Quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale

Al fine dell’individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale occorre computare anche il Sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell’art.39 del TUEL. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere volto ad appurare se per l’elezione del presidente del consiglio i due terzi previsti per il quorum deliberativo debba essere calcolato sul numero dei consiglieri comunali assegnati, quindi 17 (16 più il sindaco) o sul numero dei consiglieri presenti, quindi 16 (15 consiglieri più il sindaco).

L’art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 dispone che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che deve indicare il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute. L’unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale: la norma dispone, infatti, che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco. Nessun limite è posto, invece, da tale fonte al quorum funzionale, la cui disciplina è interamente lasciata all’autonomia dell’ente.

Al fine della individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo, il Consiglio di Stato, I Sez., con parere n.129 del 1° febbraio 2021 ha precisato che “… il sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell’art.39 del TUEL, deve essere computato ai fini del calcolo della maggioranza qualificata necessaria per l’elezione del presidente del consiglio comunale (in una fattispecie nella quale lo statuto ed il regolamento comunali stabilivano il quorum per l’elezione del presidente del consiglio comunale nei due terzi dei consiglieri assegnati al comune senza ulteriori precisazioni)”. Nel medesimo parere il Consiglio di Stato ha chiarito, inoltre, che “in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.”

 

La redazione PERK SOLUTION

Elezione del presidente del consiglio comunale e nomina degli assessori esterni

Con il parere del 14 novembre, il ministero dell’interno, in risposta ad una nota di chiarimento, ha evidenziato che lo statuto comunale deve prevedere espressamente la disciplina per la nomina del presidente consiliare e per quella dell’assessore esterno in riferimento alle ipotesi ex artt.39 e 47 del TUOEL sui comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Nel caso di specie, il ministero fa riferimento alla nota con cui una Prefettura ha trasmesso le osservazioni formulate dal sindaco del comune di … in merito alla questione segnalata da un consigliere comunale di minoranza. Il predetto consigliere ha evidenziato che il comune di …, i cui organi sono stati rinnovati il 14 e 15 maggio scorso con il sistema elettorale di cui all’art.71 del TUOEL “Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti”, ha nominato il presidente del consiglio e l’assessore esterno applicando le norme previste dallo statuto vigente dell’ente, adottato in epoca in cui il comune contava una popolazione superiore a 15.000 abitanti, a fronte dell’attuale popolazione che conta 14.569 abitanti. Tale dato, come riportato dalla Prefettura, si evince dalle risultanze del censimento della popolazione pubblicate sulla G.U.-serie generale n.53 del 3 marzo 2023; pertanto l’ente alla data delle elezioni registrava una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il dato della popolazione incide sia sulle modalità di nomina del presidente del consiglio che sulla nomina degli assessori esterni. Infatti, l’articolo 39 del decreto legislativo n.267/2000, al comma 1, prevede, per i comuni superiori a 15.000 abitanti, che il presidente del consiglio comunale sia eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta di consiglio, mentre la stessa norma lascia facoltà allo statuto dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di prevedere la figura del presidente del consiglio, in quanto, di norma, il ruolo di presidente è ricoperto dal sindaco, come prevede il comma 3 del citato articolo 39. Nel caso in esame, il presidente è stato eletto, come prescrive l’articolo 42 dello statuto dell’ente e l’articolo 39, comma 1, sopracitato, nella prima seduta del consiglio, ipotesi prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; pertanto lo statuto dell’ente non è stato modificato nella parte relativa alla previsione della figura del presidente per i comuni inferiori a 15.000 abitanti.

Quanto alla nomina degli assessori esterni, si osserva che l’articolo 47 del TUOEL al comma 3 dispone che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, mentre il successivo comma 4 prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina degli assessori di cittadini non facenti parte del consiglio. La nomina, quindi, di assessori esterni al consiglio, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell’art.47, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, richiede l’espressa previsione statutaria. Il consigliere esponente rileva, infatti, che il comune non ha adeguato lo statuto alla nuova dimensione demografica dell’ente, sia per la nomina del presidente del consiglio comunale che per quella dell’assessore esterno.

Alla luce delle norme sopracitate, il ministero è dell’avviso che lo statuto debba prevedere espressamente la disciplina per la nomina del presidente e per quella dell’assessore esterno con riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 39 e 47 del TUOEL relative ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Sarà, ovviamente, il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione delle norme statutarie di cui lo stesso si è dotato. Peraltro, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n.3357 del 2010, l’amministrazione non potrebbe comunque disapplicare le norme da essa poste nello statuto, in quanto è necessario il loro previo ritiro, ferma restando la facoltà dell’ente di modificare tali disposizioni successivamente, anche al fine di adeguarle ad eventuali nuove circostanze, come nel caso di specie.

 

La redazione PERK SOLUTION