Differimento dei termini per le elezioni negli enti locali

L’articolo 2, comma 4, del Ddl di conversione in legge del D.L. 183/2020, approvato in via definitiva dal Parlamento,  dispone il differimento al 20 maggio 2021, in luogo del 31 marzo 2021, del termine entro cui deve avere luogo la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l’annullamento dell’elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, il Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali (di cui al D.P.R. 16/05/1960, n. 570) disciplina il caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (art.77) o superiore alla medesima soglia (art.79): se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sull’elezione di alcuno degli eletti, non sono previsti né lo svolgimento, né la ripetizione della votazione (art.77, comma 1, e art.79, comma 1). Altrimenti, il Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d’appello, stabilisce la data dell’elezione, entro i successivi due mesi (art.77, comma 2, e art.79, comma 2). Il termine iniziale del 31 marzo (ora differito al 20 maggio a causa della perdurante emergenza sanitaria) entro cui procedere alla consultazione elettorale, è il medesimo indicato all’art.1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n.125/2020 per lo svolgimento delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare.
Il comma 4-bis del medesimo art. 2 modifica l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato disposto il rinvio delle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali da svolgersi entro il 31 marzo 2021. Con la modifica si stabilisce che le elezioni si devono tenere:
– entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021;
– o, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.
Infine, il successivo comma 4-ter stabilisce che i richiamati termini per lo svolgimento delle elezioni si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION