Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipulati con enti pubblici non economici

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 495, ha chiarito che gli accordi e le convenzioni che l’ente pubblico non economico di rilievo nazionale (non rientrante tra i soggetti di cui all’art. 16 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972) stipula con altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972.
L’Agenzia osserva che l’articolo 16 della tabella allegato B, annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”. Con detta disposizione il legislatore ha quindi previsto un regime di esenzione dall’imposta di bollo relativamente agli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16. In altri termini, la citata norma trova applicazione esclusivamente per i soggetti che rivestano la natura di amministrazione dello Stato, oltre che per gli altri soggetti espressamente elencati, e non per tutte le pubbliche amministrazioni, così come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION