DL Aiuti: Proroga efficacia temporale del permesso di costruire per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il Ddl di conversione in legge del D.L. n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, all’articolo 7-bis dispone un prolungamento dell’efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, l’art. 7-bis modifica il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a norma del quale per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. Si ricorda che, di norma, Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto Aiuti in Gazzetta Ufficiale: ridotto a 170 milioni il contributo straordinario a favore di comuni e province

Pubblicato in G.U. n. 114 del 17 maggio 2022 il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Il fondo previsto dall’art. 27, comma 2 del 17/2022, c.d. decreto energia, da destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, è incremento di 170 milioni (in luogo dei 200 milioni previsti nel testo iniziale). In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.

È confermata la disposizione che consente ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc (art. 43, comma 11).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION