Anticipazione di contributi per gli investimenti dei Comuni

I commi 44-46 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 disciplinano l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali. Il comma 46 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro la data del 31 marzo 2024, ai quali è demandato il compito di stabilire:

  • i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;
  • il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo, delle risorse assegnate (tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229);
  • la rendicontazione e la verifica delle risorse assegnate;
  • le modalità di recupero e l’eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Rispetto al contributo ordinario spettante al Comune, i DPCM attuativi dovranno prevedere anche una decurtazione del 5% in caso di mancata approvazione, entro la fine dell’anno precedente, del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.).

L’art. 209-quinquies del DL Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri in data 13 maggio 2020, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, consente di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori:

  • dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico;
  • della manutenzione della rete viaria;
  • del dissesto idrogeologico;
  • della prevenzione del rischio sismico;
  • della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

A tal fine, i beneficiari delle risorse, che saranno individuate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, potranno essere autorizzati con il medesimo decreto a stipulare mutui, di durata massima quindicennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno

L’art. 187 del DL Rilancio dispone l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in misura pari a due dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall’imposta come risultanti dall’ultimo bilancio o se non approvato dall’ultimo consuntivo annuale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Bozza DL Rilancio, anticipazione di liquidità per gli enti locali

La bozza di DL Rilancio, all’art. 125, ripropone l’anticipazione di liquidità a favore degli enti territoriali, destinata ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale. Si ricorda che le anticipazioni sono destinate a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio; non rappresentano quindi risorse aggiuntive per l’ente che vi ricorre e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
L’anticipazione potrà essere richiesta, con deliberazione della Giunta nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. L’anticipazione per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
La richiesta dell’anticipazione dovrà essere corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione e redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, nonché l’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
L’anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 e dovrà essere restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità. La rata annuale dovrà essere corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle entrate provvederà a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
Si prevede inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l’eventuale quota di anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell’anticipazione concessa, alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. La mancata estinzione dell’anticipazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Le anticipazioni potranno essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni autorizzate dall’articolo 1, comma 556 legge di bilancio 27 dicembre n. 160.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION