Autorizzazione triennale al dipendente pubblico per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria

L’autorizzazione al dipendente pubblico da parte del datore di lavoro di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165 del 2001 deve essere per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario e relativa allo specifico ente locale. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno, ad una richiesta di parere in merito alla nomina di revisore di un dipendente pubblico (insegnante).

Nel caso di specie, il Consiglio comunale, a seguito di sorteggio, ha proceduto alla nomina del revisore subordinandola alla formale autorizzazione ex articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 da parte del datore di lavoro per lo svolgimento dell’incarico di revisore per il triennio 2024-2027. Il revisore ha, quindi, presentato un’autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico per l’esercizio della libera professione per l’anno scolastico 2023-2024 cui, a seguito di richiesta istruttoria da parte del comune, ne è seguita un’altra per l’anno scolastico 2024-2025.

Il Ministero ricorda che l’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001 prevede che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. “Il successivo comma 8 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto”.  La disposizione in questione trova applicazione anche per il personale della scuola, non rientrando questo tra le ipotesi di esclusione previste dall’ordinamento.

Per le professioni che perdurano nel tempo, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata all’inizio di ogni anno scolastico in relazione alla necessità di rivalutare la compatibilità tra attività libero professionale e attività docente. Nel caso in questione l’autorizzazione richiesta dal comune è specifica per lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziario di quel Comune e l’autorizzazione generica allo svolgimento della libera professione non può ritenersi assorbente di tutti gli incarichi specifichi in quanto, volta per volta, il datore di lavoro è tenuto a valutare in specifico le eventuali cause di conflitto di interessi.

Ne consegue che l’autorizzazione non può legittimamente risultare riferita ad una sola annualità; l’autorizzazione del docente deve essere specifica per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario di quel comune, salvo successive determinazioni del datore di lavoro per gli anni successivi al primo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Dipendente pubblico, con figli fino a tre anni, può chiedere di essere temporanemente assegnato ad una sede di servizio della provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

La sentenza ha innanzitutto chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di tre anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli. Proprio alla luce di una simile ratio dell’istituto, non risulta ragionevole – e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost. – consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore: una simile limitazione non assicura, infatti, una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare.

D’altronde, si tratta di un’ipotesi che nella realtà è divenuta sempre meno rara, anche alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (attraverso le nuove tecnologie), sia i sistemi di trasporto. In relazione a tali casi, appare pienamente rispondente alla finalità dell’istituto consentire almeno a uno dei genitori di lavorare, nel primo triennio di vita del figlio, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e in cui è domiciliato il minore (ai sensi dell’art. 45, comma secondo, del codice civile).

Secondo la Corte costituzionale, un simile ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea, oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Funzione Pubblica, collocamento a riposo per raggiunti limiti di età

Nel caso di un dipendente che al compimento dei 65 anni di età abbia già maturato il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio al compimento di tale età, fatta salva la decorrenza della finestra mobile. È il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, parere n. 54733 del 18/08/2021, in merito all’obbligatorietà del collocamento a riposo a 65 anni di età per il dipendente che abbia raggiunto i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contribuzione).
Il Dipartimento ricorda che la disciplina generale prevede che i dipendenti pubblici soggiacciano alla vigenza dei limiti di età per la permanenza in servizio dei rispettivi ordinamenti. Tale limite è determinato al compimento dei 65 anni di età, come previsto, per i dipendenti dello Stato, dall’articolo 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e, per i dipendenti degli enti pubblici, dall’articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70; tale limite è, inoltre, applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti, in mancanza di diversa indicazione normativa.
Con la circolare n. 2 del 2015 del Ministro pro tempore per la pubblica amministrazione, avente ad oggetto la soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sono state fornite dettagliate indicazioni sull’operatività di tale limite di età, fornendo alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi applicativi in relazione alle diverse possibilità concrete (si segnala, in particolare, il contenuto del paragrafo 2.3 della suddetta circolare). A questo proposito, si rappresenta che il legislatore, all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha voluto sottolineare, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e “costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incarico di revisore dei conti a dipendente pubblico

La valutazione dei presupposti ai fini dell’autorizzazione all’incarico di revisore ad un dipendente pubblico è rimessa all’ente locale – datore di lavoro, ove non vi sia conflitto di interessi con l’ente presso il quale si è dipendente ed al di fuori dell’orario di servizio. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di un dipendente pubblico di svolgere l’incarico di revisore dei conti presso altra amministrazione pubblica. Il Ministero ricorda che l’art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto dei principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 della Cost., disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle PA con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Accanto al regime dell’incompatibilità assoluta opera il regime dell’autorizzazione, quando si verificano le ipotesi, in presenza delle quali la legge ammette lo svolgimento contestuale di attività lavorative, che si accompagnano a quella alle dipendenze di un’amministrazione pubblica. Non si può, dunque, affermare che esista un diritto del dipendente pubblico ad assumere incarichi esterni conferiti da altri soggetti, pubblici o privati che siano. Al contrario, esiste una volontà generale del legislatore di escludere la sussistenza di un tale diritto. È per questa ragione che è necessaria l’autorizzazione preventiva allo svolgimento di attività a beneficio di terzi. Tali disposizioni normative, inoltre, vanno lette in combinato disposto con l’art. 236 del TUEL, il quale disciplina i casi di incompatibilità e ineleggibilità all’incarico di revisore dei conti. Le ipotesi di incompatibilità sono tipiche e nominate dal legislatore e, pertanto, non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti dal legislatore medesimo. Ne consegue che un esame di eventuali ipotesi di cui trattasi deve essere effettuato in chiave di stretta interpretazione. In definitiva, con riferimento al caso di specie, risulta fondamentale l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, per la valutazione delle incompatibilità ex legis e per eventuali conflitti di interesse del caso concreto, ai sensi della legge n.190 del 2012 e con il decreto legislativo n. 39 del 2013. Per ulteriori chiarimenti, il Ministero dell’interno rimanda al Dipartimento della Funzione Pubblica l’eventuale approfondimento sul tema.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION