PNRR: Disapplicazione sanzioni per inadempimento BDAP e SOSE

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della Finanza Locale, con la Circolare DAIT n.24 del 2 marzo 2023, chiarisce che le sanzioni, di cui al comma 4 dell’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui al comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC (piano nazionale complementare) di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

L’art. 8, comma 6, del DL n. 13 del 24-2-2023, pubblicato in G.U. n. 47 nella stessa data, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, c.d. “Decreto-ter”, dispone che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le disposizioni di cui si esclude l’applicazione sono quelle che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all’ente locale in caso di
mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:
▪ dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
▪ delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 216/2010).

Pertanto, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali procederà a breve all’erogazione delle risorse economiche anche nei confronti dei Soggetti attuatori per i quali il pagamento era stato sospeso a causa della mancata trasmissione dei dati relativi ai bilanci di previsione, rendiconti e bilancio consolidato ovvero delle informazioni richieste tramite il sistema SOSE.

Infine, il Dipartimento ricorda ai Comuni che non abbiano ancora provveduto al completo inserimento di tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione nel sistema informativo ReGiS,di provvedere, con la massima urgenza, a implementare in modo corretto ed esaustivo il predetto sistema informativo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Milleproroghe: Disapplicazione delle sanzioni per enti locali inadempienti agli obblighi di certificazione Covid

Il comma 22-ter dell’articolo 1 del DDL n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, dispone la disapplicazione delle sanzioni previste a decorrere dall’anno 2023 per la mancata presentazione, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. Fondone COVID), delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023.

La disposizione è volta ad evitare l’applicazione, a partire dall’anno 2023, delle sanzioni previste nei confronti degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali che non abbiano trasmesso al MEF, entro i termini perentori previsti dalla normativa vigente, le  certificazioni attestanti la effettiva perdita di gettito e l’andamento delle spese relative agli anni 2020 e 2021 dovuta all’emergenza epidemiologica da
COVID-19. A tal fine, agli enti risultati inadempienti è richiesta la trasmissione delle predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

I termini perentori disattesi dagli enti locali, cui si riferisce il comma in esame, sono quelli fissati:

  • al 31 maggio 2022 dal comma 827 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, per le certificazioni finalizzate ad attestare la effettiva perdita di gettito e
    l’andamento delle spese dell’anno 2021 (cfr. al riguardo il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° aprile 2021, n. 59033);
  • al 31 maggio 202147 dal comma 2 dell’art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, per le certificazioni dell’anno 2020 (cfr. decreto Ministero  dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).

In entrambi i casi, la normativa vigente collega al mancato o tardivo invio della certificazione rispetto ai predetti termini perentori – previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020 (31 maggio 2021) e dalla legge di bilancio 2021 (31 maggio 2022) – una sanzione di carattere finanziario a carico dell’ente inadempiente, consistente in una riduzione dei trasferimenti statali ad essi assegnati in tre annualità a partire dall’anno 2023 (ai sensi del comma 828 della legge n. 178/2020 e del comma 3 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, come da ultimo modificato dall’art. 13, comma 2-ter48 , del D.L. n. 121/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL agosto, disapplicazione sanzioni per gli enti deficitari

Il nuovo comma 10-bis dell’art. 53 del D.L. n. 104/2020, aggiunto dal Senato nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura, dispone la disapplicazione, per l’anno 2020, delle sanzioni in capo agli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie previste all’art. 243, comma 5, del TUEL, che non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto. Nello specifico, tale ultima disposizione prevede che gli enti locali strutturalmente deficitari (che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione), siano soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Il comma 5 del medesimo art. 243 stabilisce che tali enti, qualora non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi di gestione (di cui al comma 2 del medesimo articolo) o che non diano dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, siano soggetti a una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ministero dell’interno. La sanzione si applica a valere sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale, fermo restando che, in caso di incapienza (anche parziale) delle stesse, l’ente locale è comunque tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION