Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile, essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 dell’art. 67 CCNL 2018, con l’unica eccezione “delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 51/2022, in risposta ad un quesito posto da un Comune in dissesto finanziario, in merito alla procedura e alle regole di contabilizzazione e utilizzo del Fondo risorse decentrate.
La magistratura contabile ha chiarito che nel caso degli enti locali dissestati esiste un divieto pressoché assoluto di alimentare il Fondo con risorse variabili (con l’unica eccezione ammessa per quelle previste da disposizioni di legge e destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente). La ratio sanzionatoria e di prevenzione finanziaria appare chiara nella disposizione contrattuale relativa al dissesto, essendo l’ente in una condizione patologica in cui è privo dei documenti contabili fino all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e deve porre in essere una rigida e predeterminata legislativamente politica di riduzione della spesa, finalizzata a riportare in bonis l’ente in condizione di insolvenza.
L’ente dissestato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, di cui al comma 3, lett. c, dell’art. 67. Ciò appare coerente con la scelta del legislatore di consentire la prosecuzione dell’attività amministrativa ordinaria post dissesto, seppure assicurando “condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto” (art. 245, comma 3, TUEL), mentre l’organo straordinario di liquidazione “ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4, TUEL).
Il procedimento non subisce alcuna interruzione e può essere portato alla sua conclusione, seppure naturalmente nell’ambito dei rigidi paletti fissati dal legislatore e dal contratto nazionale. Ne segue che l’organo di revisione è tenuto a rendere il proprio parere, ancora più rilevante e delicato ai fini della verifica dei vincoli di cui si è scritto, come d’altronde conferma quanto disposto nel punto 5.2 dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, tenendo conto della programmazione e autorizzazione di spesa dell’ultimo bilancio approvato o di quelli successivi all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a seconda della fase in cui si trova l’ente e all’annualità presa in considerazione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION