, e 2 Aziende sanitarie provinciali (ASP di Reggio Calabria e di Catanzaro). Tale numero ricomprende sia le gestioni commissariali avviate nel corso del 2020 sia quelle connesse a scioglimenti avvenuti in precedenza nonché le gestioni prorogate.
È quanto contenuto nella relazione del ministro dell’Interno, sull’attività svolta dalle Commissioni straordinarie, presentata al Parlamento.
La quasi totalità degli enti locali commissariati è concentrata nelle 4 Regioni di insediamento storico della criminalità organizzata: Calabria (21), Sicilia (14), Puglia (8) e Campania (7). Le restanti due realtà comunali si trovano in Basilicata (1) e Valle D’Aosta (1).
Lo scioglimento del consiglio comunale di Saint Pierre, disposto nel 2020, conferma la crescita del trend, registratasi negli ultimi anni, nei comuni del Nord Italia che, ora, salgono complessivamente a nove. Qui, cresce la presenza della criminalità organizzata attirata dalla possibilità di ampliare il proprio volume di affari, sfruttando, grazie alla penetrazione dell’economia legale, le condizioni economiche più vantaggiose, in special modo, nel settore degli appalti pubblici e dell’urbanistica.
La Relazione evidenzia come le Commissioni abbiano indirizzato le loro attività principalmente alla riorganizzazione dell’apparato burocratico, al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e alla trasparenza dell’azione amministrativa. Particolare attenzione è stata rivolta ai settori degli appalti pubblici, dell’urbanistica e dell’edilizia pubblica e privata per prevenire illeciti e abusi, ma anche per consentire l’utilizzo pubblico o per finalità sociali dei beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni malavitose.
Diverse le iniziative delle Commissioni per migliorare le condizioni economiche degli enti amministrati, garantendo una gestione equilibrata della finanza locale. Tale attività è particolarmente rilevante se si tiene conto che dalle verifiche effettuate sui comuni sciolti per infiltrazione mafiosa nel corso del 2020 è emerso che circa un terzo degli stessi versa in condizioni di deficit finanziario. Dato significativo in quanto a livello nazionale gli Enti che hanno fatto ricorso a tali strumenti sono circa il 5% del totale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per mafia, effettuati i pagamenti dei contributi per le opere pubbliche

La Direzione centrale della Finanza Locale informa che he le risorse che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono state erogate con provvedimento del 3 novembre 2020. In tema di rendicontazione, si richiama quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 maggio 2018. Entro il termine finale di cui all’art. 143, comma 10, primo periodo, del TUEL la commissione straordinaria nominata per la gestione dell’ente invia al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale ed direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, una relazione illustrativa della qualità degli interventi effettuati per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche unitamente all’indicazione dei contributi effettivamente utilizzati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decadenza automatica degli incarichi conferiti dall’ente sciolto per infiltrazione criminale

La disciplina relativa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare è dettata agli articoli da 143 a 146 del TUEL. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, questa particolare ipotesi di scioglimento rappresenta una misura governativa straordinaria che è funzionale all’esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare (sentenza n. 182 del 2014). In particolare, ai sensi dell’art. 143, comma 6, è previsto che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’art. 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria, di cui all’art. 144, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
Lo scioglimento degli organi di un Comune non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio ma preventivo, con eminente finalità di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970).
Tale natura preventiva si comunica anche alle conseguenze a valle dello scioglimento degli organi comunali, tra i quali si pone la risoluzione degli incarichi di dirigente o funzionario a tempo determinato di cui all’art. 110, nonché degli incarichi di revisore dei conti e dei rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.
Infatti, il legislatore, attraverso l’ampia dizione del dispositivo normativo, ha inteso disporre lo scioglimento di tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Va inoltre notato che lo scioglimento automatico riguarda tutti i pregressi incarichi, indipendentemente dal tempo in cui furono conferiti, dall’organo che lo fece, dalle modalità di selezione dei soggetti cui l’incarico fu affidato. La scelta della Commissione straordinaria di non avvalersi della facoltà di confermare l’incarico è connotata da elevatissimo tasso di discrezionalità, e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di palese illogicità e irragionevolezza.  È quanto ribadito dal TAR Campania, sentenza del 20 ottobre 2020, n. 4640.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per gli enti sciolti per infiltrazione mafiosa

Con comunicato del 2 novembre 2020, la Direzione centrale della Finanza locale informa che con decreto n. 117078/2020 del 29 ottobre 2020, è stato disposto il riparto, per l’anno 2020, delle risorse rinvenienti nell’anno 2019 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le risorse sono state assegnate ai comuni che alla data del 29 ottobre 2020 si trovavano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143 e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze del 15 maggio 2018.
Con successivo provvedimento dirigenziale, da adottarsi entro il 10 novembre 2020, sarà disposta l’erogazione delle somme attribuite a ciascun comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION