Decreto “Sostegni bis”, la Camera vota la fiducia

La Camera con 444 voti favorevoli e 51 voti contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.C. 3132-AR), nel testo predisposto dalla Commissione, a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. I lavori proseguono con l’esame degli ordini del giorno. Il provvedimento passa all’esame del Senato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo agevolazioni TARI utenze non domestiche, pubblicato il decreto

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Finanza Locale, con comunicato di oggi, 2 luglio 2021, rende noto che è stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche», il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I comuni possono concedere riduzioni della Tari – in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiate.  Le risorse assegnate e non utilizzate saranno recuperate nell’anno 2022.

Decreto riparto fondo agevolazioni TARI
ALLEGATO A – Riparto del fondo – importo per ciascun comune

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli emendamenti Anci al decreto Sostegni-bis

L’ANCI ha presentato alla  Commissione Bilancio della Camera dei deputati gli emendamenti al d.l. n. 73/2021, cosiddetto “sostegni bis”. Tra le diverse proposte emendative segnaliamo:
a. l’aumento delle risorse messe a disposizione dall’art. 52 per la copertura ordinaria dei disavanzi determinatisi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021;
b. la sospensione in via temporanea ed eccezionale, anche in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso, del ripiano dei disavanzi di amministrazione 2020-21 degli enti locali in predissesto o investiti dalla diversa modalità di ripiano del FAL, permettendone il recupero mediante l’allungamento di due dei rispettivi periodi di ammortamento;
c. la possibilità per gli enti di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di gestione della contabilità e del bilancio, di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti
per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni a decorrere dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla BDAP;
d. l’abrogazione della norma TUEL (art. 187, co.3) che vieta l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l’ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 TUEL);
e. la proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC);
f. la semplificazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio in caso di sentenze esecutive;
g. l’incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali;
h. l’abolizione dell’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazioni patrimoniali degli enti territoriali;
i. la proroga dei termini di approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 31 luglio, attualmente fissati al 30 giugno dall’art. 30, comma 5 del D.L. 44/2021;
l. la facoltà di revisione di affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie

L’art. 53 del D.L. n. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Per il riparto del Fondo è previsto un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero entro il 24 giugno p.v. Il riparto tra i comuni sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:
– per il 50% (250 milioni), in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
– per il restante 50% (250 milioni), in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale,
ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali di riferimento quelli relativi all’anno d’imposta 2018.
Il contributo minimo spettante a ciascun comune non può comunque risultare inferiore a 600 euro. A tal fine si prevede che, nel caso di comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti, la quota calcolata in base al criterio della popolazione venga decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto del criterio dell’importo minimo per ciascun comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni bis, potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi

L’art. 63 del D.L. n. 73/2021, Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, (G.U. n. 123 del 25-5-2021), c.d. decreto Sostegni bis, incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, nonché le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati, e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla erogazione delle risorse ai Comuni, sulla base dei criteri stabiliti, provvederà la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, regolarizzata con l’emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell’esercizio 2021.
Come sottolineato dalla Relazione illustrativa, l’articolo 63 riproduce la previsione di cui all’art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020. Infatti, dal monitoraggio in corso, a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, è emerso l’avvenuto utilizzo in una percentuale superiore al 90 % delle risorse erogate, attestando l’importanza dell’iniziativa in un periodo di oggettiva difficoltà economica e sociale per le famiglie con figli, correlata all’emergenza epidemiologica in atto. Il protrarsi della situazione rende pertanto opportuno, sottolinea la Relazione, estendere l’arco temporale di riferimento, consentendo il finanziamento anche di interventi da svolgere oltre il periodo estivo, ovvero fino al 31 dicembre 2021, ovviamente riferibili alle tipologie di iniziative menzionate nella norma e compatibili con il lasso temporale di riferimento (servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori).
Al fine di predisporre l’elenco dei Comuni beneficiari dei finanziamenti, le Regioni stanno procedendo ad una veloce rilevazione tra i Comuni attraverso l’invio di una scheda da compilare e inviare entro l’8 giugno, all’indirizzo email indicato da ciascuna Regione.
La scheda dovrà essere compilata solo nel caso in cui Comune non abbia interesse ad attivare i centri estivi.
Tutti i Comuni che non risponderanno saranno inseriti automaticamente nella lista dei Comuni beneficiari del finanziamento.
L’Anci provvederà a dare ampia diffusione dell’elenco dei beneficiari con i relativi importi, appena sarà approvato in Conferenza Unificata il decreto di riparto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, le novità contenute nel DL Sostegni bis

L’Agenzia delle entrate-Riscossione illustra le novità del “Decreto Sostegni-bis (DL n. 73/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. DI seguito le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del “Decreto Sostegni-bis”.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato).
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Per conoscere tutti i provvedimenti normativi ancora vigenti in materia di riscossione introdotti nel periodo di emergenza COVID-19, consulta il Vademecum e le FAQ.

 

 

Decreto Sostegni bis in GU, le novità per gli enti locali

L’Anci ha pubblicato una nota sintetica delle norme d’interesse dei Comuni contenute nel Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, cd sostegni bis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed è dunque in vigore dal 26 maggio 2021. Il decreto interviene con uno stanziamento di 40 miliardi a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento.

DL Sostegni-bis, rinvio bilanci e rendiconti al 31 luglio 2021 per i soli enti con FAL

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, c.d. decreto Sostegni-bis.
Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:
1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
3. tutela della salute;
4. lavoro e politiche sociali;
5. sostegno agli enti territoriali;
6. giovani, scuola e ricerca;
7. misure di carattere settoriale.
Tra le diverse novità di interesse per gli enti locali evidenziamo l’art. 52 che differisce al 31 luglio 2021 – per i soli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità (FAL) di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti – il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del TUEL. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163. La proroga si correla alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, che, nel modificare nuovamente la disciplina di contabilizzazione e restituzione del FAL (Fondo Anticipazione Liquidità di cui al d.l. 35/13), comporta l’immediata decadenza dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del d.l. 162/2019, e della disciplina definita per il ripiano annuale dell’anticipazione ricevuta.
Si prevede, inoltre, l’istituzione di fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION