Bozza DL Rilancio, semplificazione procedure di adesione alla rinegoziazione mutui

L’art. 122 della bozza del DL Rilancio prevede la possibilità per gli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, disposizioni in tema di impianti sportivi

L’art. 210 della bozza di DL Rilancio, al fine di agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, dispone la proroga, dal 30 giugno al 31 luglio, della sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici. Si riducono, invece, ad un massimo di 4, le rati mensili di versamento dei predetti canoni.
La norma concede la possibilità di rinegoziazione delle concessioni, in scadenza entro il 30 luglio 2023, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, qualora ne facciano richiesta i soggetti concessionari. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Si prevede che il locatario abbia diritto ad una riduzione della prestazione da lui dovuta, in misura non inferiore al 60 % del canone mensile contrattualmente pattuito, per tutto il periodo di chiusura obbligatoria, salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.
Infine, viene estesa l’applicazione dell’articolo 88 del D.L. 18 del 2020 anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure restrittive adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Pertanto, i soggetti acquirenti contratti di abbonamento per l’accesso a impianti sportivi potranno presentare istanza di rimborso al gestore che provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle misure statali e regionali di sospensione dell’attività sportiva.

 

Art.210 Disposizioni in tema di impianti sportivi

1. All’art. 95, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite con le parole «al 30 giugno 2020». All’art. 95, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite con le parole «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».
2. Al fine di far fronte alla crisi economica delle società e associazioni sportive che hanno sospeso la propria attività per adeguarsi alle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli enti concedenti la gestione di impianti sportivi pubblici possono concordare con i soggetti concessionari, che ne facciano apposita richiesta, la revisione dei rapporti concessori che scadono entro il 30 luglio 2023, da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.
3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione dell’impianto sportivo. Il conduttore ha diritto a una corrispondente riduzione del canone locatizio, in misura non inferiore al sessanta per cento dell’importo contrattuale, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure di sospensione, salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.
4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al gestore dell’impianto sportivo, allegando il relativo titolo di acquisto. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, Reintegro Fondo di Solidarietà a seguito dell’emergenza alimentare

L’art. 114 della bozza di DL Rilancio prevede il reintegro del fondo di solidarietà comunale per 400 milioni, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà alimentare tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

 

Art. 114 Reintegro Fondo di Solidarietà a seguito dell’emergenza alimentare

1.Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, fondo di 3,5 miliardi a ristoro minori entrate

L’art. 113 della bozza di DL Rilancio, al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid19, stanzia un fondo di 3,5 miliardi di euro da ripartire sulla base della perdita di gettito delle entrate locali (tributarie ed extratributarie) e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati da un tavolo tecnico istituito presso il MEF con la partecipazione dei rappresentanti di ANCI e UPI.
Il fondo verrà ripartito tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Nelle more dell’adozione del decreto è previsto, è prevista l’erogare di un acconto pari al 30 per cento del fondo in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultanti dal SIOPE. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull’andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, possa attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane.

 

Art.113 Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1.Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sulle minori entrate al netto delle minori spese e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento del fondo è erogata a ciascun ente, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.
2.Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION