IMU: In G.U. il decreto che definisce le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote

Pubblicato in G.U. n. 172 del 25-7-2023 il decreto del MEF,  con il quale vengono individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si ricorda che la legge di bilancio 2020, commi 756 e seguenti, ha previsto, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.

Le fattispecie individuate ai fini della diversificazione delle aliquote IMU, di cui all’art. 2 del decreto, sono le seguenti:

  • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Il comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con
riferimento alle condizioni individuate nell’allegato A, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. L’applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote.

Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote vigenti nell’anno precedente. Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste  si applicano
le aliquote di base e le stesse continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le nuove modalità.

In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto. L’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica decorre dall’anno di imposta 2024.  Al solo fine di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell’anno 2023 in vista dell’obbligatorietà a decorrere dall’anno di imposta 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION