Esonero dagli oneri concessori per gli edifici di interesse pubblico

Per essere legittimata all’esenzione dal contributo di costruzione l’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 7 giugno 2021, n. 4350 ha chiarito che il discrimine è nella diretta contribuzione delle opere alla erogazione del servizio pubblico. La conseguenza è che non può assumere rilievo, ai fini dell’esenzione del pagamento, la possibilità che le opere in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica. ​​​​​​​Il fatto che l’immobile sia destinato a essere acquisito dalla concedente alla scadenza del rapporto concessorio, non è sufficiente a radicare quel nesso diretto con l’interesse pubblico che necessita ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2017 per legittimare l’esenzione dal pagamento, dovendo quindi ritenersi l’opera strumentale a un interesse commerciale di rilevanza esclusivamente privatistica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di risparmio idrico su edifici pubblici

È stato pubblicato in G.U. n. 98 del 24 aprile 2021 il Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 febbraio 2021, recante “Criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici”. Gli edifici oggetto di intervento sono quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori ai sensi dell’art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalità di cui al decreto sono concessi fino ad un importo massimo nominale complessivo pari ad euro 200.000.000,00. Possono beneficiare dei finanziamenti i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, nonché i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento alle seguenti strutture:
a) immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, nonché gli edifici pubblici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito «AFAM») di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell’art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
Sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi di riqualificazione energetica: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling ; i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; j) riqualificazione degli impianti di illuminazione; k) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.
La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene mediante presentazione del modulo di domanda, redatto secondo l’allegato A1 (Soggetti pubblici) o l’allegato A2 (Fondi di investimento). Il modulo deve essere compilato attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a., firmato digitalmente e, corredato della relativa documentazione, trasmesso con unica pec agli indirizzi di posta elettronica certificata: fondokyoto@pec.minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it. Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – e, comunque, entro le ore 24,00 del centottantesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo amianto per gli edifici pubblici

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 288 del 19 novembre 2020 il Decreto Direttoriale n. 486 del 13 dicembre 2019 recante il bando relativo all’annualità 2018 per l’accesso ai finanziamenti del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni pubblici contaminati da amianto, così come istituito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (“Collegato Ambiente”).
Il fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica, mediante rimozione e smaltimento. dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche destinate allo svolgimento delle attività dell’amministrazione partecipante o comunque attività di interesse pubblico.
La graduatoria finale degli interventi ammessi a finanziamento è basata sui seguenti criteri di priorità:
1. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;
2. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;
3. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo;
4. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un Sito di Interesse Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del Decreto Ministeriale n.101 del 18 marzo 2003.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono presentare domanda in via telematica esclusivamente tramite l’applicativo presente alla pagina web https://www.amiantopa.minambiente.it

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION