Il documento ANCI sul dl Rilancio presentato alle commissioni Bilancio di Camera e Senato

L’ANCI ha presentato, il 27 maggio 2020, alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato un documento sul DL Rilancio, nel quale vengono elencate le principali urgenze, dal punto di vista dell’insufficienza di risorse, che i Comuni stanno patendo in seguito all’emergenza Coronavirus.

Il documento rileva come i fondi specifici stanziati dal dl 34/2020 colgono in modo molto parziale l’intensità della crisi in atto presso i Comuni. In particolare:

– il fondo generale è nettamente sottodimensionato, non solo rispetto alle aspettative degli amministratori, ma anche in relazione alla più moderata richiesta Anci di 5 mld. di euro. La richiesta dell’Anci è di un incremento del fondo di 2,5 mld, da destinare per 2 mld. ai Comuni e per 500 mln. alle Città metropolitane e alle Province;

– il fondo per il ristoro della riduzione IMU destinata agli alberghi e ad una grande platea di altre strutture recettive (- 50% per il 2020) appare seriamente sottostimato: ANCI ritiene che la quota da assegnare ai Comuni coinvolti debba essere almeno raddoppiata, passando da 75 mln. circa a 150 mln. di euro; – il fondo relativo all’imposta di soggiorno copre appena un sesto del gettito 2019. Ad avviso dell’ANCI l’importo deve essere portato da 100 a 400 mln. di euro;

– il fondo per l’occupazione di suolo dei pubblici esercizi della perdita di gettito attualmente, che appare quantificato nel complesso correttamente, deve essere attentamente monitorato in fase di riparto. Appare inoltre opportuno chiarire in modo esplicito che le maggiori occupazioni dei pubblici esercizi sono escluse dall’applicazione del prelievo (con particolare riguardo alla Tosap, che in quanto “tributo” soggiace al divieto di esenzione da parte dell’ente locale, salvo casi espressamente indicati dalla legge;

– deve essere ulteriormente sostenuto il trasporto pubblico locale di competenza degli enti locali, con uno stanziamento aggiuntivo di almeno 300 mln. di euro (rispetto ai 500 attualmente previsti);

– va introdotto un intervento sulla TARI, sia in termini di risorse dedicate, sia per l’esigenza di uno schema ragionevole e uniforme di agevolazione nazionale, anche al fine di colmare l’assoluta insufficienza dello schema recentemente indicato da ARERA (Del. n. 158). Un’agevolazione robusta, puntata su tre mesi di difficoltà per le aziende sottoposte a lockdown, evitando distinzioni astruse tra “quota variabile” e “quota fissa” della tariffa, nonché estesa alle famiglie in maggiore difficoltà, può essere valutata intorno a 1,5 mld. di euro, di cui almeno 400 mln. da stanziare quale canale separato di ristoro in relazione alla citata disposizione dell’ARERA. ANCI ritiene, in proposito, quanto mai inopportuno che il costo delle agevolazioni indicate da ARERA possa essere accollato alle famiglie e alle aziende non direttamente colpite dai lockdown,.

Il decreto legge 18/2020 e con gli accordi di rinegoziazione/sospensione delle rate di mutui (MEF, CDP e Banche) si sono registrati allentamenti delle regole finanziarie, con effetti variabili tra le diverse fasce di enti:

– più libero utilizzo degli avanzi “disponibili”;

– facoltà di svincolo di quote di avanzo vincolato non già oggetto di obbligazione giuridica; – libero utilizzo degli oneri di urbanizzazione;

– sospensione delle rate capitali dei mutui con semplificazione della procedura introdotta dal dl Rilancio.

ANCI ritiene tuttavia essenziale un ulteriore e più ampio allentamento dei vincoli, in particolare per quanto concerne:

– avanzi “destinati”;

– liberalizzazione dell’uso della cassa vincolata;

– libero utilizzo di altre entrate vincolate (alienazioni, multe, vincoli minori).

Sono completamente ignorate alcune norme fondamentali sulle crisi finanziarie, quali:

– la sospensione del ripiano dei disavanzi (per tutte le fattispecie di disavanzo);

– la sospensione delle restituzioni di liquidità straordinaria (per predissesti, dissesti ed enti già sciolti per mafia);

– la sospensione delle procedure di predissesto e di dissesto “guidato” (da sentenza CdC);

– la facilitazione di accesso alla sospensione dei mutui per gli enti in dissesto.

 

 

 

Tasso di riferimento per le anticipazioni di liquidità pari all’1,226%

Con comunicato stampa n. 113 del 27/05/2020, il Ministero dell’Economia e finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116 comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, è pari all’1,226%.

Si ricorda che per il pagamento dei debiti della PA si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti.
Le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare le temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. comma 17 della legge 350/2003. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adegueranno le relative iscrizioni nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20bis del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Le anticipazioni sono dirette all’estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili, nonché maturati alla data del 31 dicembre 2019, che gli enti territoriali non sono in grado di far fronte, per carenza di liquidità, “anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19”. La relativa richiesta alla CDP deve essere effettuata tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, secondo le modalità previste nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del DL Rilancio. La norma individua nella Giunta l’organo dell’ente territoriale competente a formulare tale richiesta. L’anticipazione di liquidità non può essere domandata per debiti fuori bilancio a meno che l’ente non ne abbia disposto il relativo riconoscimento.
Le anticipazioni saranno concesse in deroga agli artt. 203 e 204 del TUEL; per le regioni e le province autonome la deroga riguarda quanto disposto dall’art. 62 del D.lgs. 118/2011.
L’anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 a valere sulla sezione del fondo per Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali e sarà restituita secondo rate costanti in un periodo massimo di 30 anni. Il piano di ammortamento prende avvio nel 2022 e le rate sono corrisposte non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione dell’anticipazione e fino alla data di decorrenza dell’ammortamento maturano gli interessi di preammortamento.
Il recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti locali, al momento della loro scadenza, è effettuato dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente. Nel caso dei comuni, la trattenuta è effettuata all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione; nel caso delle città metropolitane e delle province, la trattenuta è effettata all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori), riscossa tramite modello F24; nel caso di regioni e province autonome, il recupero è effettuato a valere sulle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati ai medesimi enti.
La mancata estinzione dell’anticipazione entro la prima rata è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Estensione della durata dei permessi retribuiti per assistenza familiari disabili

L’art. 73 del DL n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio incrementa di ulteriori complessivi dodici (12) giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. I 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati. La norma estende quindi anche ai mesi di maggio e giugno 2020 quanto già previsto dall’art. 24 del D.L. 18/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020. Il richiamato art. 24 riconosce il suddetto beneficio anche al personale sanitario, compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità, nonché al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. In quest’ultimo caso, il beneficio non è cumulabile con la possibilità per il medesimo personale di essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio per ragioni riconducibili all’emergenza epidemiologica, di cui all’art. 87, c. 6, del D.L. 18/2020.
Si ricorda che l’art. 39 del DL Cura Italia, legge 27/2020, reca disposizioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiari soggetti disabili, nonché da parte di lavoratori immunodepressi, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulla rinegoziazione e sospensione dei mutui

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sugli interventi di rinegoziazione e sospensione mutui alla luce del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Tra gli interventi previsti dal decreto assumono rilievo quelli volti ad alleggerire il peso degli oneri di rimborso prestiti. Il comma 1 dell’articolo 113 ha introdotto la possibilità di aderire alle operazioni di rinegoziazione e/o rimodulazione dei mutui, anche in esercizio provvisorio e anche mediante delibera di Giunta in luogo di quella consiliare. Si tratta di semplificazioni procedurali che consentono di agevolare il processo decisionale di adesione alle operazioni di riduzione degli oneri da indebitamento in una fase di particolare difficoltà organizzativa e gestionale. Sono invece rimaste escluse da ogni tipologia di intervento sia l’ipotesi di moratoria di un anno della restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, sia quella di uno specifico intervento sui prestiti obbligazionari. Il termine del 15 maggio 2020 previsto dall’Accordo ANCI-UPI-ABI, entro il quale gli enti avrebbero dovuto presentare le domande di sospensione, è stato prorogato al 31 maggio 2020. Anche l’Istituto per il credito sportivo ha aderito al citato Accordo ed avviato le procedure per l’invio della richiesta di sospensione delle quote capitale dei propri mutui, che dovrà pervenire all’Istituto entro il 28 maggio 2020. Per aderire alla rinegoziazione Cdp, gli enti hanno invece tempo fino al 27 maggio 2020 per effettuare la prenotazione. Entro il 3 giugno 2020 è necessario inviare in modalità telematica la formale richiesta di adesione e tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente. Le delegazioni di pagamento, in originale, dovranno invece essere trasmesse a Cdp entro il 30 luglio 2020.
Per quanto riguarda l’opportunità e la convenienza della rinegoziazione/sospensione mutui proposta da CDP, la nota ricorda che si tratta di un’operazione del tutto diversa, nelle finalità e nei contenuti, rispetto alle rinegoziazioni degli anni passati, che mira, in sostanza, a fornire nel più breve tempo liquidità e risorse aggiuntive di competenza per l’esercizio in corso nella fase di emergenza COVID-19. La CDP ha inoltre deciso autonomamente l’operazione attraverso l’allungamento obbligato del periodo di ammortamento al 2043 (nei casi di durata inferiore), senza dare – come avvenuto in precedenti occasioni – possibilità di scelta su un ventaglio di durate diverse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle Entrate, le misure fiscali contenute nel DL Rilancio

L’Agenzia sintetizza e spiega le disposizioni contenute nel decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle famiglie, agevolazioni alle imprese (fondo perduto alle aziende), potenziamento delle detrazioni (ecobonus, credito d’imposta per gli investimenti, ecc.), sospensioni e proroghe degli adempimenti.
Vademecum decreto Rilancio

DL Rilancio, l’anticipazione del prezzo dell’appalto può essere incrementata al 30%

L’art. 207 del D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, pubblicato in G.U. n. 128 in data 19.05.2020, rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici” prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nonché  in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possa essere elevato al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante.
Si prevede altresì che le stazioni appaltanti, al di fuori dei casi sopra indicati, possano comunque riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un’anticipazione fino al 30% del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione contrattualmente prevista. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Rilancio, le novità in materia di riscossione

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21, recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto le seguenti novità in materia di riscossione:

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).
La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.

“Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio” 
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni 
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).
Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Pubblicato in GU il Decreto Rilancio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto Legge n. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sospensione dei servizi e prestazioni individuali domiciliari e di trasporto scolastico

L’art. 116 del DL Rilancio, in attesa di pubblicazione in G.U., sostituisce integralmente l’art. 48 del DL. 18/2020 (c.d. Curata Italia), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che disciplina la sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l’infanzia e dell’attività dei centri diurni per persone disabili e per anziani.
La modifica normativa introdotta dalla lettera a) del comma 1 prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semi-residenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione  dell’emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possano essere  rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale. L’individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle potranno essere definite tramite co-progettazioni con gli enti gestori e riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali, le pubbliche amministrazioni saranno autorizzate, inoltre, al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi utilizzando l’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, appostato nel proprio bilancio e già destinato allo scopo e senza quindi affrontare ulteriori oneri. Tale importo sarà suddiviso in tre distinte quote:

  • una quota commisurata alle prestazioni rese in altra forma, secondo le modalità indicate al comma 1, subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento;
  • una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo tale che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all’atto della ripresa della normale attività;
  • una terza quota eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori

Viene, altresì, specificato che è fatta comunque salva la possibilità per i gestori  di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi e scolastici  e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, o di servizi sociosanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

In ultimo, la lettera b) del comma 1 dell’art. 116 dispone che all’articolo 92, comma 4-bis del DL 18/2020 primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” siano soppresse. AL riguardo, si rammenta che il comma 4-bis  reca una serie di disposizioni volte a tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico (escludendo la possibilità per i committenti di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi) e attribuendo anche alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso (salvo quelle per cui vi è già stata l’aggiudicazione) prevedendo contestualmente la possibilità di prorogare gli affidamenti in atto.  La modifica normativa permette, di fatto, alle amministrazioni di applicare decurtazioni nei confronti dei gestori di servizi di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION