Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus. Ok all’esenzione per i termoscanner

Via libera all’Iva agevolata, prevista dall’articolo 124 del DL Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato Iva introdotto dal Dl n. 34/2020 (Dl Rilancio).

Iva agevolata, disco verde ai termoscanner
Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti
La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del fondo di 30 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica

E’ stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del ministero Istruzione n. 77 del 29 luglio 2020 che assegna i 30 milioni di euro, di incremento delle risorse del fondo unico nazionale, previsti dal decreto Rilancio distribuiti tra tutte le Province e le Città metropolitane e tra i Comuni con un numero di studenti pari o superiore a 10.000. La ripartizione economica suddivisa per Province, Città Metropolitane e Comuni è avvenuta sulla base del numero di studenti presenti sul territorio. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione in favore degli Enti locali beneficiari.
Le spese ammissibili per gli interventi di adeguamento degli spazi al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza risultano essere le seguenti:

  • lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne;
  • acquisto di beni durevoli, come a titolo semplificativo ma non esaustivo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi;
  • interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.

Nell’ambito delle somme assegnate possono essere riconosciute spese tecniche, spese per acquisizione di certificazioni e oneri previsti per legge. Non sono ritenute ammissibili, invece, le spese per l’acquisto di arredi, di dispositivi digitali per la didattica, per il pagamento di canoni di locazione di spazi e ambienti e per ogni altra spesa già sostenuta dalle istituzioni scolastiche o dai medesimi enti a valere su altre risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali per la medesima finalità. Il termine ultimo per la rendicontazione delle risorse è fissato al 15 ottobre 2020.
A seguito di diverse richieste pervenute dagli Enti locali relativamente al termine fissato nel decreto al 15 ottobre per la rendicontazione delle risorse con la previsione di restituzione delle somme non utilizzate al 15 dicembre 2020, l’Anci e l’Upi con lettera congiunta hanno richiesto al Ministero dell’Istruzione la proroga della scadenza almeno per la fine di novembre in quanto il termine del 15 ottobre appare troppo ravvicinato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazione del prezzo dell’appalto: I chiarimenti interpretativi nella circolare del MIT

Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso una circolare che contiene alcuni chiarimenti interpretativi circa l’art. 207 del D.L. n. 34/2020 relativo alle “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”.
Come noto, l’art. 207, al fine di riconoscere liquidità aggiuntiva a tutte le imprese che abbiano in corso di esecuzione appalti pubblici, interviene sull’istituto dell’anticipazione del prezzo previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, introducendo (al comma 1), in via transitoria, la possibilità per la stazione appaltante di incrementare l’importo dell’anticipazione del prezzo, prevista a favore dell’appaltatore fino al 30 per cento, in luogo del limite del 20 per cento, nelle procedure disciplinate dal codice dei contratti e in particolare:

  1. nei casi di procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020);
  2. in caso di contratti senza pubblicazione di bandi avvisi, procedure in cui, alla medesima data di entrata in vigore del decreto, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
  3. in ogni caso per le procedure disciplinate dal codice dei contratti avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 30 giugno 2021.

Tale incremento potrà essere disposto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 207 prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1 (sopra richiamati), l’anticipazione potrà essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque sempre nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche:

  • agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista;
  • ovvero agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

Al riguardo, la circolare fornisce specifici chiarimenti sull’interpretazione della norma, per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni inviate al MIT.
In particolare, viene chiarito che l’ambito di applicazione della misura temporanea prevista dal comma 2 dell’art. 207 deve intendersi esteso non solo alle ulteriori procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016, ma più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali. Inoltre, va ritenuta l’applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali.
Con riferimento alla disponibilità delle somme da impiegare per l’anticipazione, la circolare chiarisce che il legislatore abbia inteso porre un vincolo all’erogabilità del beneficio con gli stanziamenti annuali annuali previsti nel quadro economico dell’intervento. Non può invece ritenersi che debba farsi riferimento a uno specifico capitolo di spesa destinato all’anticipazione del corrispettivo, anche qualora l’amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia, e a fortiori per i contratti risalenti a epoca anteriore all’introduzione nel sistema dell’anticipazione del corrispettivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Centri estivi, le modalità di spesa delle risorse assegnate ai Comuni

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con messaggio n. 1 dell’8 luglio 2020 fornisce indicazioni in merito alle modalità di spesa delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell’art. 105 del D.L. n. 34/2020 (interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine fino a 16 anni di età, per i mesi da giugno a settembre 2020). Il Dipartimento ricorda che l’intento del legislatore, con la previsione “interventi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri…”, è quello di consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune beneficiario del finanziamento direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati. Pertanto, le famiglie devono essere intese come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo.

Tramite le risorse ricevute, i Comuni beneficiari del finanziamento statale potranno, a titolo meramente esemplificativo:

  1. acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento dei centri estivi (es. strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);
  2. prevedere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri Comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
  3. realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività estive.

Si ricorda che l’utilizzo delle risorse assegnate sarà monitorato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun Comune come previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto 25 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo funzioni fondamentali, Anci chiede certezza sui tempi di erogazione

Ricevere al più presto i 2,1 miliardi di euro già previsti dal decreto Rilancio, a compensazione del minor gettito che i Comuni hanno registrato a seguito dell’emergenza Covid. Allo stesso tempo spingere per un incremento di risorse per un miliardo e mezzo, per arrivare a un totale di circa 4,5 miliardi, così da evitare ai Comuni seri problemi in fase di chiusura dei bilanci. E’ questa la posizione unitaria (e la richiesta al governo) che la commissione Finanza locale dell’Anci ha espresso al termine della riunione, in video conferenza, convocata per fare il punto sulla situazione finanziaria dei Comuni a quattro mesi dal primo provvedimento di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus.
“Nel dl 34 Rilancio – ha detto durante i lavori il delegato Anci alla finanza locale Alessandro Canelli – c’erano tre miliardi a noi destinati. Novecento sono stati erogati, gli altri 2,1 miliardi dovevano arrivare domani (10 luglio n.d.r.). Abbiamo certezza che così non sarà anche se i segnali che la situazione possa sbloccarsi a breve ci sono. Tuttavia – ha aggiunto Canelli -, secondo i nostri calcoli serve almeno un altro miliardo e mezzo, senza il quale molti saranno gli enti che a settembre avranno serie difficoltà a chiudere gli esercizi”.
I sindaci sono quindi preoccupati anche perché, con i tempi tecnici necessari, le risorse rischiano di arrivare a settembre in concomitanza con la riapertura delle scuole che, senza risorse sufficienti, sarà molto complicata. “Bisogna spingere affinché le risorse promesse arrivino il più presto possibile – ha detto da parte sua il presidente della commissione finanza locale Anci Mauro Guerra -, tenendo presente quanti e quali incombenze dovranno affrontare i Comuni. Ma oltre a questo dovremo discutere con il governo anche altre criticità, come le norme sulla ristrutturazione del debito e il meccanismo del fondo di solidarietà comunale che oggi prevede una perequazione tra Comuni per cui un comune vince e l’altro perde risorse. E’ un meccanismo che va cambiato – ha aggiunto Guerra – prevedendo una perequazione verticale sulla base di finanziamenti statali, come prevede la legge sul federalismo fiscale”.
La commissione finanza locale si è data quindi appuntamento a fine luglio “nella speranza che nel frattempo arrivino le risorse promesse, vitali per i nostri Comuni”.

 

La ripartizione per Comune dei ristori IMU settore turistico, imposta di soggiorno e Tosap/Cosap

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato di oggi, 1° luglio 2020, informa che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l’intesa:
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (intesa ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34);
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro parziale ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno (intesa ai sensi dell’articolo 180, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,)
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate dovute all’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (intesa ai sensi dell’articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34).
Di seguito i dati relativi ai ristori spettanti agli enti interessati al riparto dei predetti Fondi.

Allegato A) – Ristoro minori entrate IMU settore turistico
Allegato B) – Ristoro minori entrate imposta soggiorno e sbarco
Allegato C) – Ristoro minori entrate Tosap e Cosap

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le memorie della Corte dei conti sulle misure del DL Rilancio

La Corte dei conti ha trasmesso alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati la propria Memoria sul decreto-legge n. 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all’economia (A.C. 2500).
“Come già osservato in occasione della manovra finanziaria dello scorso marzo, in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile” osserva la magistratura contabile, aggiungendo che “La necessità di prevedere un lungo periodo di convivenza con il virus (in attesa degli sviluppi attesi sul fronte delle cure e del vaccino) richiede, innanzitutto, di rafforzare il sistema sanitario adeguandolo ad una emergenza particolare, consentendo in tal modo di corrispondere alle attese di cura dei cittadini. Di qui non si può che condividere lo sforzo operato nel decreto di incidere sull’assistenza territoriale, prevedendo misure che, pur concepite nell’emergenza, sembrano destinate a estendere la loro validità anche oltre tale limite”.
Il documento, richiesto nell’ambito del ciclo di audizioni sul d.l 34/2020, dopo aver esaminato il contesto macroeconomico in cui si colloca l’intervento e il quadro complessivo della manovra, si sofferma sulle singole misure, per la sanità, per i lavoratori, di sostegno a imprese e famiglie, fiscali e per gli enti territoriali.
Nelle conclusioni, la Corte ribadisce la necessità di erogare rapidamente agli aventi diritto i fondi stanziati, riducendo al minimo quei passaggi amministrativi non indispensabili che possono determinare un rallentamento e, quindi, una riduzione nell’efficacia delle misure assunte”.

 

La redazione: PERK SOLUTION

Pagamenti PA, MEF e CDP firmano convenzione per anticipazioni di liquidità

Il Ministero dell’economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto la Convenzione prevista dall’articolo 115 del DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Sono stati altresì approvati i “Contratti tipo” per la concessione delle relative anticipazioni di liquidità in favore degli Enti.

Le richieste delle anticipazioni, che avranno durata fino ad un massimo di trenta anni e saranno regolate ad un tasso fisso dell’1,226%, dovranno essere inviate a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020.

La misura si affianca alle ulteriori iniziative governative varate per rispondere alle esigenze dei territori, nell’attuale contesto di crisi sanitaria. A beneficiare dell’accelerazione del pagamento dei debiti degli enti territoriali saranno le imprese e gli altri creditori della P.A, che potranno così ottenere un significativo importo di risorse (12 miliardi di euro): 8 miliardi saranno destinati al pagamento di debiti commerciali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome e i restanti 4 miliardi serviranno per i debiti degli enti del servizio sanitario nazionale. Cassa Depositi e Prestiti comunicherà all’ente beneficiario la concessione dell’anticipazione entro il 24 luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION