La RGS ha pubblicato due nuove FAQ relative agli effetti del riaccertamento ordinario 2021 sulla certificazione covid 2021.
In particolare, con la FAQ 44 si chiarisce che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020 fra le Maggiori spese COVID-19, coperte da ristori specifici di spesa, dal Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e/o da risorse proprie, debbano essere dichiarate fra le Minori spese nella certificazione 2021, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, pertanto, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “Minori spese 2021 “COVID-19” (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021. In tal modo, si realizza la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni. Le economie rilevate potranno essere utilizzate per le medesime finalità nell’esercizio 2022.
Anche le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 su impegni 2020, ancorché non certificate come minori spese nel 2020, in quanto non note prima, debbono essere dichiarate nella certificazione 2021 di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “ Minori spese 2021 “COVID-19” (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021 (FAQ 45).
Autore: La redazione PERK SOLUTION