Detraibili le donazioni per l’acquisto di dispositivi informatici per la DAD effettuate per il tramite dei Comuni

L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 80/E del 21 dicembre 2020, chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi previsti dall’art. 66 del DL 18/2020 (Cura Italia), le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d’impresa, aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati – in quanto la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto. L’art. 66 citato prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. La finalità dell’intera disciplina agevolativa è proprio quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, Ne deriva che anche le donazioni per l’acquisto di dispositivi informatici, quali personal computer e tablet, per permettere agli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado di accedere alla didattica a distanza DAD, sono detraibili dal reddito purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi in materia. Tali donazioni possano essere effettuate per il tramite di Comuni o della Protezione Civile, ma non possono essere erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti, infatti, non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali di cui al citato articolo 66.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION