Possibile presentare dichiarazioni integrative per il recupero della detrazione IVA

Il Comune ha il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi di recupero e riqualificazione del locale (parte del quale sarà dato in concessione per attività commerciale) solo a partire dalla stipula della concessione di servizi e non per tutte le annualità che hanno interessato la ristrutturazione. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta di interpello n. 419/2023.

Il Comune istante rappresenta di aver realizzato nelle annualità 2020, 2021 e 2022 un intervento di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico di un locale. Il suddetto locale risulta diviso in due aree funzionali di cui: una verrà affidata a un gestore attraverso una concessione, per attività commerciali (conseguentemente, i canoni che verranno versati dal concessionario saranno assoggettati dall’Istante a IVA); l’altra rimarrà a disposizione del Comune per attività istituzionale. Considerato il notevole investimento effettuato nelle annualità sopra indicate, anche alla luce della destinazione d’uso del predetto locale, il Comune ritiene opportuno rettificare le precedenti dichiarazioni annuali IVA presentate dallo stesso ente locale, al fine di poter detrarre il tributo con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale.

L’Agenzia ricorda che la detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale. Inoltre, per quanto riguarda la variazione della detrazione, in base all’articolo 19-bis 2, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972, “La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio”.

Il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione. Solo con riferimento all’affidamento in concessione dei servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere. Di conseguenza solo da quel momento l’ente locale pagherà i canoni al Comune e questo potrà esercitare il relativo diritto alla detrazione dell’Iva assolta per i richiamati interventi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, detraibile l’IVA sulla raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 107 del 15 febbraio 2021, ha chiarito che il Comune può detrarre l’Iva relativa ai costi per beni e servizi legati all’attività di raccolta differenziata dei rifiuti per la sola parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale, ovvero limitatamente ai costi inerenti all’esercizio della medesima attività commerciale ai sensi dell’articolo19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso di specie, il Comune istante ha affidato ad una società terza il servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani, effettuato secondo i criteri della c.d. ” raccolta differenziata”, vale a dire attraverso il ritiro dei medesimi rifiuti già preselezionati e separati direttamente dal cittadino/utente anche mediante l’approntamento di un idoneo spazio attrezzato (c.d. “piazzola ecologica”). La ditta, per tale servizio, emette fattura con applicazione dell’Iva, che l’istante, finora, non ha mai detratto. Il Comune fa, altresì, presente che conferisce i rifiuti riciclabili raccolti (specificatamente la carta, il vetro, la plastica e il legno) ai Consorzi di lavorazione dei materiali, facenti parte della filiera produttiva CONAI, allo scopo di procedere con il riciclaggio degli stessi. Con tali Consorzi sono state stipulate delle convenzioni che prevedono da parte del Comune l’obbligo di compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti e da parte dei Consorzi l’obbligo di effettuarne il ritiro e corrispondere al Comune un corrispettivo, parametrato alla quantità e qualità del materiale consegnato. A fronte del pagamento di detto corrispettivo, il Comune emette fatture ai Consorzi in regime di imponibilità agli effetti dell’Iva, con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento. Il Comune chiede la possibilità di detrarre l’Iva addebitata dalla società affidataria per il servizio di “raccolta differenziata” dei rifiuti riciclabili in quanto relativa ad operazioni di acquisto rientranti nell’ambito delle attività commerciale di cessione dei rifiuti a favore dei Consorzi.
L’Agenzia ricorda che in base all’art. 19-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammessa in detrazione l’imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricole e limitatamente alla parte imputabile all’esercizio di tali attività. Il Comune istante esercita un’attività commerciale fornendo una prestazione di servizi, soggetta ad Iva ai sensi del n. 127-sexiesdecies), della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti dei Consorzi di filiera, in esecuzione di una convenzione per la quale il primo si obbliga a compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di vetro, plastica, carta e legno, mentre i secondi si impegnano ad effettuare il ritiro ed a corrispondere un corrispettivo pattuito, generalmente commisurato alla quantità ed alla qualità del materiale consegnato. In effetti, parte dei rifiuti ricevuti dal Comune (es. vetro, legno, plastica e carta), seppure derivanti dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici ai sensi dell’articolo 112 del d.lgs. n. 267 del 2000, diviene oggetto di successivo conferimento che realizza un’operazione commerciale, soggetta ad Iva in regime di imponibilità Iva (cfr. Circ 43/2008, Ris. 38/2007 e n. Ris. 115/2004). La rilevazione dei costi e la loro qualificazione come commerciali (integralmente o promiscuamente) è strettamente collegata alla loro inerenza effettiva ed alla strumentalità rispetto allo svolgimento delle attività che si qualificano come commerciali. Relativamente alle modalità di calcolo dell’imposta correttamente detraibile, il Comune dovrà, quindi, utilizzare criteri oggettivi di imputazione, attraverso un esame specifico dei costi. Per quanto riguarda i periodi d’imposta precedenti, dal momento che l’art. 19-ter subordina l’ammissione della detrazione alla circostanza che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale, non sarà possibile esercitare il diritto per gli anni in cui il Comune non si è attenuto a tale prescrizione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION