INPS, Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo straordinario

A seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli articoli 23 e 25 del D.L. 18/2020 riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. A decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori pubblici e privati, nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto – alternativamente ad entrambi i genitori – uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, complessivamente, a 15 giorni. La fruizione del congedo speciale è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore.
La misura ed il calcolo della relativa indennità sono diversi a seconda della categoria considerata. In particolare, per i dipendenti pubblici e privati, l’indennità è pari al 50 per cento della retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità, ossia la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri-settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
L’INPS, a seguito richieste di chiarimento, ha emanato il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020 con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei cd. congedi COVID-19, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Precisazioni dall’Agenzia delle Entrate sul calcolo del premio di 100 euro ai dipendenti

Con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli previsti dalla Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, sulle modalità di calcolo del premio 100 euro ai lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che abbiano continuato a recarsi al lavoro  invece che utilizzare lo smart working.
In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). L’Agenzia precisa che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.
Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Un lavoratore, per effetto del suo contratto (full time), lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50. È uno dei cinque casi concreti prospettati dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione; gli altri quattro casi si riferiscono a un contratto di part time orizzontale, un contratto di part time verticale, due contratti di part time orizzontale, due contratti di part time verticale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Cura Italia, votata la fiducia al Senato

Con 142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astenuti, il Senato il 9 aprile ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 Cura Italia, sulla cui approvazione il Ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà aveva posto, a nome del Governo, la questione di fiducia. Il testo passa ora alla Camera in seconda lettura.   

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Cura Italia, rinvio termini di approvazione bilancio e rendiconto

È in corso in Aula la discussione sulla questione di fiducia che il Governo ha preannunciato di porre sull’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1766, di conversione del decreto-legge n. 18/2020 sulle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da COVID-19. La Commissione Bilancio, nella giornata di ieri ha concluso l’esame sugli emendamenti presentati conferendo il mandato al relatore.

Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione, rileviamo:

  • il rinvio al 30 giugno dei termini di approvazione del rendiconto di gestione per gli enti locali e loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;
  • il rinvio al 31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
  • la possibilità di calcolare, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione sulla base della percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;
  • la possibilità di utilizzo dell’avanzo libero, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’ottanta per cento, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • la deroga concessa per il solo esercizio 2020, per l’adozione, in via d’urgenza, delle variazioni al bilancio di previsione dall’organo esecutivo da ratificare, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
  • la possibilità di non applicare al bilancio degli esercizi successivi il disavanzo di amministrazione, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro.

 Occorre evidenziare che ANCI E UPI hanno abbandonato la Conferenza Unificata convocata per ieri, 8 aprile 2020, in attesa degli sviluppi del tavolo tecnico-politico. “La capacità fiscale dei Comuni è drasticamente ridotta. Non per volontà di noi amministratori, né per volontà di cittadini e imprese che versano i tributi. È ridotta, se non in alcuni casi azzerata, per la situazione che si è creata con il blocco delle attività economiche a seguito dell’emergenza sanitaria. L’effetto di questo stato di fatto è che non abbiamo entrate ora e non ne vediamo il recupero neppure in prospettiva. Il governo deve prendere consapevolezza di questa situazione e deve far fronte già nel prossimo decreto alla richiesta di 5 miliardi che gli enti locali hanno avanzato da tempo. Non possiamo aspettare oltre: si tratta di garantire ai cittadini italiani i servizi che i Comuni erogano, a cominciare dal trasporto pubblico e dalla raccolta dei rifiuti”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. “I sindaci hanno dimostrato senso di responsabilità e senso delle istituzioni che rappresentano, fin dall’inizio di questa emergenza – continua Decaro. L’abbiamo fatto ben consapevoli che questo è quel che i cittadini si aspettano da noi: leale collaborazione con tutte le istituzioni della Repubblica. Tuttavia anche la nostra buona volontà si ferma davanti all’inagibilità finanziaria dei Comuni che ci impedisce di approvare i bilanci e di continuare a lavorare per le nostre comunità. Abbiamo fin qui fronteggiato il problema senza risorse aggiuntive attraverso gli accordi con Mef, Cdp e Abi sulle rate dei mutui, per garantirci liquidità, e un’anticipazione di trasferimenti da parte del governo per 4,3 miliardi. Ma non possiamo andare avanti così. Ne va della possibilità per i Comuni di sopravvivere. Senza risorse nuove e immediate, saremo costretti a interrompere i servizi”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Cura Italia, gli emendamenti in Commissione Bilancio del Senato

La Commissione Bilancio del Senato prosegue l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS. 1766).

Tra gli emendamenti presentati segnaliamo, tra l’altro:

  • la proroga dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sino al 31 maggio 2020;
  • la sospensione fino al 30 giugno 2020 del compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non decorre;
  • il rinvio al 30 novembre 2020 del termine di approvazione del bilancio consolidato 2019;
  • l’innalzamento del limite dell’anticipazione di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del TUEL, in deroga a quanto disposto dal comma 555, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da cinque a sette dodicesimi;
  • la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure per i piani di riequilibrio finanziario pluriennale e i dissesti degli Enti locali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
  • il congelamento degli aumenti tributari, dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, per i piani di riequilibrio finanziario e i dissesti di Enti locali approvati dagli organi rappresentativi;
  • la proroga di 120 giorni dei termini per l’affidamento, l’avvio, l’avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l’affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all’effettuazione di investimenti degli enti locali;
  • l’elaborazione degli indicatori di pagamento di cui all’articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 previa esclusione delle fatture scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
  • l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali;
  • la proroga dei termini di richiesta dell’anticipazione di liquidità, cui all’articolo 1, comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al 30 settembre 2020;
  • la possibilità di determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell’importo totale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Cura Italia, ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure tributarie previste dal D.L. 18/2020, “Cura Italia”, sotto forma di risposta a quesiti, sulla base delle questioni formulate dalle associazioni di categoria, dalle strutture regionali dell’Agenzia, nonché da professionisti e altri contribuenti.

Molte delle regole e degli ambiti applicativi delle norme fiscali previste dal decreto sono stati già definiti nei molteplici documenti di prassi diffusi dall’Agenzia nelle scorse settimane e disponibili online sul sito istituzionale, in particolare:

  • risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”);
  • circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini”);
  • circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 [“Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)”];
  • risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”);
  • circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (“Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”);
  • circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.”).

I contenuti della circolare sono strutturati per aree tematiche omogenee sotto forma di domanda e risposta suddivise in cinque capitoli. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Erogazioni liberali e solidarietà alimentare – A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare. Per l’Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali  che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco – Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Inoltre, possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Gruppo Iva – La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (prevista dall’articolo 61, comma 3, del Dl Cura Italia) che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Imposta di registro – Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli emendamenti dell’ANCI al Decreto legge 18/2020 “Cura Italia”

Pubblichiamo il testo degli emendamenti al DL “Cura Italia” che l’ANCI ha inviato in Commissione Bilancio del Senato, chiedendo maggiore attenzione alle istanze e alle criticità che stanno vivendo i Comuni italiani in questa drammatica emergenza dovuta al Coronavirus. Trattasi di un documento importante che riporta alcune misure di valutazione degli effetti della crisi da COVID-19 e di intervento al fine di assicurare la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali.
Tra le diverse misure proposte di rafforzamento dell’efficacia delle finalità perseguite dal D.L. 18/2020, evidenziamo in particolare:

  • la possibilità di utilizzare anche la quota destinata agli investimenti per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all’emergenza stessa;
  • l’utilizzo delle risorse da proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili per il finanziamento di spese connesse all’emergenza, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al pari dei proventi da permessi di costruire;
  • l’autorizzazione anche per gli enti in condizione di disavanzo dell’utilizzo dell’avanzo vincolato, limitatamente alla quota derivante da trasferimenti di terzi a rischio di revoca o precedente contrazione di debito, con il duplice scopo di evitare possibili sanzioni dovute al mancato utilizzo delle risorse e per garantire anche per tale via un sostegno all’economia locale;
  • la previsione di un nuovo ciclo di anticipazioni di risorse attraverso il dispositivo già introdotto dal comma 556 della legge di bilancio 2020, da richiedere entro il 31 maggio p.v. e con interessi a carico dello Stato;
  • l’anticipo dei tempi di pagamento del Fondo di solidarietà comunale, per contenere i rischi di carenza di liquidità dei Comuni che si prospettano fin dal primo semestre dell’anno;
  • la riduzione, al 60 per cento della quota minima del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • la sospensione del pagamento delle imposte gravanti sugli enti locali;
  • la disapplicazione, per gli anni 2020, 2021 e 2022, delle limitazioni e dei controlli previsti per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale, previsti dall’articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • la modifica della disciplina speciale contenuta nell’art, 194 in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ammettendo la possibilità di copertura finanziaria del debito nell’arco temporale previsto dagli eventuali accordi di rateizzazione con il soggetto creditore, anche oltre il termine dei tre esercizi finanziari;
  • la modifica alla disciplina della somma urgenza, di cui all’ert. 191, comma 3 del TUEL;
  • l’esclusione, dal monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, delle fatture scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 evitando, in questo modo, rappresentazioni distorte perché influenzate da fattori esogeni rispetto all’amministrazione debitrice;
  • il ripristino nell’IMU della maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l’invarianza di gettito;
  • l’ulteriore differimento dei termini amministrativo-contabili, relazione di fine mandato;
  • il differimento dei termini per l’adozione di pagoPA al 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto “Cura Italia”: le misure fiscali illustrate dall’Agenzia delle Entrate

A seguito dell’approvazione da parte del consiglio dei Ministri delle disposizioni a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sull’economia, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto e messo online sul proprio sito internet un vademecum di 14 schede per permettere ai contribuenti di orientarsi agevolmente nella parte fiscale della norma. I moduli illustrano le disposizioni del decreto legge n. 18/2020, dall’articolo 61 all’articolo 71.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL “Cura Italia”, documento di analisi del CNDCEC- FNC

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, introduce una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi, che va ad aggiungersi ai precedenti interventi confluiti nei decreti-legge n. 14 del 9 marzo 2020, n. 11 dell’8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio.

Le misure si muovono lungo quattro direttrici:

  • finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  • sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
  • sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  • sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.

Il documento, elaborato dal CNDCED e FNC, fornisce una prima sintesi delle disposizioni di maggiore interesse, rimandando ulteriori approfondimenti a successivi interventi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION