Le memorie della Corte dei conti sul D.L. Agosto

La Corte dei conti ha inviato al Parlamento una Memoria scritta nell’ambito delle consultazioni preliminari all’esame del disegno di legge A.S. 1925 di conversione del decreto-legge 104/2020. Il decreto, all’esame del Senato, contiene interventi che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l’autorizzazione. Il provvedimento definisce misure che incidono nell’anno per circa 27,9 miliardi in termini di indebitamento netto (33,5 miliardi in termini di saldo netto da finanziare). Si tratta, soprattutto, di maggiori spese pari a 19,2 miliardi (rispettivamente 17,4 miliardi correnti e 1,8 miliardi in conto capitale), mentre le minori entrate, 8,7 miliardi, costituiscono il 31,1 per cento degli impieghi complessivi. Con riferimento alle misure per gli enti locali, la Corte evidenzia che le disposizioni sono riferibili a tre principali gruppi di interventi: quelli volti a ristorare le amministrazioni delle minori entrate affinché garantiscano i servizi pubblici di loro competenza; quelli diretti a rafforzare gli investimenti; quelli a carattere ordinamentale. Il D.L. 104/2020 non introduce, se non in misura marginale, interventi di carattere finanziario del tutto nuovi, ma rispetto alle misure già previste dalle leggi di bilancio dell’ultimo biennio e dalla decretazione emergenziale della primavera scorsa, da una parte accresce i finanziamenti finalizzati alla compensazione della riduzione delle entrate e dall’altra dispone una rimodulazione dei programmi pluriennali di investimento così da anticipare al prossimo biennio le risorse più cospicue ed imprimere così una accelerazione in termini di effettiva realizzazione degli interventi. La Corte, nel giudicare positivo l’impegno su servizi sanitari e scolastici e sugli enti territoriali in difficoltà con reintegro delle risorse intaccate dal calo del gettito tributario, il sostegno alle spese di investimento e interventi, anche finanziari, rivolti a mitigare gli effetti dell’emergenza sugli enti che presentano criticità finanziarie (in procedura di riequilibrio ex art. 243-bis, in programma di rientro dal deficit strutturale), nonché la sospensione dei termini procedimentali dei piani e delle stesse procedure esecutive avviate dai creditori, evidenzia che tali misure “si innestano in un contesto normativo già frammentario e disorganico che richiederebbe, invece, una riconsiderazione complessiva al fine di costruire assetti normativi efficaci e stabili, evitando il ricorso a interventi che non contribuiscono a risolvere strutturalmente i problemi, ma si limitano a differirli. Essi mancano di un respiro sistematico e ciò non può che creare incertezza nelle amministrazioni”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, sostegno agli enti in deficit strutturale

L’art. 53 del D.L. n. 104/2020 reca una serie di disposizioni volte a favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020.
Ricordiamo che la Corte costituzionale è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all’articolo 38 del DL n. 34/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019, che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale. In sintesi, la Corte, con la sentenza sopra richiamata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-ter dell’art. 38, in quanto nel prevedere che la riproposizione del piano di riequilibrio dovesse contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo (oggetto del piano modificato), “ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi”, introduceva un meccanismo di manipolazione del deficit tale da sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione. I giudici costituzionali, tuttavia, colgono anche l’occasione per rivolgere al legislatore un monito in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell’esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.
L’art. 53 del decreto Agosto (comma 1) prevede l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Comuni:

  1. che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL;
  2. che alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) il piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale;
  3. che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100;
  4. la cui capacità fiscale pro capite, determinata con DM 30 ottobre 2018 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2018), risulti inferiore a 395.

I criteri e le modalità di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, previo concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Ai fini del riparto si terrà conto:

  • dell’importo pro-capite della quota di disavanzo da ripianare, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020;
  • del peso della quota di disavanzo rispetto alle entrate correnti;
  • della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti siano considerati come enti di 200.000 abitanti (comma 2).

Al fine di sostenere la stabilità finanziaria degli enti in deficit, si dispone l’incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL, che potrà essere destinato esclusivamente a determinate spese correnti (personale, produzione di servizi in economia, acquisizione di servizi e forniture), che siano state già impegnate, ad esclusione di quelle derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del TUEL.
L’erogazione di tali somme è subordinata all’invio al Ministero dell’interno da parte degli enti di specifica attestazione sull’utilizzo delle risorse. Potranno accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze (comma 3).
Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione del fondo si applicano le disposizioni previste dal punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, registrando l’entrata tra le accensioni di prestiti e non considerandola indebitamento ai sensi dall’articolo 119 cost. e iscrivendo il fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari all’anticipazione incassata nell’esercizio e non restituita, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Tale modalità fornisce l’evidenza contabile della natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione (comma 4).
Si prevede inoltre che per i comuni il cui deficit strutturale sia imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia differito al 31 ottobre 2020 (comma 7).
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, si sospendono sino al 30 giugno 2021, per gli enti locali che abbiano avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi del richiamato articolo 243-bis del TUEL), i termini entro i quali gli enti medesimi sono chiamati a dare seguito alle determinazioni contenute nelle deliberazioni e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti (comma 8). Per i medesimi enti sono altresì sospese, sempre fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. Tale sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n.104 del 2010), nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme ne’ limitazioni all’attività del tesoriere.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, possibile la rateizzazione debiti fuori bilancio oltre il triennio

Come noto, la normativa di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 – norma di carattere eccezionale, non derogabile se non attraverso una modifica legislativa espressa –  precisando ambito e procedure di riconoscibilità, disciplina, in modo compiuto e circostanziato, le fattispecie dei debiti fuori bilancio riconoscibili (art.194, comma 1), la procedura per il riconoscimento degli stessi (art.193, comma 2), i mezzi di finanziamento per la copertura degli oneri relativi (art.193, comma 3, e art.194, comma 3), nonché la possibilità che tali oneri siano ripartiti in più esercizi finanziari (art.194, comma 2).  La norma, avendo valore cogente, non lascia alcun spazio di discrezionalità circa la condotta che l’ente locale deve seguire, ovvero procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto la sua finalità è quella di sanare l’irregolarità gestionale, sia pure a determinate condizioni, con il contestuale ripristino degli equilibri del bilancio ed il superamento del rischio di possibili oneri aggiuntivi, come eventuali interessi o spese di giustizia, che assumerebbero, per l’ente, i connotati del danno erariale.
In particolare, il comma 2 dell’art. 194 TUEL, prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di tre anni, compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento. Il piano di rateizzazione deve essere concordato con i creditori. La disposizione, infatti, testualmente recita “Per il pagamento [dei debiti fuori bilancio] l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 194 stabilisce che per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell’articolo 193, comma 3, l’ente locale possa far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL.
L’art. 53, comma 6 del D.L. n. 104/2020, decreto Agosto, modifica il solo comma 3 dell’articolo 194, disponendo che per il finanziamento delle spese derivanti da debiti fuori bilancio, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti “nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2 [triennale], può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Sebbene la formulazione possa prestarsi ad un’interpretazione non univoca, sovviene sul punto la relazione illustrativa in cui si afferma che il comma 6 interviene “estendendo la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni” (prevista dal comma 2 del medesimo articolo 194) “garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Per quanto riguarda gli aspetti contabili, ricordiamo che con deliberazione n. 21/2018 la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, ha evidenziato che l’accordo con i creditori richiede il consenso di entrambe le parti; se il creditore non intende accedere ad un’ipotesi di rateizzazione, l’ente che abbia riconosciuto il debito dovrà necessariamente registrarlo ed impegnarlo integralmente nello stesso esercizio. Nel caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano. Inoltre, la Sezione ha chiarito che per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti a condizione che le relative coperture siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. Pertanto, l’accordo con i creditori non può avere una mera finalità dilatoria, ma la rateizzazione dovrà comunque rispettare tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le varie annualità. Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione dei principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, incremento risorse a sostegno del Trasporto pubblico locale

L’art. 44 del D.L. n. 104/2020, c.d. decreto Agosto, dispone, per l’anno 2020, l’incremento di 400 milioni di euro della dotazione del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell’emergenza Covid-19. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (14 ottobre 2020). Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell’art. 200 del D.L. n. 34/2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. I criteri di ripartizione del Fondo terranno anche conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, al fine di evitare sovra compensazioni. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, l’eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità. Si ricorda che il 18 giugno 2020 è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata sul decreto interministeriale, MIT/MEF, che dispone l’assegnazione alle Regioni, a titolo di anticipazione, di complessivi 412 milioni di euro, su 500 totali stanziati inizialmente, a compensazione dei mancati introiti per le aziende di trasporto pubblico locale nel periodo di lockdown.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, Incremento risorse per progettazione enti locali

L’art. 45 del D.L. n. 104/2020, decreto Agosto, rafforza le misure già previste per gli interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali relativa a opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. In particolare, viene limitato fino al 2031 lo stanziamento inizialmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020-2034 e si incrementano le risorse assegnate per gli anni 2020 e 2021 di 300 milioni di euro per ciascuno dei medesimi esercizi. Dette risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, previa verifica di eventuali rinunce. Gli enti beneficiari del contributo saranno individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. I medesimi enti dovranno confermare l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, e il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanarsi entro il 30 novembre 2020. Entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto occorre affidare la progettazione. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo sulle attività di progettazione oggetto del contributo. Per quanto riguarda il contenuto della richiesta di contributo, la stessa dovrà contenere:

a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;

b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione;

c) le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle Entrate: aggiornate le FAQ in materia di riscossione con le novità del DL Agosto

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità in materia di riscossione previste dal decreto “Agosto” (DL n. 104/2020). L’articolo 99 del DL n. 104/2020 ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia e, successivamente, slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 “Rilancio”. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Rateizzazioni
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che aveva introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, proroga esenzione TOSAP e COSAP per tutto il 2020

L’art. 109 del D.L. 104/2020, c.d. decreto Agosto, prolunga la durata della sospensione dal versamento della tassa e del canone per l’occupazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2020, già fissata al 31 ottobre dall’art. 181 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), a favore delle imprese di pubblico esercizio. Le ulteriori minori entrate da ristorare ai comuni, ascrivibili all’ulteriore proroga, sono state stimate in 42,5 milioni di euro alla cui ripartizione si provvederà con apposito decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Si rammenta che l’art. 181 del DL Rilancio, anche al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche, esonera dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 (ora al 31 dicembre 2020) gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della Tosap e della Cosap.
In particolare, l’esonero si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991:

a. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c. esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Inoltre, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), vale a dire ai soggetti intestatari di concessioni di posteggio sui mercati o aree destinate al commercio ambulante, sono esonerati dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dal pagamento della TOSAP e COSAP, con conseguente rimborso delle somme versate nel medesimo periodo da parte dei comuni.
Il comma 2 del medesimo art. 181 prevede che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 (prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto) saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.
Il successivo comma 3 introduce la possibilità per i medesimi soggetti, fino al 31 ottobre 2020 (termine prorogato al 31 dicembre 2020 dal DL Agosto), di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall’art. 5 della legge n. 287 del 1991. Per la posa di tali opere amovibili non è richiesta autorizzazione preventiva ed è disapplicato il limite temporale di novanta giorni per la rimozione (comma 4).
È previsto, altresì, che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate – saranno rinnovate per la durata di 12 anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell’azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività (comma 4-bis).
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all’esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4-ter).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, incremento ristoro imposta di soggiorno

L’art. 40 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, dispone  l’incremento di 300 milioni di euro, per l’anno 2020, della dotazione del fondo di cui all’art. 180 del D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020) destinato al ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata  riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si ricorda che l’art. 180 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Novità importante apportata dall’art. 180 riguarda l’attribuzione della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva. Il gestore, sia nel caso delle strutture ricettive sia nel caso delle locazioni brevi, dovrà procedere:

  • al pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  • alla presentazione della dichiarazione;
  • agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È altresì previsto una disciplina sanzionatoria a carico del responsabile in caso di:

  • omessa o infedele presentazione della dichiarazione, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;
  • omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION