DL Infrastrutture, Utilizzo proventi da CDS per province e città metropolitane

Il comma 6-decies dell’art. 1 del DDL di conversione in legge del DL n. 121/2021, inserito  dalla Camera dei deputati, abroga il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto-legge n. 50 del 2017 (Legge n. 96/2017) che per gli anni dal 2017 al 2022 consente alle province e città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di poter utilizzare le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada, comprese quelle relative all’eccesso di velocità rilevato con autovelox e dispositivi analoghi, per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali. Pertanto, con l’entrata in vigore  della legge di conversione del decreto, Province e Città metropolitane dovranno procedere all’utilizzo delle sanzioni per violazioni al codice della strada secondo la normativa vigente, di cui agli artt. 208, comma 1 e 142, comma 12-ter del codice, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base alla disposizione ora abrogata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori

L’art. 13-ter del DDL di conversione in legge del DL n. 121/2021 (c.d. Decreto Infrastrutture), ora all’esame del Senato per la definitiva conversione in legge, prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori sul cui territorio abbiano sede uno o più comuni, per l’esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile, possono, anche congiuntamente, istituire un apposito organismo consultivo per l’esercizio delle loro attribuzioni in materia.
I sindaci, nell’ambito dell’organismo consultivo, possono designare i rappresentanti delle rispettive amministrazioni e possono essere supportati nelle attività di protezione civile da soggetti dotati di competenze scientifiche tecniche e amministrative dirette alla identificazione degli scenari di rischio connessi con i rispettivi territori. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le attività di protezione civile di competenza comunale nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci. Inoltre, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile, con il supporto della regione competente.
I sindaci, il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, sentite le autorità di protezione civile nazionale e regionale e le locali autorità marittime, in caso di crisi vulcaniche possono regolamentare ovvero contingentare l’accesso alle isole, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche in riferimento alle capacità di accoglienza delle isole e dei rispettivi ambiti portuali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Infrastrutture, proroghe in materia di investimenti per efficientamento energetico e messa in sicurezza

L’articolo 13, comma 2 del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, differisce, limitatamente all’anno 2021, dal 15 settembre al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, devono iniziare l’esecuzione dei lavori. Conseguentemente, viene altresì prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati. È stato inoltre previsto che, a partire dall’anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnati dal Ministero dell’interno.

Il successivo comma 2-bis del medesimo art. 13 differisce dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dall’art. 1, comma 140 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), entro il quale i comuni presentano le richieste al Ministero dell’interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse per l’anno 2022. Conseguentemente, viene altresì differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla attribuzione dei contributi previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, Fondo per la progettazione territoriale e investimenti

L’articolo 12 del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, modificato in sede referente – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nelle regioni in transizione e nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l’istituzione del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, con una dotazione, elevata nel corso dell’esame in sede referente, di 16,2 milioni di euro per il 2021 e 145,3 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo.

La finalità del Fondo, secondo quanto espresso nella Relazione illustrativa, è di animare e potenziare la progettualità locale, recuperare il divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne, prevalentemente imputabile alla carenza di personale tecnico presso gli enti locali medio piccoli.

Al Fondo accedono:
− tutti i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nelle Regioni Umbria, Marche (inserite nel corso dell’esame in sede referente), Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
− i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nella mappatura aree interne18 del Paese;
− le città metropolitane e le province ricomprese nelle aree sopra indicate.

Per quanto riguarda i comuni con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l’accesso al fondo è sulla base delle classi demografiche e  secondo l’assegnazione di cui alla Tabella A, introdotta dalla lettera b) dell’articolo in esame in allegato al D.L. 91/2017, modificata in sede referente, laddove sono indicati gli importi complessivi del Fondo assegnati per classe demografica dei comuni, da ripartire tra gli enti beneficiari. Alle province sono assegnati 19 milioni e alle città metropolitane 7 milioni  di euro. Le risorse del Fondo sono ripartite ai singoli enti beneficiari con D.P.C.M. su proposta dell’Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021, assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di comuni.

Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto, anche per il tramite di società in house, di premi per l’acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica previste (dal Capo IV, Titolo VI del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016) per i concorsi di progettazione e di idee. Si dispone altresì che il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto medesimo.

Responsabile della gestione del Fondo è l’Agenzia per la coesione territoriale, la quale assicura ogni utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo, e provvede al monitoraggio ai fini della verifica di coerenza delle proposte con gli obiettivi del PNRR e della programmazione del FSC e dei Fondi strutturali 2021/2027.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, Fondo per le reti ciclabili urbane

Il comma 6-bis dell’articolo 1 del DL Infrastrutture, amplia gli interventi per i quali è possibile utilizzare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane da parte di comuni ed unioni di comuni. In particolare, si modifica la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha istituito il Fondo per lo
sviluppo delle reti ciclabili urbane, prevedendo che il Fondo finanzi altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni ed unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, ivi comprese l’istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree sosta dei velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili, di cui all’art. 3, comma 1, numeri 7-bis), 12 bis) e 12 ter) del Codice della Strada.

Si ricorda che i commi da 47 a 50 della legge di bilancio 2020 hanno istituito un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. In particolare il comma 48 prevede che il Fondo finanzi il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.

DL Infrastrutture, le principali novità al codice della strada

Nella seduta di giovedì 28 ottobre la Camera, dopo aver votato la fiducia posta dal Governo, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278-A​). Il provvedimento passa all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge.

L’articolo 1, modificato in sede referente, contiene numerose novelle al codice della strada e ulteriori disposizioni di modifica della legislazione vigente in materia di trasporto stradale. Nei principi del Codice viene previsto che, oltre alla sicurezza, anche la tutela della salute delle persone e la tutela dell’ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico che devono essere perseguite nella disciplina della circolazione stradale.

In attuazione di questo principio vengono apportate numerose modifiche al Codice, tra cui l’introduzione di nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare l’attraversamento).
I disabili potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce blu istituiti da tutti i Comuni italiani, quando non c’è disponibilità nei posti riservati; in tutto il codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono sostituiti con i termini “vulnerabile” e “persone con disabilità”.
Vengono previste: semplificazioni nella procedura di immatricolazione delle macchine agricole; l’effettuazione anche presso le autoscuole dei corsi di formazione di primo soccorso, richiesto ai fini del conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA o KB (taxi e NCC); il prolungamento da 6 mesi a 12 mesi del periodo di validità del ‘foglio rosa’ e la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità, la prova pratica di guida per due volte (e non più per una sola volta, come previsto attualmente).
Sono poi previsti: l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi); l’introduzione della responsabilità del conducente del ciclomotore o del motoveicolo per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età (e non soltanto per i minorenni); l’estensione delle sanzioni previste per chi usa il telefonino mentre è alla guida alle ipotesi di utilizzo di computer portatili, notebook, tablet e di qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
Il divieto di fermata e di sosta e le relative sanzioni sono estesi alle aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che sostano in quelle aree mentre non effettuano la ricarica.
Vengono inasprite le sanzioni per chi getta oggetti dal veicolo in movimento o insozza la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del cerio religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio. La violazione del divieto comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario.
Viene istituito un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 per favorire la trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione ai cittadini e alle imprese e aumentare il livello di cybersecurity.

All’art. 142, relativo alle sanzioni per l’eccesso di velocità, è aggiunta la previsione per cui gli enti locali (non solo devono pubblicare una relazione annuale sulla destinazione dei relativi proventi ma) devono rendere noti tali dati sul loro sito istituzionale. Peraltro, sempre a proposito della destinazione del gettito delle sanzioni, viene abrogato il comma 3-bis dell’art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale aveva ampliato – fino a tutto il 2022 – le finalità d’uso delle relative risorse (per esempio, per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali).

In materia di misura cautelare del sequestro dei veicoli, si modifica l’articolo 213 del CdS stabilendo che qualora l’autore della violazione rifiuti ovvero ometta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione (anziché di trasmissione) del provvedimento assunto dal Prefetto. Si prevede inoltre che la comunicazione di deposito del veicolo rechi altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, lo stesso verrà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. Inoltre, nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto convenzionato (di cui all’articolo 214-bis) mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e i mezzi risultino ancora affidati a uno dei soggetti convenzionati, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.

Viene estesa la platea di destinatari della misura dei c.d. buoni taxi, prevista nell’art. 200-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), per alcune categorie fragili – vale a dire donne in gravidanza, ovvero persone con età pari o superiore ai 65 anni, estendendo altresì le facoltà di spesa degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Approvato dal Consiglio dei Ministri il DL Infrastrutture

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di giovedì 2 settembre 2021, ha approvato un decreto legge che contiene misure per migliorare i servizi di trasporto e per agevolare gli investimenti in infrastrutture.

Il decreto regolamenta gli “stalli rosa” per i parcheggi, dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni, che entrano nel codice della strada. Prevista inoltre la facoltà per i Comuni di riservare posti di sosta, a carattere permanente o temporaneo, ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità e al trasporto scolastico. Si rafforzano le sanzioni per chi occupa gli stalli rosa e altri parcheggi riservati senza essere autorizzato. Nel provvedimento sono anche previsti incentivi ai Comuni per consentire la sosta gratuita alle persone con disabilità all’interno delle strisce blu nel caso lo stallo riservato risulti occupato. Multe più care sono previste anche per chi sosta nelle aree perdonali urbane. Gli interventi sulla micromobilità saranno concordati in sede parlamentare in occasione della conversione in legge del decreto.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in considerazione dell’andamento della crisi pandemica e della ripresa delle attività lavorative e didattiche, si prevede che le Regioni possano utilizzare una quota delle risorse assegnate dal Governo per erogare servizi aggiuntivi anche per potenziare i controlli sulla corretta applicazione delle linee guida recentemente emanate. Per il trasporto aereo è prevista la prosecuzione fino a ottobre 2022 dei collegamenti tra Milano Linate e il Regno Unito effettuati dai vettori comunitari e britannici in condizione di reciprocità. Si introducono, inoltre, norme che disciplinano la cessione del marchio “Alitalia”, degli slot e gli indennizzi ai passeggeri titolari di biglietti e voucher per voli successivi alla chiusura del vettore prevista il 15 ottobre.
Quanto agli investimenti sulle infrastrutture, per aumentare l’efficienza delle infrastrutture idriche e migliorare i servizi a favore dei cittadini e delle attività economiche, il decreto prevede la semplificazione delle operazioni di manutenzione delle grandi dighe e degli invasi, alle quali il Pnrr destina risorse consistenti. Per il miglioramento della rete ferroviaria il decreto prevede un’accelerazione dell’attuazione del «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System (Ertms)» al quale il Pnrr dedica investimenti ingenti nell’ambito del potenziamento degli interventi per la digitalizzazione, così da aumentare la sicurezza delle ferrovie, rinnovando o ristrutturando i veicoli, e a potenziare il traffico senza ricorrere alla costruzione di nuove opere. Il decreto rafforza poi il ruolo dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) per migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli sulle diverse infrastrutture di trasporto: in particolare, vengono trasferite all’Agenzia le funzioni esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Mims, con conseguente trasferimento di circa cento unità di personale.
Riguardo all’attuazione del Pnrr, il decreto introduce misure per velocizzare la realizzazione delle opere previste attraverso norme di semplificazione per le amministrazioni titolari degli interventi. Il decreto prevede infine misure per una rapida realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”, opera considerata di preminente interesse nazionale, attraverso l’attribuzione al Commissario straordinario.
Al fine di agevolare gli investimenti per ridurre i divari infrastrutturali sul territorio, il decreto prevede un’attività di ricognizione e censimento da parte del Mims delle infrastrutture statali sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali e autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, mentre per altre infrastrutture la ricognizione verrà eseguita dagli enti territoriali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti. Al termine di quest’attività, d’intesa con le Regioni e gli enti locali, si individueranno le priorità e le azioni necessarie per ridurre il divario infrastrutturale a valere sul fondo di 4,6 miliardi di euro da utilizzare tra il 2022 e tra il 2033. Inoltre, per potenziare la progettualità locale in attuazione del Pnrr è prevista l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui accedono tutti i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti.
Il decreto interviene anche sui sostegni previsti per gli operatori economici a fronte dell’emergenza sanitaria. In particolare, a seguito del calo dei traffici marittimi, il decreto proroga fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di stipulazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo e per assicurare misure di semplificazione per l’impiego a bordo del personale marittimo da parte delle imprese di armamento. Nell’ambito delle misure di sostegno necessarie a fronte della crisi pandemica, vengono prorogate per due anni le concessioni dei servizi di distribuzione di carburante e di ristoro sulla rete autostradale.
Per sostenere le attività orientate all’attuazione del Pnrr, in linea con il cambiamento del nome e delle funzioni del Ministero, al suo interno viene istituito il “Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità” (Cismi) nel quale opereranno 24 ricercatori e tecnologi. Il Cismi svolgerà attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, dell’innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, in coerenza con le trasformazioni che caratterizzano e caratterizzeranno in futuro i sistemi di trasporto e le infrastrutture. Inoltre, in vista di un potenziamento delle funzioni del Mims per gli interventi previsti dal Pnrr vengono adeguate le retribuzioni dei dipendenti a quelle di altri Ministeri ed è integrata la composizione del Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici chiamato ad esprimere i pareri sui i progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere.