Com’è noto, la legge 27 dicembre 2006, n.296, ha previsto all’art. 1, comma 704, che, a decorrere dall’anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta.
Al riguardo, la Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto dirigenziale del 24 novembre 2021, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Il rimborso in esame ha riguardato il saldo e/o acconto per l’anno 2021 nonché il saldo per gli anni 2019 e 2020.
Entro il prossimo 31 marzo 2022 tutti gli enti dovranno produrre una certificazione (allegato mod. B) a consuntivo delle spese sostenute nell’anno 2021. Sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione anche gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2019 e 2020 e risultano, ad oggi, ancora inadempienti. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate.
Gli enti, la cui gestione commissariale si protrarrà anche per l’anno 2022, entro la medesima data del 31 marzo 2022 possono trasmettere la certificazione (allegato mod. A), nella quale indicare espressamente la previsione dell’intero fabbisogno finanziario per l’esercizio 2022. L’acquisizione della predetta certificazione consentirà alla Direzione Centrale per la Finanza Locale di procedere, entro il mese di aprile 2022, ad un pagamento in acconto sulle spese da sostenere per la commissione straordinaria. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.
Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, la Direzione centrale riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della Commissione straordinaria:
“… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.
Da ultimo, la Direzione rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 704, della legge n.296 del 2006, gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.
Allegati:
Modello A – anno 2022
Modello B – anno 2019
Modello B – anno 2020
Modello B – anno 2021