Anci rende noto che in data 19 ottobre 2021, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il DPCM 15 settembre 2021, con il quale sono state ripartite le risorse destinate dall’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro.
Il programma è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici.
Il decreto dispone il riparto e l’individuazione dei criteri e modalità di erogazione delle risorse del Programma di riqualificazione Erp.
Si riporta di seguito un testo contenente alcune FAQ.
Rimozione del vincolo sul prezzo di cessione di immobili di E.R.P. convenzionata
Il vincolo per la determinazione del prezzo di cessione delle singole unità abitative, contenuto in una convenzione di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, può essere rimosso esclusivamente dietro corrispettivo secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 49-bis, della legge 28 dicembre 1998, n. 448. Lo ha precisato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 116 del 14.09.2020, in risposta ad un quesito in merito alla rimozione del vincolo sul prezzo di cessione di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata, confermando quanto già espresso dalla stessa Sezione nella precedente deliberazione n. 368/2019.
Ricordiamo che il nuovo testo del comma 49-bis dell’art. 31, come modificato dall’art. 25-undecies del D.L. 119/2018 (decreto fiscale 2019), prevede la possibilità di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. Detta percentuale è da stabilirsi, anche con eventuali riduzioni in funzione della residua durata del vincolo. In pendenza della rimozione dei vincoli il contratto di trasferimento dell’immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L’eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità previste.