Riconoscimento debiti fuori bilancio in enti dissestati

Un Comune campano in dissesto ha posto una serie di quesiti alla Sezione regionale della Corte dei conti, attinenti alla delicatissima fase della rilevazione della massa passiva del dissesto e, in particolare, all’individuazione del corretto iter amministrativo da seguire allorquando vengano in rilevo debiti fuori bilancio, formatisi prima della dichiarazione di dissesto e non riconosciuti dall’Ente entro la data di tale dichiarazione. In sintesi, il punto di interesse del Comune istante risiede nella necessità di sapere se, per la formazione della massa passiva (ex art. 254 TUEL), sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare, per il riconoscimento del debito” da inserire nella massa stessa, o se non possa piuttosto provvedere direttamente l’OSL, ovviamente per le sole obbligazioni passive che nascono da “fatti ed agli atti i gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato”.
I giudici contabili, con deliberazione n. 57/2020, dopo un’ampia ricostruzione normativa del dissesto, esamina l’orientamento consolidato della magistratura contabile che in più occasioni si è negativamente pronunziata sulla possibilità di individuare “deroghe” all’ordinaria competenza del consiglio comunale sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 TUEL, anche in pendenza della procedura di dissesto. Non è normativamente previsto o altrimenti ricavabile dall’apparato ordinamentale, il potere dell’OSL di deliberare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che resta una prerogativa esclusiva dell’Ente.
Tuttavia, tale orientamento, secondo i giudici campani, non tiene in debita considerazione le norme speciali applicabili alla procedura di dissesto, laddove quest’ultime danno luogo ad un “microsistema normativo” di regole proprie, inderogabili ed eccezionali, da valutare nella loro specialità (e specificità di interessi perseguiti) in sé ed in comparazione con le norme generali, che possono essere applicate al dissesto solo se compatibili con i superiori interessi che giustificano il predetto “microsistema”. La situazione di dissesto finanziario, dunque, presuppone – per definizione – proprio l’impossibilità di far fronte alle criticità economico-finanziarie con le “modalità” di cui agli artt. 193 e 194, ossia con le procedure ordinarie di riequilibrio e con le procedure ordinarie di riconoscimento di debito. In pendenza del dissesto, le esigenze ordinarie “sbiadiscono” a favore di quelle straordinarie, proprie del dissesto stesso, sinteticamente riassumibili nella necessità di assicurare la continuità amministrativa dell’Ente in uno con la tutela dei creditori dell’Ente stesso, da realizzare in tempi celeri e con procedure flessibili, rette dall’Organo Straordinario di Liquidazione. Del resto, la separazione gestionale e patrimoniale che caratterizza la procedura straordinaria, nonché lo stato di conclamato squilibrio finanziario, che caratterizzano il dissesto, svuotano di significato la deliberazione del consiglio, per le finalità alle quali essa è ordinariamente preordinata, e segnatamente per la riconduzione al ciclo di bilancio della spesa, oltre che per la verifica degli equilibri del bilancio stesso e per la provvista di copertura dei relativi oneri finanziari. La possibile legittimazione dell’OSL al riconoscimento dei debiti dell’ente dissestato, secondo la Corte, potrebbe essere compatibile anche con la natura del potere esercitato con il predetto riconoscimento per le cinque fattispecie elencate dal comma 1 dell’art. 194 TUEL. Trattasi di fattispecie che, a fini del riconoscimento del relativo debito, implicano valutazioni discrezionali di ampiezza progressivamente crescente, man mano che dall’ipotesi di cui alla lettera a) si passa a quelle successive, fino alla lettera e) del precitato art. 194, comma 1, TUEL.
I profili esaminati dalla Corte lasciano intravedere possibili aperture per una revisione dell’indirizzo consolidato (al quale anche la Sezione Campania ha ampiamente contribuito), circa la giuridica necessità che l’organo consiliare dell’ente pervenga al riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art. 194 TUEL) anche in pendenza di dissesto (ex art. 244 e ss, TUEL). Il Collegio, peraltro, è ben consapevole dei profili di novità maturate sulle norme del dissesto, che potrebbero giustificare il prospettato diverso orientamento.
In conclusione, i giudici hanno deciso comunque di rimettere al Presidente della Corte dei conti ogni valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite la questione interpretativa, da compendiare nel seguente duplice quesito, volto a stabilire:

a) “se, per la formazione della massa passiva, ex art. 254 TUEL, sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare per il «riconoscimento del debito» da inserire nella massa stessa o se non possa piuttosto provvedere direttamente l’OSL, ovviamente per le ole obbligazioni passive che nascono da «fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato»”.

b) “se, riconosciuta la competenza dell’O.S.L., la stessa possa riferirsi a tutte le fattispecie di riconoscimento di debito elencate nel comma 1 dell’art. 194 TUEL, ovvero ad alcune soltanto di esse e, in ipotesi, a quali”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION