Enti deficitari, certificazione copertura del costo dei servizi anno 2022 prorogata al 30 maggio 2025

Il Ministero dell’interno informa che, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione, è stato prorogato al 31 maggio 2025 il termine ultimo entro il quale deve essere inoltrata, sul portale TBEL, la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2022 a cui sono tenuti gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti locali in riequilibrio finanziario.

Si ricorda che con il decreto del Ministro dell’interno del 19 febbraio 2025 sono stati approvati i modelli di certificazione concernenti la dimostrazione, per l’anno 2022, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali. Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all’art. 265, comma 1, del medesimo decreto. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, dovranno essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti deficitari, certificazione copertura del costo dei servizi per l’anno 2022

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno del 19 febbraio 2025 recante approvazione dei modelli certificazione concernenti la dimostrazione, per l’anno 2022, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali. Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all’art. 265, comma 1, del medesimo decreto. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, dovranno essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 31 marzo 2025 per la certificazione relativa alle risultanze contabili relative all’esercizio finanziario 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti deficitari, Certificazione costi servizi per l’anno 2021 prorogata al 30 aprile 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale, comunica che stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2024 il termine ultimo entro il quale deve essere inoltrata, sul portale TBEL, la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2021 a cui sono tenuti gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti locali in riequilibrio finanziario elencati negli allegati “1” e “2” alla circolare DAIT n.96 del 2023 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Si ricorda che sono tenuti alla certificazione i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • strutturalmente deficitari nel 2021, sulla base dell’apposita tabella allegata al rendiconto di gestione 2019;
  • soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6 del TUEL, in via provvisoria ai controlli centrali;
  • in dissesto finanziario;
  • in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

L’art. 243, comma 5 del TUEL prevede una sanzione per gli enti che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la certificazione. La sanzione è pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti deficitari: prorogato al 29 febbraio il termine per la certificazione dimostrativa della copertura del costo dei servizi per l’anno 2021

Con comunicato dell’8 gennaio 2024, il Ministero dell’interno informa che, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione, è stato prorogato al 29 febbraio 2024 il termine ultimo entro il quale deve essere inoltrata, sul portale TBEL, la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2021 a cui sono tenuti gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti locali in riequilibrio finanziario elencati negli allegati “A” e “B” alla circolare n.96 del 2023 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Sono tenuti alla certificazione i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • strutturalmente deficitari nel 2021, sulla base dell’apposita tabella allegata al rendiconto di gestione 2019;
  • soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6 del TUEL, in via provvisoria ai controlli centrali;
  • in dissesto finanziario;
  • in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

L’art. 243, comma 5 del TUEL prevede una sanzione per gli enti che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la certificazione. La sanzione è pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuova procedura per la presentazione di istanze riguardanti le dotazioni organiche e le assunzioni di personale da sottoporre alla COSFEL

Con la Circolare n. 103/2023, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, fa seguito alla Circolare n. 80/2023 con la quale il Dipartimento ha comunicato l’avvio, dal 1^ settembre 2023, della fase sperimentale e di verifica della nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica delle istanze riguardanti la dotazione organica e le assunzioni di personale da sottoporre alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, continuando a mantenere, a carattere transitorio, la possibilità di invio di tale documentazione attraverso il canale tradizionale cartaceo o via pec finora utilizzato.

In considerazione della adesione di numerosi Enti Locali al nuovo sistema e dell’esito positivo della fase di sperimentazione, a partire dal 1^ gennaio 2024, le istanze in questione potranno essere inviate esclusivamente tramite piattaforma informatica.  Gli enti locali strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio o in dissesto finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243 bis, 243 ter e 244 del Testo Unico, dovranno, quindi, procedere  all’attivazione della nuova modalità di gestione delle istanze, inviando apposita richiesta email a cosfel.autonomie@interno.it, entro e non oltre il 15 dicembre p.v., indicando i nominativi di 2 responsabili ai quali dovrà essere affidato in esclusiva il compito di operare su tale sistema, per conto dell’Amministrazione Locale da cui dipendono.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione copertura costi servizi per gli enti deficitari anno 2021

Con la Circolare n. 96/2023 il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e trasmissione della certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2021 per gli  enti locali strutturalmente deficitari, per gli enti locali in dissesto finanziari ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Sono tenuti alla certificazione i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • strutturalmente deficitari nel 2021, sulla base dell’apposita tabella allegata al rendiconto di gestione 2019;
  • soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6 del TUEL, in via provvisoria ai controlli centrali;
  • in dissesto finanziario;
  • in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati dovranno essere trasmessi entro il 31 dicembre 2023, sottoscritti digitalmente dal Segretario, dal Responsabile Finanziario e dall’Organo di revisione, utilizzando i modelli approvati con decreto del 8 novembre 2021.

L’art. 243, comma 5 del TUEL prevede una sanzione per gli enti che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la certificazione. La sanzione è pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all’esame della COSFEL

Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 80/2023 ha reso noto la nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art.155 del TUEL, da parte degli enti  strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243 bis, 243 ter e 244 del Testo Unico.

Per il nuovo sistema operativo è prevista una fase di verifica, a partire dal 1° settembre 2023, durante la quale le istanze provenienti dagli enti locali interessati potranno essere presentate, in alternativa, o a mezzo pec o tramite la predetta piattaforma informatica. A breve, con successiva comunicazione, all’esito di tale fase iniziale, sarà indicata la data in cui le suddette richieste destinate a quest’ufficio, potranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma informatica.

Gli enti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario dovranno inviare alla email cosfel.autonomie@interno.it, entro il 15 luglio p.v., i nominativi di 2 responsabili ai quali dovrà essere affidato in via esclusiva il compito di operare sulla piattaforma informatica, per conto della propria Amministrazione, i quali saranno abilitati, attraverso credenziali dedicate e personali, a presentare le istanze e la documentazione, da sottoporre all’esame della COSFEL. Al fine dì poter attivare il nuovo sistema, è anche necessario fornire alla email suindicata i dati anagrafici completi, il codice fiscale e la mail dei due referenti, nonché le informazioni relative all’Ente di seguito indicate:
• Tipologia di Ente (esempio: Comune di. ……. );
• Stato giuridico (esempio: In dissesto);
• Indicare se presenta una popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
• Regione;
• Macroarea geografica di appartenenza (nord, centro, sud e isole);
• Indirizzo della sede legale;
• PEC;
• Indirizzo e-mail.

Allegati:

Circolare DAIT n.80/2023
Parametri obiettivi ente strutturalmente deficitario 
Elenco enti con procedura di riequilibrio attiva
Elenco degli enti con 5 anni dall’anno ipotesi

 

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Conversione DL Milleproroghe, Enti in dissesto finanziario: Assunzioni di personale anche in esercizio provvisorio

Il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dal Senato dispone all’art. 1, comma 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e autorizzate per l’anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

 

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Contributo a favore degli enti locali deficitari per progettazione e costruzione di nuovi rifugi per cani randagi

La Direzione centrale per la Finanza Locale rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Ministero dell’interno del 30 maggio 2022, con il relativo allegato A, registrato dalla Corte dei Conti il 12 luglio 2022 con il n.1908, recante: «Contributo di 8 milioni di euro, per l’anno 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di pre-dissesto o dissesto finanziario, per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi per cani randagi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2021, n.234».

Le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento sono definite nell’avviso di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 maggio 2021. In particolare, il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, classificando le opere sotto la voce “Canili municipali 21/22”. A tal fine i comuni beneficiari in sede di richiesta dei CIG all’ANAC assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il sistema SIOPE +.

Allegati:
Allegato 1 – riparto risorse

 

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Contributo ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ex articolo 243-ter TUEL

Il Ministro dell’interno ha pubblicato il decreto 15 giugno 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con i relativi allegati A e B, recante: «Ripartizione del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore di alcuni comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 243-quinquies del medesimo testo unico, interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019», previsto dall’articolo 27, comma 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

L’articolo 27, commi da 3 a 4-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 dispone l’assegnazione di un contributo complessivo per l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro a favore di comuni che abbiano usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del TUEL, o che siano stati destinatari della anticipazione di cui all’articolo 243-quinquies del medesimo decreto e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, abbiano subito un maggior onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION