La Direzione Centrale della finanza locale informa che con decreto dirigenziale dell’8 aprile 2024 è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro il 3 aprile 2024, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Gli importi rimborsati, ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della legge n. 296 del 2006, devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.
Per quanto attiene le certificazioni che saranno inviate entro il 30 aprile 2024, si procederà al rimborso nel corso del maggio 2024. Il rimborso in esame ha riguardato il saldo per l’anno 2023 e/o l’acconto per l’anno 2024. Entro il prossimo 30 settembre 2024 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2024.
Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2024 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.
La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.
Eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al n. 06/46548190 ed alla e-mail pasqualelucio.franciosi@interno.it (non abilitata alla ricezione e/o trasmissione di P.E.C.).
Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, la Direzione centrale riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:
”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta.
Viene precisato che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.
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