Il revisore dei conti che ha già svolto due incarichi non può essere nominato una terza volta nel medesimo ente, a tal fine non rileva se gli incarichi siano stati consecutivi, né se il mandato sia stato inferiore al triennio e neppure il ruolo ricoperto nel collegio. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, con il parere del 9 luglio 2021, in risposta ad un quesito circa la disposizione contenuta nell’articolo 235, comma 1, del TUEL che prevede che i componenti dell’organo di revisione non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Nel merito, il Ministero ha ricordato che l’articolo 235, comma 1, primo periodo, del suddetto testo unico, come risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 19, comma 1-bis, del DL 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, prevede che “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ….., e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.” Sulla base della disposizione in esame, il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente locale non può essere nominato una terza volta revisore nel medesimo ente, non rilevando a tal fine il fatto che gli incarichi siano o meno consecutivi. In ordine all’applicazione del limite nel caso in cui uno dei due incarichi si sia concluso anticipatamente, il Ministero è dell’avviso che l’incarico vada, comunque, considerato nel novero di quelli precedentemente svolti anche nell’ipotesi in cui vi sia stata interruzione anticipata dello stesso. Infine, laddove la disposizione in oggetto fa riferimento ai “componenti” dell’organo di revisione è da intendersi riferita indistintamente ai tre revisori non rilevando se nel passato lo stesso soggetto abbia rivestito o meno la carica di Presidente, in quanto, la ratio della norma nel prescrivere una turnazione di professionisti nello svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è tesa a garantire l’autonomia, la terzietà e l’indipendenza del ruolo di chi è chiamato a fare il controllore in una funzione così importante e delicata.