Pubblicato in G.U. il DPCM per l’assunzione di nuovi segretari comunali

È stato pubblicato in G.U. n. 208 del 6-9-2022 il DPCM del 13 luglio 2022 che autorizza il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie – albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) – ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 48 unità di segretari comunali. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avvio di opere indifferibili: La nota ANCI al DPCM che disciplina l’accesso al Fondo

Anci ha pubblicato la nota di lettura al DPCM per la definizione della disciplina delle modalità di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, previsto dall’articolo 26, comma 7, del Dl n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC e che, per il 2022, ha una capienza finanziaria di 1,5 miliardi di euro.

Il provvedimento, come previsto dalla succitata normativa, è volto a disciplinare l’accesso al Fondo per consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari per l’aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. dl Aiuti.
Il decreto individua due tipologie di intervento per l’assegnazione delle risorse: ordinaria e semplificata, quest’ultima riservata agli enti locali.
La procedura ordinaria riguarda l’accesso al fondo da parte delle Amministrazioni statali. Solo per gli enti locali titolari di interventi finanziati da risorse PNRR, l’accesso al fondo, sotto forma di contributo, ha una forma semplificata che non prevede alcuna istanza e segue la procedura di cui all’articolo 7 del DPCM. Trattasi di una norma di favore per i Comuni e le Città Metropolitane che consente un’accelerazione dell’adeguamento dei quadri economici delle opere indicate nell’Allegato al DPCM, secondo le percentuali ivi indicate.
L’articolo 7 del DPCM prevede, dunque, una procedura speciale per gli enti locali, senza la presentazione di una domanda da parte delle amministrazioni ma tramite l’assegnazione diretta delle risorse attribuite dal decreto stesso, indicate nell’Allegato 1, per le opere o gli interventi degli enti locali che necessitano di tale ulteriore contributo. Pertanto, gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e inclusi nell’Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento pubblicato o in corso di pubblicazione, la percentuale indicata nell’Allegato del DPCM.
La preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l’accertamento delle stesse a bilancio. La comunicazione di tale preassegnazione da parte di ciascuna amministrazione finanziatrice, entro 10 giorni dalla pubblicazione in GU del DPCM, costituisce pertanto l’aggiornamento del finanziamento assegnato.
Nei limiti dell’ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere, potrà anche rimodulare la preassegnazione del contributo al fine di considerare la sussistenza di altre risorse disponibili, ferma restando la misura di riferimento dell’incremento oggetto di preassegnazione di cui al citato Allegato 1. Per gli interventi oggetto di questa procedura semplificata (Allegato 1), infatti, non si procede in via preventiva alla valutazione delle disponibilità di risorse nell’ambito del quadro economico o su altri interventi già ultimati, in quanto l’analisi verrà fatta mensilmente da ciascuna Amministrazione finanziatrice, attraverso il sistema ReGiS, che procede poi, sulla base dei risultati di tale verifica, all’assegnazione definitiva.
In relazione alla predetta verifica, l’Amministrazione statale finanziatrice comunica alla Ragioneria Generale dello Stato, entro 5 giorni dalla chiusura del mese, le risorse finanziarie da riassegnare.
Nel caso in cui venga rilevato il mancato avvio dell’affidamento delle opere entro il 31 dicembre 2022, è previsto –da parte dell’Amministrazione finanziatrice– l’annullamento della preassegnazione. In relazione a tali verifiche, l’Amministrazione finanziatrice comunica alla Ragioneria Generale, entro il 31 gennaio 2023, le risorse finanziarie da riassegnare con la procedura ordinaria di cui al decreto stesso.
Si coglie infine l’occasione per chiarire in via definitiva il problema della finanziabilità dell’IVA in seguito a progetti finanziati con risorse PNRR, i cui quadri economici risultino modificati per effetto dell’aumento dei costi dei materiali e del relativo contributo a valere sui fondi ministeriali per revisione dei prezzi. A tal proposito si riporta quanto già chiarito dal Servizio Centrale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato sull’Iva per progetti PNRR e cioè che “tutti i progetti sono finanziati nel loro costo integrale (comprensivo dunque di IVA). In sede di rendicontazione l’IVA va scorporata e considerata separatamente solo per finalità contabili nei confronti della Commissione Europea”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Covid-19, il Dpcm del 3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che entreranno in vigore dal 5 novembre e saranno efficaci sino al 3 dicembre 2020. Il provvedimento sospende lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Le pubbliche amministrazioni dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Le P.A. dovranno, quindi, assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Covid-19, Nuovo DPCM del 24 ottobre 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020 il DPCM del 24 ottobre recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le restrizioni contenute nel provvedimento entreranno in vigore il 26 ottobre e dureranno sino al 24 novembre 2020.

Allegati al Dpcm 24 ottobre 2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza Covid-19, in G.U. il DPCM del 7 settembre 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020 il DPCM recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull’intero  territorio  nazionale,  le  misure  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il nuovo DPCM per il contenimento del contagio da Covid-19

Pubblichiamo il testo del DPCM del 26 aprile 2020 annunciato in conferenza stampa dal Presidente Conte, contenente misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione. Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori. Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza COVID-19, in G.U. il nuovo DPCM del 22 marzo

È stato pubblicato in G.U. n. 76 del 22-03-2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION