Presupposti di esenzione IMU per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici

Al fine di ottenere il riconoscimento dell’esenzione ai fini IMU per immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, prevista dall’art. 7 co. l lett.i) del Dlgs. n.504/92, cui rinvia l’art. 9 comma 8 del D.L. 2011/2011, non è sufficiente dimostrare che l’ente proprietario degli immobili rientri nella previsione degli Enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985 n.222, ma occorre dimostrare che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222. È quanto affermato dalla CRT per la Campania, con sentenza del 04/06/2021 n. 4757. Secondo i giudici, il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli enti ecclesiastici è subordinato alla compresenza di un requisito soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l’immobile, e di un requisito oggettivo, relativo all’attività effettivamente svolta nello stesso (Corte di Cassazione, ord. n. 18592/2019). Con particolare riferimento al requisito oggettivo è necessario che l’ente ecclesiastico fornisca adeguata dimostrazione che l’attività rientrante tra quelle agevolate sia effettivamente svolta. Nel caso di specie, concludono i giudici napoletani, mentre il requisito soggettivo è rispettato, manca del tutto la dimostrazione del requisito oggettivo, poiché dalla documentazione prodotta dall’Ente Ecclesiastico non emerge in alcun modo che gli immobili oggetto di accertamento vengano utilizzati per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi meritevoli di esenzione, essendosi limitato l’Ente ad indicare la destinazione di tale cespiti, alcuni dei quali gestiti da terzi ONLUS ed ONG, senza peraltro dimostrare l’effettiva attività svolta all’interno degli stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION