Unione di Comuni – Dimissioni del presidente

Con il parere del 20 febbraio 2024, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti in merito alla questione relativa alle dimissioni presentate da un presidente di una Unione di Comuni e recepito dal Consiglio in data 29 gennaio 2024, e in particolare sulla continuità amministrativa dell’ente tenuto conto che le nomine dei responsabili di settore erano state prorogate con decreto del presidente fino al 31 gennaio 2024.

Il Ministero evidenzia come la figura del presidente sia disciplinata dagli artt. 24 e 25 dello statuto dell’Unione dei Comuni. In particolare, il comma 2, lett.d) del citato art. 25 annovera, tra le funzioni e competenze spettanti allo stesso, anche quella di nominare “il Segretario dell’Unione e i responsabili degli uffici e dei servizi”, la cui compiuta disciplina è rinvenibile agli artt.18 e ss. del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Si è, di conseguenza, posta la questione concernente l’individuazione del soggetto competente all’esercizio delle funzioni presidenziali.

Al riguardo, la normativa sopra menzionata non disciplina espressamente l’ipotesi delle dimissioni del presidente. Tuttavia, l’art.26 dello statuto, nel prevedere la figura del vice presidente, specifica che esso viene nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni aderenti all’Unione, e che “sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo”. Tanto premesso, pur a fronte della mancata espressa previsione della figura a cui spetterebbe esercitare le funzioni presidenziali, in caso di dimissioni del presidente, ed alla luce della lettera della disposizione statutaria da ultimo richiamata, sembrerebbe che nulla osti alla possibilità di interpretare estensivamente la locuzione “assenza”, in maniera tale da ricomprendervi anche l’ipotesi delle dimissioni, quale forma di assenza a carattere non temporaneo.

La prospettata soluzione interpretativa garantirebbe la continuità dell’azione amministrativa, che altrimenti rischierebbe di risultare paralizzata. Da ultimo, il Ministero rammenta che, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’ordinamento agli enti locali, spetterebbe all’ente interessato valutare l’opportunità di indicare, con apposita normativa statutaria o regolamentare, una disciplina puntuale in materia di dimissioni del presidente dell’Unione dei Comuni, ovvero, alternativamente, procedere ad una interpretazione autentica della disposizione sopra esaminata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Convocazione del consiglio comunale in seguito alle dimissioni del presidente

In caso di dimissioni del presidente del consiglio comunale, se nulla è stabilito dallo statuto comunale o dal regolamento per il funzionamento del consiglio, devono ritenersi fermi i poteri sostitutivi del vice presidente ai fini della convocazione e della presidenza del consiglio comunale immediatamente successivo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla competenza alla convocazione del primo consiglio comunale successivo alle dimissioni del presidente; in particolare è stato chiesto se tale competenza spetti al sindaco in analogia a quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, dello Statuto, oppure al vice presidente del consiglio.
Nel merito, il Ministero, nell’evidenziare come la fattispecie considerata non risulta essere stata ricorrentemente oggetto di pronunce giurisprudenziali ed altresì che non trova esplicita disciplina nella normativa statale,  richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 114/2006 ove si legge ‘la circostanza che la norma statale tace sulla durata della carica e sulle ipotesi di cessazione, non significa che il presidente dell’assemblea goda di una posizione di stabilità assoluta o quasi assoluta ..’. In dottrina è stato ritenuto che in mancanza di una specifica disciplina statutaria o regolamentare in tema di efficacia delle dimissioni di presidente del c.c., è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità, una volta portate a formale conoscenza del destinatario […] Nel caso del presidente del consiglio, trattandosi di carica elettiva che costituisce espressione della ‘fiducia’ dell’assemblea consiliare, successivamente alle dimissioni, la conferma della nomina del medesimo dovrebbe essere votata dal consiglio secondo le previsioni recate dallo statuto” (parere del 20 novembre 2009).
Lo Statuto comunale all’articolo 14, comma 5 bis, prevede le ipotesi di cessazione dalla carica del presidente e dei vice presidenti: sospensione e decadenza; dimissioni o morte; revoca. Soltanto con riferimento alla revoca, che può avvenire per comprovati motivi inerenti la carica istituzionale su proposta motivata della maggioranza dei consiglieri assegnati, è dettata una disciplina specifica, che culmina, nel caso di approvazione della proposta di revoca, con la cessazione della carica del presidente o dei vice presidenti e con “l’elezione degli stessi nella successiva seduta con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo”, comma che detta la disciplina della prima adunanza del consiglio comunale, la quale, ai sensi del successivo terzo comma, viene convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell’assemblea.
La succitata norma statutaria, come detto, si riferisce alla revoca, mentre nulla è stabilito in tema di dimissioni del presidente del consiglio comunale. Su analoghe ipotesi di lacuna della normativa locale questo ministero ha avuto modo più volte di esprimersi, confermando la tesi secondo cui è applicabile al presidente del consiglio il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità una volta portate a formale conoscenza del destinatario, “restando, comunque fermi i poteri sostitutivi demandati ai supplenti nel caso di assenza del titolare” (parere del 25 gennaio 2017). Le dimissioni, infatti, essendo personali, non dovrebbero investire la posizione dei vice presidenti, che vengono eletti immediatamente dopo la convalida degli consiglieri eletti, secondo quanto stabilito sia dal succitato articolo 14, che dall’articolo 4 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Atteso quanto sopra, ritenendosi fermi i poteri sostitutivi dei supplenti, nel caso di specie troverebbe applicazione l’articolo 19 del succitato regolamento, laddove stabilisce che “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle adunanze spetta al Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti ai sensi dell’art. 4 del regolamento. In mancanza, la presidenza è assunta dall’altro Vice Presidente”.