L’art. 16, commi 6-ter–6-sexies del D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti bis”, convertito con modificazione in legge n. 142/2022 (G.U. n. 221 del 21-9-2022) statuisce l’obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. La previsione è volta a dare attuazione alla delibera della Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8 del 2022 che, nell’individuare la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità per gli enti locali interessati di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente riequilibrati.
Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è utilizzato secondo le modalità previste dall’articolo 52, commi 1-ter e 1-quater del D.L. n. 73 del 2021, che detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. L’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all’esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo potrà essere ripianato, a decorrere dall’esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari
al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2022.
Il meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023 viene esteso anche agli enti locali in dissesto finanziario che abbiano ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di
rendiconto 2021.
La redazione PERK SOLUTION