Riparto 2022 del fondo funzioni fondamentali Covid a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 8 marzo 2023, rende noto che è stato perfezionato il 2 marzo, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, recante «Riparto, per l’anno 2022, del Fondo a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n.178».

Le quote saranno attribuite ai comuni, per un totale di 3 milioni di euro, secondo le modalità indicate nell’allegato A “nota metodologica”, negli importi indicati nell’allegato B.

L’80%, ovvero 2,4 milioni di euro, viene distribuito “per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà” in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si assicura così che gli enti considerati rimangano entro tale differenza). L’inclusione degli enti incapienti rende necessaria in questo passaggio l’adozione di una soglia massima entro la quale attribuire il contributo, pena l’assorbimento da parte di questo gruppo di comuni di una quota rilevante del plafond assegnato. Tale valore è posto in corrispondenza del 50esimo percentile del vettore FSC pro-capite e risulta pari a 95 euro per abitante. L’ammontare di risorse necessario risulta così pari a 9,065 milioni di euro, che riproporzionato all’importo disponibile (2,4 mln) determina il riconoscimento del 26% dei singoli importi calcolati, con un contributo massimo di 25 euro per abitante. Per la determinazione del riparto si è aggiornato il FSC alla competenza di riferimento (2021), prendendo in considerazione il dato al netto della quota sociale (voce D10 meno voce D6 del prospetto “Fondo di solidarietà comunale” pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno – DAIT e accessibile alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/37) tenuto conto della natura vincolata di tale quota.

Il restante 20%, pari a 600 mila euro, viene invece attribuito “in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese” prendendo
a riferimento il vettore delle minori entrate 2019 come risultante da certificazione COVID-19 per l’anno 2021. Questa seconda quota viene dunque distribuita ai soli enti della platea in quota parte delle perdite, se presenti, assicurando la condizione per la quale la quota finale attribuita non risulti maggiore della distanza pro-capite di cui al punto precedente (95 euro per abitante).

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti, relazione sulle misure a sostegno dei disabili nel periodo emergenziale

La Corte dei Conti ha pubblicato la relazione su “Le misure volte a sostenere le persone con disabilità nel periodo dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – La gestione del fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all’art 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La situazione pandemica e le relative misure di contrasto, evidenzia la Corte dei Conti, hanno causato una forte domanda di protezione sociale diffusa e di tutela delle persone fragili, riscontrando anche una disomogeneità territoriale nei servizi sociali erogati e sottolineando come pesi ancora la mancata definizione dei livelli minimi di servizio.
Con riferimento all’incremento di Fondi già esistenti (Fondo per le non autosufficienze e Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), disposto “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, non è stato possibile svolgere alcuna verifica mirata in mancanza della previsione di procedure atte ad assicurare la finalizzazione di dette risorse al superamento, nell’immediato, delle molteplici problematiche che la pandemia ha posto alle persone con disabilità.
Secondo questi dati poco meno della metà delle risorse trasferite alle Regioni risultano essere state dalle stesse erogate alle strutture per le finalità legate all’emergenza: “Appare difficile individuare le ragioni della parziale utilizzazione delle risorse rese disponibili in un settore, quale quello dei servizi sociali e, più in particolare, delle misure di sostegno alle persone con disabilità, strutturalmente carente di fondi, soprattutto alla luce della finalizzazione delle stesse a spese necessarie per assicurare l’erogazione delle in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori. La situazione emergenziale ha certamente influito sull’attuazione del programma previsto, determinando un certo ritardo nell’esecuzione delle procedure finalizzate all’assegnazione delle risorse ai destinatari finali”.
Per la Corte dei Conti non risulta possibile, inoltre, allo stato degli atti, verificare se ed in quale misura le risorse siano state sovrastimate rispetto alle effettive esigenze, considerati anche i criteri utilizzati per il relativo riparto, e se ed in quale misura la parziale utilizzazione delle stesse risorse sia da ricollegare ad una riduzione dell’attività delle strutture a favore delle persone con disabilità.
La differenziazione rilevata a livello regionale nell’uso delle risorse del fondo riflette la forte disomogeneità che “caratterizza l’erogazione dei servizi sociali”, perdurando la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Comunque “ l’apposizione di vincoli di destinazione specifica alle risorse trasferite per sostenere l’erogazione di tali prestazioni ha consentito, quanto meno, di verificare la corretta utilizzazione delle risorse medesime e di garantirne una riallocazione programmata nell’ambito del bilancio statale”.
Viene evidenziato tra l’altro che l’assegnazione delle risorse per finalità specifiche non è stata accompagnata dalla previsione di alcuna rendicontazione e monitoraggio, così rendendo difficile la verifica sulla corretta loro utilizzazione.
Con riferimento ai servizi sanitari differibili e alle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilità, “la definizione della remunerazione dei gestori per le prestazioni erogate con le forme alternative consentite, è risultata piuttosto generica e sostanzialmente rimessa alla relativa rendicontazione, sulla base di criteri non sufficientemente definiti”. A fronte della sospensione dei servizi, il meccanismo di finanziamento dei gestori è rimasto, inoltre, esposto al rischio di un’interpretazione delle disposizioni tale da disincentivare la rimodulazione dell’erogazione dei servizi.
Di difficile individuazione, secondo la magistratura contabile, sono “le ragioni del parziale utilizzo delle somme rese disponibili in settori, come servizi sociali e sostegno a persone con disabilità, strutturalmente carenti di fondi. La differenziazione a livello regionale e la connessa disomogeneità nell’erogazione dei servizi sociali fa ritenere che l’organizzazione territoriale abbia influito sull’uso efficace e tempestivo delle risorse statali”. Nell’ambito della situazione emergenziale imposta dall’epidemia, che condiziona la riapertura delle strutture semiresidenziali: “la prestazione dei servizi alle persone con disabilità, il legislatore ha riaffermato con forza la necessità di garantire la continuità della relativa erogazione, anche attraverso una riprogrammazione a livello territoriale e un potenziamento della relativa offerta”.

Attribuzione contributi per 1,5 mln di euro per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

La Direzione della Finanza Locale informa che è stato perfezionato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 15 febbraio 2022, recante «Attribuzione di contributi, in misura pari a 1,5 milioni di euro a favore dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani, per l’anno 2021, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori» previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2021, n.234, legge di bilancio 2022.
Entro il termine del 28 febbraio 2022, i comuni dovranno presentare al Ministero dell’interno un piano degli interventi da finanziare con il contributo assegnato, finalizzato a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 nonché a garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori. La mancata trasmissione comporta l’esclusione dal contributo.
Entro il 31 luglio 2022 i medesimo comuni dovranno presentare un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti. Il mancato o parziale utilizzo del contributo in difformità dal piano presentato e il mancato invio degli atti comporta la restituzione del contributo non utilizzato o il recupero sulle risorse a qualunque titolo dovute al comune interessato.

Allegati:
Decreto 15 febbraio 2022
Decreto 15 febbraio 2022 – Allegato A
Decreto 15 febbraio 2022 – Allegato B

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenti da ritenuta i contributi Covid erogati dal Comune a sostegno delle attività economiche

Non sono da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi i contributi erogati dal Comune, in via eccezionale e strettamente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a sostegno delle attività economiche del territorio, a  copertura delle spese connesse all’erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie, a condizione che siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e che siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 58 del 31.01.2022.

L’art. 28, comma 2 del DPR n. 600/1973 individua solo i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati – delimitando il proprio ambito di applicazione al rispetto di due condizioni, soggettiva e oggettiva: ovvero che: a) il destinatario del contributo sia un’impresa; b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile allo specifico caso dei contributi erogati in seguito all’emergenza COVID-19, l’Agenzia ricorda che l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 riconosce ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. Pertanto, condizioni necessarie ai fini della non concorrenza al reddito dei contributi in esame sono che questi ultimi siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19 e che siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working, la circolare di Brunetta e Orlando

I ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, hanno firmato una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.
“Una decisione straordinaria per organizzare lo smart working in maniera intelligente e flessibile, nell’ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il privato utilizzerà il massimo della flessibilità per garantire sicurezza e servizi e per abbassare la curva del contagio e la stessa cosa farà il lavoro pubblico”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pa, Renato Brunetta.
Ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti.
La modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale, emergenza Covid-19: La proroga dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici è riservata allo Stato

È incostituzionale la proroga dei termini dei titoli abilitativi disposta durante l’emergenza COVID-19 dalla regione Lombardia (legge 18/2020) in modo difforme da quanto ha previsto lo Stato con i decreti legge 18 e 76 del 2020. ‘‘Le pur gravi difficoltà che investono il settore delle costruzioni in Lombardia, peraltro riscontrabili anche in altre realtà regionali, non giustificano l’introduzione
di un regime regionale difforme’’.
È quanto si legge nella sentenza n. 245/2021. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione regionale di proroga dei termini, impugnata dal Governo perché in contrasto con la disciplina statale che, incidendo sulla durata dei titoli abilitativi, partecipa della natura di principio fondamentale della materia del governo del territorio.
La Corte ha osservato che, nel seguire lo sviluppo dell’emergenza COVID-19 e delle sue drammatiche ricadute, il legislatore statale ha inteso bilanciare l’interesse dei beneficiari dei titoli a conservare i rispettivi diritti e l’interesse pubblico a non vincolare l’uso del territorio per un tempo eccessivo. Di qui la proroga generalizzata dei titoli abilitativi su tutto il territorio nazionale, fino al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi a favore di piccole e medie città d’arte e borghi

Il Ministero dell’Interno informa che è stato firmato l’8 ottobre 2021 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della cultura, concernente la «Definizione dei requisiti per l’assegnazione e delle modalità di erogazione del fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19», previsto dall’articolo 23-ter, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69; il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Green Pass, in G.U. la legge di conversione

È stata pubblicata in G.U. n. 224 del 18 settembre 2021, la legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Contestualmente è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 175 del 23 luglio 2021), con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126.

Tra le misure contenute segnaliamo:

  • Articolo 1 (Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale): Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza dichiarato la prima volta con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  • Art. 6 – Punto 2 (Semplificazioni in materia di organi collegiali): La norma dispone il rinvio dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato A al 31 dicembre 2021, stabilendo che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate dalla legislazione vigente. A tal fine, al punto 2 si dispone la proroga dell’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del DL n. 18/2020, laddove si consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria. Il comma 5 dell’articolo dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano agli adempimenti per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza esclusivamente con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili nei propri bilanci;
  • Art. 6 – punto 4 (Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile): La disposizione reca la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’efficacia delle disposizioni previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19;
  • Art. 6 – punto 5-bis (Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale): Proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 del termine di efficacia dell’articolo 92, comma 4-bis del DL n. 18/2020 che dispone il divieto ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare – anche laddove negozialmente previste – decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 a motivo dell’emergenza pandemica. Tale divieto non si applica al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi;
  • Art. 6 – punto 7 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti): La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dell’articolo 106 del DL n. 18/2020, in cui si stabiliscono norme applicabili alle assemblee sociali.
  • Art. 6 – punto 15 (Proroga in materia di sorveglianza sanitaria): È prorogata dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le PP.AA. provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro;
  • Art. 6 – punto 17 (Proroga in materia di Edilizia scolastica): La proroga fino al 31 dicembre 2021 riguarda sia quanto disposto dall’articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto, sia l’efficacia delle previsioni recate dall’art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020, volte ad accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche;
  • Art. 6 – punto 18 (Trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile): La norma proroga al 31 dicembre 2021 l’efficacia della disciplina che prevede il necessario svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
  • Art. 6 – punto 19 (Proroga udienze da remoto processo tributario): Si dispone la proroga della disciplina che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.
  • Art. 6 – punto 23 (Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici): Proroga fino al 31 dicembre 2021 – in luogo del termine del 31 luglio 2021 finora previsto – della disciplina transitoria (art. 10, commi 2 e 3 del DL n. 41/2001), per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico), per quelli già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
  • Art. 7-bis (Misure urgenti in materia di processo amministrativo): L’articolo è volto a consentire nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19;
  • Art. 8 (Modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020): Si interviene sull’articolo 85 del DL n. 18/2020, nella parte in cui prevede, una specifica disciplina per la composizione dei collegi anche delle sezioni riunite. L’intervento è finalizzato a ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti;
  • Art. 9 (Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità): Proroga, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021, delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili. Si incrementa di 16,95 milioni di euro (da 157 a 173,95 milioni di euro) per il 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020, relativa alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020;
  • Art. 11 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse): Si prevede che una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, sia destinata in via prioritaria alle attività che al 23 luglio 2021 (data di entrata del vigore del presente decreto) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Regioni e Province autonome, riparto Fondo a sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica

È stato pubblicato in G.U. n. 224 del 18 settembre 2021 il DPCM 30 giugno 2021 recante il riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro, istituito dall’articolo 26 del DL 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021.
Le risorse sono così destinate:
a) per 300 milioni di euro al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
b) per 20 milioni di euro al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
c) per 20 milioni di euro ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dal 15 ottobre certificazione verde covid per i dipendenti pubblici

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un Decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION