Enti sciolti per mafia: Riparto 2024 delle risorse non utilizzate per l’anno finanziario 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 30 ottobre 2024 è stato disposto il riparto, per l’anno 2024, delle risorse rinvenienti nell’anno 2023 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le risorse sono state assegnate ai comuni che alla data del 31 ottobre 2024 si trovano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143 e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018.

Con successivo provvedimento dirigenziale, da adottare entro il 15 novembre 2024, sarà disposta l’erogazione delle somme attribuite a ciascun comune.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comuni sciolti per mafia: Riparto fondo manutenzione opere pubbliche

Con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 27 giugno 2024 è stato disposto il riparto, per l’anno 2024, del Fondo di 5 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, assegnato annualmente ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.

Le risorse del Fondo, che sono state attribuite ai comuni che si trovavano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143, al 27 giugno 2024, data di adozione del citato decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale, sono state erogate con successivo decreto dirigenziale il 3 luglio 2024.

L’assegnazione del contributo in esame è stata effettuata nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018. Ciascun comune che beneficia dell’assegnazione del contributo in esame è tenuto, ai sensi dell’articolo 158 del predetto legislativo n.267 del 2000, alla presentazione del rendiconto a questo Ministero entro il termine stabilito dal medesimo articolo. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per infiltrazioni mafiose: Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie

La Direzione Centrale della finanza locale informa che con decreto dirigenziale dell’8 aprile 2024 è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro il 3 aprile 2024, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Gli importi rimborsati, ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della legge n. 296 del 2006, devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Per quanto attiene le certificazioni che saranno inviate entro il 30 aprile 2024, si procederà al rimborso nel corso del maggio 2024. Il rimborso in esame ha riguardato il saldo per l’anno 2023 e/o l’acconto per l’anno 2024. Entro il prossimo 30 settembre 2024 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2024.

Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2024 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al n. 06/46548190 ed alla e-mail pasqualelucio.franciosi@interno.it (non abilitata alla ricezione e/o trasmissione di P.E.C.).

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, la Direzione centrale riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta.

Viene precisato che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

Allegati:

 Modello A – Anno 2024
 Modello B – Anno 2024
 Modello B – Anno 2023
 Modello B – Anno 2022
 Modello B – Anno 2021
 Modello B – Anno 2020
 Modello B – Anno 2019

Comuni sciolti per mafia: pagamento contributo per il funzionamento della Commissione straordinaria

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che con decreto dirigenziale del 1° dicembre 2023, è stato disposto a favore dei comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della Commissione straordinaria di cui all’articolo 144 del TUOEL. Il rimborso in esame ha riguardato il saldo per l’anno 2022 e/o l’acconto per l’anno 2023. Gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento

Entro il prossimo 15 aprile 2024 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre sia una certificazione (allegato mod. A) nella quale dovranno essere riepilogate le spese che si prevede di sostenere nell’intero anno 2024, che una certificazione a consuntivo (allegato mod. B) delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2023.

Sono tenuti, altresì, a presentare una certificazione di rendiconto delle spese sostenute (allegato mod. B) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata durante l’anno 2023 o nel corso degli anni precedenti, che risultano, ad oggi, ancora inadempienti. Tali enti sono tenuti a trasmettere, oltre la certificazione di che trattasi, copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Allegati:

Modello A 2024
Modello B 2023
Modello B 2022
Modello B 2021
Modello B 2020
Modello B 2019

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per mafia: Contributo per la realizzazione e manutenzione opere pubbliche

Con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 31 ottobre 2023  in corso di perfezionamento, è stato disposto il riparto, per l’anno 2023 finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Le risorse, pari a complessivi euro 18.438.810,00, sono state assegnate ai comuni che alla data del 31 ottobre 2023 si trovano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143 e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018.

Tra gli enti beneficiari del predetto contributo è presente, altresì, il comune di Caivano (NA) per il quale a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023 e nelle more dell’adozione del D.P.R. di cui al richiamato articolo 143 del TUOEL, è stato disposto l’immediato insediamento di una Commissione Straordinaria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per mafia

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto dirigenziale del 11 novembre 2022, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria degli enti sciolti per mafia, ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il rimborso in esame riguarda il saldo per gli anni 2021 e 2022 e/o l’acconto per l’anno 2022. Gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Entro il prossimo 31 marzo 2023 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2023. Inoltre, entro la stessa data del 31 marzo 2023, gli enti la cui gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2022 e quelli la cui gestione commissariale si sia conclusa nel corso dell’anno 2019, 2020 o 2021 e che risultano, sino ad oggi, ancora inadempienti, sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della certificazione a consuntivo (allegato mod. B). La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporterà l’obbligo di restituzione delle somme già introitate.

La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al n. 06/46548043 e al seguente inidizzo mail: pasqualelucio.franciosi@interno.it (non abilitata alla ricezione e/o trasmissione di PEC).

Allegati:
Modello A – Anno 2023
Modello B – Anno 2019
Modello B – Anno 2020
Modello B – Anno 2021
Modello B – Anno 2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per mafia: erogate le risorse del fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche

Facendo seguito al comunicato dello scorso 28 ottobre 2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che le risorse che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attribuite con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 28 ottobre 2022, sono state erogate con decreto dirigenziale del 4 novembre 2022.

Ciascun comune beneficiario dell’assegnazione del contributo in esame è tenuto, ai sensi dell’articolo 158 del predetto legislativo n. 267 del 2000, alla presentazione del rendiconto al Ministero dell’interno entro il termine stabilito dal medesimo articolo. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per mafia: assegnazione risorse per opere pubbliche

Con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 28 ottobre 2022 è stato disposto il riparto, per l’anno 2022, delle risorse rinvenienti nell’anno 2021 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Le risorse sono state assegnate ai comuni che alla data del 28 ottobre 2022 si trovano nella situazione di scioglimento di cui all’articolo 143 e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018.

Con successivo provvedimento dirigenziale, da adottare entro il 15 novembre 2022, sarà disposta l’erogazione delle somme attribuite a ciascun comune.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo manutenzione di opere pubbliche per gli enti sciolti per mafia

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto direttoriale del 1° luglio 2022 è stato disposto il riparto, per l’anno 2022, del Fondo di 5 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, assegnato annualmente ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.

Le risorse del Fondo sono state attribuite ai comuni che si trovavano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143, al 1° luglio 2022, data di adozione del citato decreto. L’assegnazione del contributo in esame è stata effettuata nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018. Con successivo decreto dirigenziale, da adottarsi entro il 10 luglio 2022, sarà disposto il pagamento delle somme attribuite a ciascun comune.

Ciascun comune che beneficia dell’assegnazione del contributo in esame è tenuto, ai sensi dell’articolo 158 del predetto decreto legislativo n.267 del 2000, alla presentazione del rendiconto al Ministero entro il termine stabilito dal medesimo articolo. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per mafia, rimborso oneri per funzionamento commissione straordinaria

Con comunicato del 9 maggio 2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto dirigenziale del 4 maggio 2022, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 704 della legge n. 296/2000. Il rimborso in esame ha riguardato il saldo per l’anno 2021 e/o l’acconto per l’anno 2022 da destinare a spese di investimento.

Entro il prossimo 15 ottobre 2022 tutti gli enti la cui gestione commissariale è ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2022 oppure, nel caso di cessazione della gestione commissariale, una certificazione a consuntivo (allegato mod. B) delle spese sostenute nell’anno 2022. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione a consuntivo anche gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2019, 2020 e 2021 e risultano, ad oggi, ancora inadempienti. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate.

La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al n. 06/46548043 ed alla e-mail pasqualelucio.franciosi@interno.it (non abilitata alla ricezione e/o trasmissione di P.E.C.).

Ai fini della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, il Ministero riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

“… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta.
Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

Allegati:

Modello A 2022
Modello B 2022
Modello B 2021
Modello B 2020
Modello B 2019

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION