Utilizzo contributi economici a favore delle imprese, aggiuntivi al Fondone Covid

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 130/2021, nel fornire risposta ad un duplice quesito circa la possibilità di destinare contributi economici, in aggiunta ai ristori governativi, alle attività interessate dai provvedimenti restrittivi della loro attività a seguito dell’emergenza Covid e, in secondo luogo, di poter utilizzare a tal fine il fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 39 del d.l. n. 104/2020, ha evidenziato come non possa ritenersi preclusa alle funzioni del Comune l’istituzione di provvidenze, comunque denominate, da conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica. A tal fine, l’Ente può utilizzare le risorse del fondo per le funzioni fondamentali. La Sezione sottolinea come tali risorse siano state assegnate dallo Stato ai comuni con il preciso scopo di reintegrare i gettiti di entrata compromessi dall’emergenza sanitaria e, conseguentemente, garantire l’espletamento delle funzioni fondamentali. La certificazione per l’utilizzo delle risorse del fondo funzioni fondamentali approvata con il d.m. del 3 novembre 2020 (e successivamente modificata con il d.m. del 1° aprile 2021) contempla, tra le voci di spesa certificabili, i trasferimenti correnti a famiglie, imprese ed istituzioni sociali private. Tuttavia, la Corte ha rammentato che sono da ascrivere alla categoria dei contributi gli atti di concessione caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un «vantaggio economico» riconducibile all’articolo 12 della legge n. 241 del 1990 e cioè qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Il legislatore ha circondato tale materia di ulteriori, particolari cautele e garanzie procedimentali: ogni “elargizione” di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell’Ente. Inoltre, nell’esercizio della propria potestà regolamentare il Comune è chiamato a disciplinare, in modo puntuale e trasparente, le modalità di rendicontazione dei contributi conferiti, individuando un responsabile del procedimento (al quale potrà essere richiesto di dare conto – oltre che all’amministrazione comunale anche alla Sezione regionale della Corte dei conti – del monitoraggio, con cadenza periodica, circa il conseguimento dei risultati prefissati di sostegno economico in relazione agli obiettivi predeterminati dal Comune in sede di bando, prevedendo, altresì, meccanismi di revoca dei contributi medesimi nel caso di riscontrata non operatività degli assegnatari). Sul piano finanziario, la Sezione rammenta, in primo luogo, il principio in forza del quale “la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione” (Corte cost., sentenza n. 10/2016); rammenta, in secondo luogo, il venir meno, in virtu’ dell’art. 57, comma 2, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, della legislazione vincolistica di carattere finanziario che limitava fortemente l’ambito quantitativo dell’intervento comunale; in terzo luogo, sottolinea che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto “che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzioni IMU 2020-2021, la tabella riassuntiva dei provvedimenti normativi

A seguito delle richieste di supporto e chiarimento in ordine alle esenzioni IMU disposte dall’anno 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, l’IFEL ha pubblicato una tabella riassuntiva dei provvedimenti di esenzione che si sono stratificati nel tempo, a partire dal dl 34/2020 (cd. dl “Rilancio”). Lo schema permette di individuare con maggiore chiarezza anche le categorie di soggetti beneficiari delle esenzioni e i requisiti necessari per accedervi.

 

Cdm: modalità di utilizzo del Green Pass, proroga dello stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 luglio, ha approvato, tra i diversi provvedimenti, un decreto legge recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, con il quale viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e deciso le modalità di utilizzo del Green Pass, nonché stabiliti nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Green Pass
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:
– Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
– Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
– Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
– Sagre e fiere, convegni e congressi;
– Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
– Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– Concorsi pubblici.

Zone a colori
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca
Le Regioni restano in zona bianca se:
a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Da arancione a rosso
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi
Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche
È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.