Disciplina delle spese per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum

Allo scopo di agevolare l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni elettorali da svolgere ed al fine di consentire i corretti pagamenti, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno, con la Circolare n. 54 del 20 maggio 2022, fornisce le istruzioni in merito alla disciplina delle spese necessarie per lo svolgimento delle consultazioni amministrative e referendarie.

Il ministero evidenzia che si è in attesa di conoscere l’importo delle risorse che sarà stanziato, dal Ministero dell’economia e delle finanze, per il rimborso ai comuni delle spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali”. Appena il MEF determinerà l’ammontare dello stanziamento si provvederà a comunicare l’importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune e costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dagli enti locali. Nelle more della cennata comunicazione, viene raccomandato ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 18 aprile 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 17 giugno 2022, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni saranno rimborsate al lordo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell’entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l’amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell’onere da sostenersi per il titolo in questione.

Il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni è fissato entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili; è necessario che la determinazione autorizzativa all’effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l’inibizione del pagamento dei compensi. Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l’eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell’attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni.

Gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni. I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il giorno 12 ottobre 2022. L’eventuale ritardo nella presentazione del rendiconto non consentirà l’erogazione delle somme dovute a titolo di saldo. Ai fini della decorrenza dei termini, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell’elaborato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION